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La Convenzione codifica il principio internazionale secondo cui gli Stati hanno un diritto assoluto sul proprio territorio, comprese le risorse naturali: l’articolo 3 afferma, infatti, che gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare – in conformità alla Carta delle Nazioni Uniti ed ai principi di diritto internazionale – le loro risorse secondo le rispettive politiche ambientali. Prima di tale affermazione, molti Stai avevano già recepito tale principio nelle proprie costituzioni.108 A questo principio, si ricollega

l’articolo 15 della Convenzione sull’Accesso alle risorse genetiche, il quale, prendendo le mosse dal riconoscimento dei diritti sovrani degli Stati sulle risorse naturali, afferma che ‘spetta ai governi la facoltà di determinare l’accesso alle risorse genetiche, che è soggetta alla legislazione nazionale’(art. 15.1) e che in linea di principio ‘l’accesso alle risorse genetiche sarà soggetto al previo consenso informato della Parte contraente che fornisce tali risorse, salva diversa decisione di detta Parte’(art. 15.5). Le disposizioni ora richiamate, prediligono un modello nazionale ed unilaterale di gestione delle risorse genetiche, che può legittimare regimi nazionali di accesso assai dissimili fra di loro ed esclusivamente basati sulle priorità politiche e socio-economiche, senza alcun riguardo nei confronti di esigenze superiori legate alla tutela e disponibilità delle risorse genetiche. Un modello così strutturato può quindi sfociare in regimi particolarmente restrittivi che, ad esempio, proibiscano in maniera assoluta l’accesso o ne vietano l’esportazione.109

In secondo luogo, il principio della sovranità permanente sulle risorse naturali può apparire una riposta inadeguata e insoddisfacente al problema della gestione delle risorse genetiche. Infatti, la natura strategica di queste risorse, fa sì che esse, sebbene si trovino entro i confini territoriali di un singolo Stato, siano indispensabili per il perseguimento e

108 Cfr. CURCI J., The Protection of Biodiversity, op. cit., pp. 51-52.

109 Cfr. PAVONI R., Biodiversità e biotecnologie nel diritto internazionale e comunitario,

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59 la tutela di valori ritenuti fondamentali dall’intera Comunità internazionale: l’erosione o l’uso insostenibile di dette risorse, così come la sistematica proibizione di accesso alle medesime, sono capaci di ledere un interesse generale riconducibile alla stessa Comunità internazionale. A questo proposito va però notato, come il riconoscimento della biodiversità come

common concern of humankind110, preceda, dal punto di vista logico-

concettuale, l’affermazione dei diritti sovrani degli Stati sulle risorse naturali. Questa pregiudizialità logica si riverbera sulle disposizioni in materia di accesso alle risorse genetiche: il paragrafo 2 dell’articolo 15 dispone, appunto, che ‘ciascuna Parte contraente si adopererà per creare condizione favorevoli per l’accesso alle risorse genetiche da parte delle altre Parti contraenti, per usi ecologicamente corretti, e per non imporre restrizioni contrarie agli obiettivi della presente convenzione’. Tale accesso agevolato si deve tradurre in condizioni stabilite di comune accordo (mutually agreed terms, MAT), vale a dire in contratti di diritto privato, stipulati tra Paesi fornitori delle risorse genetiche e Paesi riceventi le stesse.111

Esiste quindi un dualismo tra accesso regolamentato esclusivamente a livello statale e accesso agevolato, da attuarsi tramite condizioni stabilite di comune accordo. La prassi ha dimostrato come entrambi questi due approcci possano coesistere: a partire dagli anni Novanta sono proliferati i c.d. contratti di bioprospezione e le biopartnership tra aziende ed istituti di Paesi industrializzati e soggetti di Paesi in via di sviluppo.112

L’articolo 16 sull’Accesso alla e trasferimento della tecnologia, dopo aver affermato che ciascuna Parte ‘si impegna ad assicurare e/o agevolare

110 Si veda il Preambolo della Convenzione. 111 Ibidem.

112 Ibidem. Col riguardo alla biopartnership, l’autore propone come esempio un

accordo concluso nel 1991 fra la multinazionale farmaceutica Merck e il National

Institute of Biodiversity del Costa Rica, in base al quale la prima si impegnò a

corrispondere al secondo 1.135.00 US$ in cambio dell’autorizzazione a compiere ricerche e prelevare campioni genetici in Costa Rica e, soprattutto, metà dei profitti ricavati dalle vendite di ogni prodotto sviluppato a partire dalle risorse acquisite.

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60 l’accesso ed il trasferimento ad altre Parti contraenti, di tecnologie rilevanti per la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica’, al comma 2 prevede che ‘in caso di tecnologia soggetto a brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale, l’accesso a ed il trasferimento di tale tecnologia saranno assicurati a condizioni che riconoscano i diritti di proprietà intellettuale e siano compatibili con la loro tutela adeguata ed effettiva’.

L’articolo 19 sulla Gestione della biotecnologia e distribuzione dei suoi

benefici, stabilisce, al primo paragrafo, che ‘ciascuna Parte contraente

adotterà misure legislative, amministrative o politiche per assicurare la partecipazione effettiva ad attività di ricerca biotecnologica di quelle Parti contraenti che forniscono le risorse genetiche per tale ricerca, da svolgersi se possibile sul loro territorio’. Al paragrafo 3 del presente articolo, viene affermato che ‘le Parti esamineranno la necessità e le modalità di un protocollo, che stabilisca procedure adeguate, compreso in particolare il previo consenso basato su di un’informazione adeguata, nel campo del trasferimento, della manipolazione e dell’uso in condizioni di sicurezza di qualsiasi organismo vivente modificato derivante dalla biotecnologia che possa avere effetti negativi sulla conservazione e sull’uso sostenibile della diversità biologica’.

Al fine di coadiuvare le Parti nell’attuazione degli articoli sopra citati, nel 2002 la Conferenza delle Parti (COP 6, Decisone VI/24) ha adottato le c.d. Linee guida di Bonn sull’accesso alle risorse genetiche e la condivisione

giusta ed equa dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione113, elaborate da un

apposito Gruppo di lavoro. Esse sono rivolte sia alle Parti sia ai c.d. stakeholders, cioè i soggetti privati interessati. Nonostante la non vincolatività delle Linee guida, queste si sono rivelate un utile strumento per lo sviluppo di regimi nazionali e di accordi contrattuali per l’accesso alle risorse genetiche e alla condivisione dei benefici114

113 Consultabili sul sito http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-bonn-gdls-en.pdf . 114 Cfr. MAFFEI M.C., La protezione delle specie, op. cit., p. 289.

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