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Dalla costituzione fino alla legge 151 del

LA POSIZIONE DEI FIGLI SUL PIANO SUCCESSORIO E GLI EFFETTI DELLA MODIFICA APPORTATA CON LEGGE

1.1 Dalla costituzione fino alla legge 151 del

Con l’avvento della Costituzione si cominciò ad avvertire l’esigenza di riformare la disciplina codicistica in virtù dei principi sanciti nella carta costituzionale; uno dei primi ambiti su cui i giuristi sollevavano la necessità di interventi e di riforme era costituito dalle successioni e dal trattamento più severo che si aveva qui nei confronti della filiazione naturale rispetto a quanto previsto per i figli legittimi.

Come si è visto nel capitolo precedente la strada per l’equiparazione tra figli naturali e legittimi sarà ancora lunga e ciò anche sul piano successorio, infatti le proteste dei giuristi indirizzate alla Corte Costituzionale al fine della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano per i figli naturali un trattamento

23 BARBA V., La successione mortis causa, cit,. p.651.

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discriminatorio rispetto a quelli legittimi non ebbe il risultato auspicato25.

Gli interventi della Corte, anche nei casi di abrogazione di alcune norme, non considerano i figli naturale come figli, cioè utili a formare una famiglia meritevole di tutela, portando così a concludere come questi non siano riusciti a conseguire l’obiettivo della piena equiparazione dello status giuridico dei figli.

Le decisioni della Corte si sono però evolute nel tempo, in conseguenza degli effetti prodotti dall’evoluzione sociale.

Un primo intervento della Corte costituzionale che evidenzia le difficoltà sopra enunciate, si avrà con la sentenza n. 54 del 196026, la quale pur avvertendo l’opportunità di cambiamento, rigetta la domanda di incostituzionalità degli articoli 467, 468, 577 dichiarando l’infondatezza della questione27 poiché non contrastanti con l’art. 30 3° comma della Cost.

La Corte precisava come la norma costituzionale contenga una riserva che solo la legge può sciogliere, prevedendo come dovrà essere solo “il legislatore a stabilire fino a che punto la maggiore tutela del figlio naturale sia, caso per caso, cioè nella eventuale determinazione di uno

25 BARBA V., La successione mortis causa, cit., p. 652.

26 La corte nella sentenze n. 54 del 1960 prevede “L’art. 30 della Costituzione 3º

comma non contiene una disciplina precisa della tutela dei figli nati fuori del matrimonio, ma soltanto una generica disciplina di favore per gli stessi, rimettendo al legislatore ordinario il compito di stabilire fino a che punto la loro maggiore tutela sia caso per caso, cioè nella eventuale determinazione di uno status e delle conseguenze di esso anche in campo successorio, compatibile coi diritti dei componenti la famiglia legittima. I limiti contenuti nelle norme degli artt. 467, 468 e 577 c.c., per quanto riguarda la successione dei figli naturali e dei loro discendenti, non sono in contrasto col suddetto art. 30 della Costituzione, terzo comma. In detta norma è espressa la insindacabile valutazione del legislatore ordinario circa la compatibilità della tutela dei figli naturali coi diritti dei membri della famiglia legittima”, in Consulta online,

www.giurcost.org.

27 BARBA V., La successione mortis causa cit., p.652, dove l’autore prevede come

“Per un verso, si afferma che l’art. 30 Cost., consente di desumere «un innegabile favore per la prole naturale», ma,

per altro verso, si precisa che la norma costituzionale contiene una riserva che solo la legge può sciogliere, sicché dovrà essere «il legislatore a stabilire fino a che punto la maggiore tutela del figlio naturale sia, caso per caso, cioè nella eventuale determinazione di uno status e delle conseguenze di esso anche in campo successorio, compatibile coi diritti dei componenti la famiglia legittima»

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status e delle conseguenze di esso anche in campo successorio, compatibile coi diritti dei componenti la famiglia legittima”28.

Il sistema legislativo rimane quindi immutato perché si continua a individuare i figli naturali come qualcosa di diverso dai figli legittimi, proprio perché nati al di fuori del matrimonio, unico atto capace di fondare e legittimare la “società familiare”.

Proprio tale orientamento emerge nella motivazione della sentenza, dove a giustificazione dell’infondatezza della questione di legittimità costituzionale, si prevedeva come “per quanto riguarda i primi due articoli, essi attribuiscono il diritto di rappresentazione ai soli discendenti legittimi di chi non può o non vuole accettare l’eredità del proprio ascendente o collaterale: come tale la norma non contrasta col terzo comma dell’art. 30 Cost., che è ben lungi dal negare questo diritto dei discendenti legittimi; né può essere dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto non estende il beneficio della successione indiretta anche al figlio naturale: infatti, nei casi in cui aspirano alla successione, oltre che il figlio naturale del figlio o del fratello del de cuius, altri parenti legittimi di questo, come i fratelli o gli zii, prima di ammettere alla successione il figlio naturale occorrerà vedere quanto ciò sia compatibile coi diritti di quegli altri parenti: problema al quale, come si è detto, solo il legislatore ordinario potrà dare una soluzione precisa. Analoga conclusione si impone relativamente all’art. 577 c.c.; esso ammette a succedere in via diretta il figlio naturale del figlio del de cuius solo quando non ci siano parenti di quest’ultimo entro il terzo grado; cioè quando non ci siano persone che, secondo quel che si è detto essere il significato da dare al terzo comma dell’art. 30 Cost., fanno parte di quella famiglia legittima del de cuius, della quale soltanto il legislatore potrà valutare i diritti nei cui confronti si dovrà regolare l’ampiezza della tutela dei figli naturali”.

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Si dovrà attendere nove anni prima che la Corte costituzionale29 ritorni sulla questione, ponendosi però su una posizione diametralmente opposta rispetto a quella assunta nel 1960; infatti verrà dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 577 e l’incostituzionalità parziale delle altre due disposizioni, art. 467 e art. 468 c.c.

Nonostante tali decisioni, la Corte non raggiunse comunque il risultato da tempo auspicato, di una parificazione del trattamento del rapporto di filiazione; infatti dalla lettura della motivazione, la declaratoria di incostituzionalità finisce con l’essere un’importante affermazione di disparità30.

Nella motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, partendo dal fatto che la Costituzione non ha assimilato figli naturali e legittimi, si può leggere che “l’ampiezza dei diritti dei primi nei confronti dei secondi dev’essere determinata, in ossequio alla preminenza di questi ultimi e sia pure con criteri di razionalità, dal potere discrezionale del legislatore ordinario”, giungendo alla conclusione che “l’assimilazione è innegabile (solo) là dove manchi una famiglia legittima”31.

La tutela del figlio naturale si apre quindi, solo se il genitore naturale non ha coniuge o figli legittimi.

Sullo stessa linea si porranno tre successive decisioni della Corte costituzionale32 ponendo così in luce, l’incapacità della stessa di innovare la posizione successoria dei figli naturali poiché ancora lontana dall’affermazione di uguali diritti in capo ai figli legittimi e naturali. Questo accade sia nella sentenza della Corte costituzionale, 28 dicembre 1970 n.205, con la quale viene ad essere dichiarata l’illegittimità

29 Corte cost., 14 aprile 1969, n. 79, in Giur. It. 1969, 1219 e s.s.

30 BARBA V., La successione mortis causa; cit., p. 653 In senso contrario, senza

dimenticare che si tratta di un testo del 1973, F. S. AZZARITI, G. MARTINEZ ,GIU. AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazione, cit., 313 e s..

31 Motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, 14 aprile 1969, n. 79 in

Consulta online, www.giurcost.org.

32 Corte cost., 28 dicembre 1970, n.205; Corte cost., 30 aprile 1973, n.50; Corte cost.,

27 marzo 1974, n.82, G. CHIODI, Sempre più uguali. I diritti successori del coniuge

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costituzionale dell’art. 593 1° comma, 2° comma, 4° comma, dell’art. 592 e 599 c.c.; verrà quindi meno l’incapacità dei figli naturali di ricevere per testamento in misura superiore ad una certa soglia, rappresentando comunque un risultato importante.

Con la sentenza n. 50 del 1973 la Corte costituzionale interverrà sempre sulla materia successoria, andando a dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 539 c.c., art. 545, art. 546, art. 538 s.s., con questa sembra essere raggiunta la parificazione tra filiazione naturale e legittima, in realtà ciò si rivelerà solo un’apparenza dal momento che si trattava di disposizioni dove mancava del tutto la filiazione legittima.

Infatti nella motivazione della sentenza il giudice andrà a precisare come la tutela del figlio naturale si avrà soltanto “quando non urti con gli interessi dei membri della famiglia legittima”33.

Infine con la sentenza del 197434 la corte verrà a dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 575 c.c., nella parte in cui, in mancanza di figli legittimi e del coniuge, ammette un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore; e dell’art. 435 c.c. nella parte in cui non prevede l’obbligo per i figli naturali riconosciuti o dichiarati di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore.

Ancora una volta si può notare come pur se si fosse andati a migliorare la posizione dei figli naturali si era comunque sempre lontani dall’effettiva equiparazione dei due status.

Si dovrà attendere la legge 151 del 1975 prima di riuscire a compiere un importante passo avanti, raggiungendo anche se non pienamente, una parificazione della condizione giuridica dei figli naturali anche sul piano successorio.

33 Motivazione della decisione della Corte Cost., 30 aprile 1973, n. 50 in Consulta

online, www.giurcost.org.

34 Corte Cost., 27 marzo 1974, n. 82. Cit., in G. CHIODI, Sempre più uguali. I diritti successori del coniuge e dei figli naturali a 70 anni dal codice civile, Milano, 2013, p.

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Queste decisioni evidenziano, andando ad affiancare i figli naturali ai figli legittimi in un numero sempre maggiore di situazioni, come vi sia stata comunque un’evoluzione nel concetto di famiglia, fondamentale per la legge 219 del 2012.

Nella fine anni ‘60 e ‘70 si assiste al declino dell’istituzione del matrimonio, anche a causa del rallentamento del progresso economico; si assisterà ad un mutamento della realtà sociale che produrrà revisioni anche nei rapporti coniugali e familiari, infatti anche la famiglia non fondata sul matrimonio assumeva la funzione di adempiere ai doveri di mantenimento, educazione ed istruzione della prole ed era in grado di assolvere ai compiti attribuiti alla famiglia legittima35.