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Percy Schmeiser è un contadino canadese, che coltiva canola (un tipo di colza adatto alla produzione di olio) fin dagli anni Cinquanta. La coltivazione della canola, prevede un rotazione con altri tipi di colture, quali l’orzo, l’avena e il grano. Rispetto a queste coltivazioni risalenti a più di diecimila anni fa, la canola è, però, relativamente giovane, e presenta ancora alcune caratteristiche selvatiche. I semi di canola, si possono depositare sul fondo, e rimanere dormienti fino a ben dieci anni.448

Durante i primi anni Novanta, Monsanto sviluppò la tecnologia Roundup Ready, in grado di rendere le piante desiderata resistente all’erbicida Roundup, a base di glifosato. Monsanto creò quindi semi di canola Roundup Ready, ed ottenne per questa invenzione brevetti industriali in vari Paesi, fra cui gli Stati Uniti e il Canada. La commercializzazione di questo prodotto iniziò nel 1995. È stimato che nel 1998, circa il 40% dei coltivatori di canola canadesi, utilizzassero i semi geneticamente modificati della Monsanto. Percy Schmeiser, tuttavia, decise di non cambiare la propria coltura, e continuò, quindi, nella coltivazione della Argentine canola, una varietà di canola non geneticamente modificata. Al contrario di Schmeiser, i suoi vicini acquistarono e coltivarono semi di canola Roundup Ready, firmando il relativo Technology Agreement.

447 Ibidem.

448 Cfr. AOKI K., Weed, seeds & deeds: recent skirmishes in the seed wars, in Cardozo

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192 Nonostante Schmeiser non coltivasse canola geneticamente modificata, il polline di coltivazioni limitrofe di canola Roundup Ready, fu trasportato dal vento sulle sue piantagioni. Il germoplasma brevettato interagì dunque con germoplasma non brevettato, presente nella coltivazione di Schmeiser. Per questo motivo, le piantagioni di Schmeiser presentarono resistenza al glifosato, caratteristica acquisita a seguito dell’inquinamento genetico avvenuto per via del polline. Non appena gli investigatori di Monsanto scoprirono questa caratteristica, Schmeiser fu citato in giudizio per violazione brevettuale.449

Schmeiser si difese sostenendo, in primo luogo, che non avrebbe mai acquistato né voluto acquistare semi geneticamente modificati. Anzi, al contrario, l’emissione deliberata nell’ambiente dei semi geneticamente modificati, avrebbe causato un inquinamento genetico del suo raccolto, per il quale Monsanto dovrebbe risarcire i danni provocati da questo inquinamento. In secondo luogo, Schmeiser afferma come non si sarebbe mai avvantaggiato della tecnologia brevettata da Monsanto. Non avrebbe, infatti, mai irrorato il proprio raccolto con l’erbicida Roundup. Questo erbicida sarebbe stato solamente impiegato per eliminare erbacce presenti ai margini dei propri campi. Nonostante queste difese, sia la Federal Court, sia successivamente la Court of Appeal, ritennero che Schmeiser sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le proprie piante erano resistenti al glifosato e dunque non avrebbe avuto il diritto di conservare e ripiantare i semi derivanti da queste piante. Per questo motivo Schmeiser fu condannato per violazione brevettuale ai danni di Monsanto.450

Fu quindi proposto ricorso alla Corte Suprema canadese. Il caso

Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser451 fu deciso dalla Corte Suprema in data 21

maggio 2004. Viste le implicazioni che la decisione avrebbe avuto sul futuro dell’agricoltura e della brevettabilità delle invenzioni

449 Ibidem. Schmeiser si accorse della resistenza al glifosato, durante un’irrorazione

per contrastare le erbacce presenti ai margini della propria coltivazione.

450 Cfr. AOKI K., Weed, seeds & deeds, op. cit.; cfr. RIMMER M., Intellectual Property

and Biotechnology: Biological Inventions, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK –

Northampton, MA, USA, 2008, pp. 65 ss..

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193 biotecnologiche, il caso ebbe un’importante attenzione mediatica. Nonostante Schmeiser fu supporto da sei importanti organizzazioni non governative, la Corte confermò – con cinque voti favorevoli e quattro contrari – le decisioni prese dai tribunali inferiori, e quindi la violazione brevettuale da parte di Schmeiser ai danni di Monsanto.452

La decisione della Corte è articolata in tre argomentazioni. In primo luogo la Corte conferma la legittimità brevettuale dell’invenzione. Diversamente che nel caso dell’OncoMouse, il brevetto di Monsanto è valido, in quanto non riguarderebbe l’intera pianta in sé considerata, ma piuttosto i singoli componenti della pianta. Il brevetto non violerebbe, quindi, il divieto di brevettazione delle higher life forms.453

In secondo luogo, la Corte affronta il problema se un innocent

bystander avrebbe potuto violare il diritto brevettuale di Monsanto. A

questo riguardo Schmeiser affermava che la presenza di piante Roundup Ready nelle proprie piantagioni, derivava dal contaminazione incidentale, causata da polline e insetti impollinatori. Inoltre, Schmeiser non si sarebbe avvantaggiato delle biotecnologie incorporate nelle piante di canola. La Corte accolse, però, la posizione di Monsanto, secondo cui Schmeiser non era un innocent bystander, ma un vero e proprio coltivatore di canola Roundup Ready. La Corte sostenne che se fosse stato un innocent bystander, Schmeiser si sarebbe potuto rifiutare di utilizzare il materiale genetico brevettato in suo possesso, ma così non è stato.454

L’ultimo argomento affrontato dalla Corte, riguardava i diritti degli agricoltori. Il Patent Act canadese non conteneva alcuna previsione, circa la possibilità per gli agricoltori di conservare e ripiantare sementi di seconda generazione. Questa pratica, fortemente consolidata in agricoltura, rischiava di venire erosa a causa delle pretese brevettuali della potente industria biotecnologica. Schmeiser sostenne che, appartenendogli i semi di prima generazione, le relative progenie non potrebbero non appartenere

452 Cfr. RIMMER M., Intellectual Property and Biotechnology, op. cit., pp. 65 ss.;

cfr. DeBEER J., Reconciling Property Rights in Plants, in The Journal of World

Intellectual Property, January 2005, 8, 5.

453Ibidem. 454 Ibidem.

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194 a lui. Seconda la Corte, però, nella causa in questione non si discuterebbe circa la proprietà delle sementi, ma sulla protezione brevettuale di questi: ‘ownership is no defence to a breach of the Patent Act.’455 Per questo motivo, la

conservazione dei semi contenenti la tecnologia brevettata, così come la loro risemina e rivendita, è da considerare come una violazione brevettuale. Per questi motivi Schmeiser ha violato i diritti brevettuali di Monsanto: Schmeiser non fu, tuttavia, condannato al risarcimento dei danni provocati a Monsanto.456

La posizione degli agricoltori canadesi, a seguito della decisione del caso Schmeiser, è di forte dipendenza dalla imprese biotecnologiche. Il loro margine di libertà e di scelta è stato fortemente compromesso. Anche chi abbia deciso di non adottare una coltivazione transgenica, senza quindi essere contrattualmente vincolato all’impresa chimico-sementiera, subisce le pressioni e le limitazioni derivanti dalla tutela brevettuale delle invenzioni biotecnologiche agricole. Nel caso Schmeiser si è assistito a un sostanziale inversione dell’onere della prova, che il convenuto non è riuscito però a fornire. Schmeiser non è infatti riuscito a dimostrare come la sua posizione fosse quella di un innocent bystander.

A seguito della caso Schmeiser, la tutela degli agricoltori è stata notevolmente ridotta. Se infatti una coltura tradizionale fosse stata contaminata da germoplasma brevettato, il contadino perderebbe automaticamente il diritto di conservare le sementi sull’intera piantagione. La posizione dell’agricoltore che sospetta una contaminazione è pressoché paradossale. Per sapere se effettivamente la sua piantagione è stata contaminata, dovrebbe irrorare il proprio campo con erbicida a base di glifosato. Se le sue piante vengono distrutte dal glifosato, non vi è

455 Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser, Supreme Court of Canada, 34 (2004). 456 Cfr. RIMMER M., Intellectual Property and Biotechnology, op. cit., pp. 65 ss.;

cfr. DeBEER J., Reconciling Property Rights in Plants, op. cit.. Va inoltre notato, come l’industria biotecnologica – per evitare fenomeni di conservazione e riutilizzo delle sementi – stia sviluppando una tecnologia conosciuta come GURTs (genetic use restriction technologies). Questa nuova tecnologia renderebbe sterili i semi di seconda generazione, obbligando l’agricoltore a riacquistare i semi dal titolare. Per questo motivo, tale tecnologia è anche conosciuta come terminator technologies.

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195 contaminazione; viceversa, se le piante resistono al glifosato, contaminazione vi è stata, e l’agricoltore non potrebbe conservare né vendere i relativi semi senza infrangere il brevetto. Forse in questo modo, l’agricoltore potrebbe essere considerato un innocent bystander.457