• Non ci sono risultati.

Una prima e comunemente accettata definizione del principio dello sviluppo sostenibile è quella contenuta nel già citato Rapporto Brundtland, che lo definisce come lo sviluppo “that meets the needs of the present without

compromising the ability of future generation to meet their own needs.” Lo sviluppo

sostenibile è quindi uno sviluppo equilibrato e razionale, in cui vengono tenute in considerazione, contemporaneamente, esigenze di crescita economica e di tutela dell’ambiente, per garantire la conservazione a lungo termine delle risorse naturali.67

Il principio dello sviluppo sostenibile indicherebbe, quindi, la necessità di trovare un equilibrio fra sviluppo economico e tutela ambientale e in tal senso rifletterebbe il compromesso politico fra le istanze degli Stati più industrializzati e i Paesi in via di sviluppo. Così inteso, lo sviluppo sostenibile – anche se emerso in precedenza, come nei principi 8 e 11 della Dichiarazione di Stoccolma – ha trovato la sua piena consacrazione nella Conferenza di Rio. In questa sede è stato riconosciuto, da un lato, l’obbligo di integrazione reciproca fra esigenze di tutela

66 Cfr. MARCHISIO S., Glia atti di Rio nel diritto internazionale, in GARAGUSO

G.C., MARCHISIO S.(a cura di), Rio 1992, op. cit., pp. 35 ss..

67 Cfr. FODELLA A., I principi generali, in FODELLA A., PINESCHI L.(a cura

di), La protezione dell’ambiente, op. cit., pp. 117 ss.; cfr. MONTINI M., La necessità

ambientale, op. cit., pp. 32 ss., il quale sostiene che il principio dello sviluppo sostenibile è il più importante principio nel diritto internazionale contemporaneo e costituisce il principio ispiratore di gran parte della normativa ambientale, nazionale e non. Questo principio rappresenta, inoltre, uno strumento per l’integrazione fra le politiche ambientali e le altre politiche nazionali ed internazionali.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00004260/

43 ambientale, dall’altro, il diritto allo sviluppo e lotta alla povertà: infatti non vi possono essere sviluppo e condizioni di vita adeguate senza la conservazione a lungo termine delle risorse e, dall’altro, non vi può essere un’efficace tutela dell’ambiente e della salute umana senza un sufficiente sviluppo economico.68

Il principio dello sviluppo sostenibile è sancito nel principio 3:

The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental

and environmental needs of present and future generations’

e nel principio 4 della Dichiarazione di Rio:

‘In order to achieve sustainable development, environmental protection shall

constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.’

Tale principio, di cui è stata autorevolmente mostrata la sua natura consuetudinaria69, è anche un valido strumento interpretativo, in grado di

tracciare una linea di equilibrio fra le istanze concorrenti dello sviluppo economico e della tutela ambientale. Lo sviluppo sostenibile servirebbe, inoltre, ad assicurare coerenza e compatibilità fra settori diversi del diritto internazionale, che non sempre si sono evoluti in reciproca armonia.70

Nel principio dello sviluppo sostenibile, sarebbe anche ricompreso il concetto di equità, nel senso che lo sviluppo sarebbe sostenibile sole se equo. Il concetto di equità, assume qui una duplice accezione. In primo luogo ci si riferisce alla c.d. equità inter-generazionale, come dovere di lasciare la terra in eredità alle prossime generazioni così come l’abbiamo ricevuta noi; l’obiettivo è quindi quello di spostare in avanti l’orizzonte temporale di riferimento. Il limite di questa prospettiva, consiste nel riuscire a configurare dei veri e propri diritti autonomi delle generazioni future. Affinché questi diritti siano considerati tali in senso tecnico, occorrerebbe

68 Cfr. FODELLA A., I principi generali, op. cit., pp. 117 ss.. 69 Si veda il caso GabčíkovoNagymaros.

70 Cfr. FODELLA A., I principi generali, op. cit., pp. 117 ss.; cfr. MONTINI M., La

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00004260/

44 che fossero invocabili davanti a un giudice da parte dei titolari medesimi; non è quindi facile immaginare chi avrebbe titolo per stare in giudizio. 71

L’equità viene inoltre intesa anche come equità intra-generazionale, conosciuta anche come principio delle responsabilità comuni ma differenziate. Tale principio è dettato da ragioni di equità: secondo il principio delle responsabilità comuni ma differenziate (o di equità intra- generazionale), infatti, tutti gli Stati sono responsabili della tutela ambientale, ma gli Stati sviluppati devono assumersi gli oneri maggiori in proposito, in ragione del fatto che sono stati, finora, i principali responsabili del degrado ambientale e che sono anche quello dotati di maggiori mezzi per farvi fronte.72 Nel principio 7 della Dichiarazione di

Rio, si trova enunciato tale principio:

“States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit to sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.”

Concretamente, tale principio, si è tradotto in obblighi differenziati fra i Paesi sviluppati e i Paesi in via di sviluppo, come è riscontrabile nella frequente flessibilità degli obblighi contenuti nelle convenzioni ambientali, che vengono richiesti alle parti secondo le loro capacità tecniche, scientifiche ed economiche o in obblighi di trasferimento di know-how, tecnologie e risorse finanziarie in favore dei Paesi in via di sviluppo. Resta infine da sottolineare, come il trattamento differenziato risulta accettabile solo se il tipo di obbligo lo giustifica e solo con il permanere di una

71 Ibidem. Si vuole segnalare il caso Minors Oposa, in cui la Corte Suprema delle

Filippine ha accolto un ricorso presentato da un gruppo di minori (contro la concessione, da parte dello Stato a una multinazionale, di una licenza per la deforestazione di un’ampia area), fondato sul loro diritto alla protezione ambientale in quanto generazioni presente e in qualità di rappresentanti delle generazioni future. Tuttavia, nulla di simile è stato mai affermato da parte di un giudice internazionale.

This paper is published in the

Trento Law and Technology Research Group - Student Paper Series Electronic copy available at: http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00004260/

45 effettiva e reale differenza di condizioni fra gli Stati coinvolti. A questo proposito, sono quindi necessari meccanismi di adeguamento, per verificare il reale livello di ricchezza raggiunta dal singolo Stato, indispensabile per rendere effettivo il principio delle responsabilità comuni ma differenziate.73