LA POSIZIONE DEI FIGLI SUL PIANO SUCCESSORIO E GLI EFFETTI DELLA MODIFICA APPORTATA CON LEGGE
2. Il profilo successorio alla luce della legge 219 del 2012 e dal decreto attuativo 154/
2.3 La disciplina dopo il d lgs 154/
Il legislatore della riforma non ha dettato norme transitorie in merito ai riflessi successori delle disposizioni già entrate in vigore il 1° gennaio 2013.
Non sarebbe sorto alcun problema di legittimità costituzionale se la disciplina transitoria del 2013, distinguendo tra i diritti dei nuovi successibili e quelli dei nuovi legittimari, avesse previsto la salvezza
93 MORETTI M. La diseredazione, in Tratt. dir. Succ. e don.,
94 Cass., 25 maggio 2012, n. 8352, in Fam. pers. e succ., 2012, 11, p.763.
95 M. SESTA, L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2013, 3, p. 241.
96 M. CAVINA, Il padre spodestato. L’autorità paterna dall’antichità ad oggi, Bari,
2007.
97 T. AULETTA, La riforma della filiazione, in Quaderni, Notariato, a cura di G.
LAURINI, Genitori e figli: quale riforma è per le nuove famiglie, Atti del Convegno
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degli effetti del giudicato formatori anteriormente alla legge del 2012 e al decreto del 201398.
Il legislatore del 2013, a differenza anche del legislatore del 2012, ha introdotto in modo innovativo la retroattività delle disposizioni aventi effetti successori, arretrando l’efficacia della legge nel tempo e facendo salvo il solo giudicato formatosi anteriormente all’entrata in vigore della legge del 2012.
Quindi il legislatore non pensa solo al futuro, ma anche a salvare il passato e cioè non solo le successioni apertesi prima del 1° gennaio 2013 rispetto alle quali non si sia formato ancora giudicato, ma anche a quelle successioni apertesi anteriormente a tale data e rispetto alle quali anche indipendentemente dall’esistenza di un giudicato, i diritti successori degli interessati dalla riforma non si siano prescritti99.
La disciplina transitoria segna una linea di frattura rispetto al passato, nel quale il legislatore non aveva mai attribuito efficacia retroattiva, conservando integro il principio d’irretroattività della legge successoria; il legislatore del 2012 si era ispirato al principio generale secondo cui la legge regolante le successioni è quella vigente al momento dell’apertura delle successioni.
In virtù del principio di irretroattività, si prevedeva come per le successioni apertesi prima della legge 219 del 2012, restava precluso la costituzione del vincolo di parentela “naturale”, impedendo così a quei soggetti di essere chiamati alle successioni100.
Il legislatore del 2013 invece arretra nel tempo l’efficacia della legge, portando così alla necessità di valutare i singoli casi e di andare ad analizzare come il principio di retroattività venga ad estrinsecarsi.
98 V. BARBA, Principi successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio, in Fam. e dir., 2014, 5.
99 V. BARBA, Principi successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio, in Fam. e dir., 2014, 5, p. 510.
100 M. SESTA, L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, in Fam. e dir., 2013, 3, p. 240; B. DE FILIPPIS, La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura, in Fam. e dir., 2013, p. 299.
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Riguardo alla disciplina dei successibili le novità riguardano sia la successione del figlio ai neo- parenti, sia la successione dei neo-parenti al figlio.
Per quanto riguarda la prima, la modifica della disciplina ha interessato sia la successione del figlio ai parenti in linea retta oltre il terzo grado, sia successione del figlio ai collaterali, dovendo distinguere tra quelli di secondo grado (fratelli e sorelle) e quelli di terzo grado (zii, cugini, ecc.). Rispetto ai primi collaterali, la modifica apportata con la nuova disciplina è parziale, poiché il figlio era già successibile al fratello “naturale”, venendo a riscontrare come la modifica attenga solo all’ordine e alla prevalenza; infatti prima della riforma il figlio succedeva al fratello “naturale” solo in assenza di altri successibili e prima dello Stato, adesso succede con prevalenze su tutti gli altri parenti di grado posteriore.
Rispetto invece ai collaterali dal terzo grado la novità è totale, poiché adesso il figlio può succedere in assenza di parenti più prossimi al de cuius.
Con riguardo invece alla successione dei neo-parenti ai figli, sono meno rilevanti le modifiche, infatti le novità riguardano tutti i parenti in linea retta dal secondo al sesto grado.
Nell’ambito delle modifiche apportate alla categoria dei successibili il problema della retroattività si pone per le successioni aperte prima della legge del 2012, fino al 31 dicembre 2022 poiché il termine di prescrizione dei diritti spettanti ai nuovi successibili e legittimari decorre dal 1 gennaio 2013.
Questo porta a far sì che il figlio che non ha un titolo per diventare erede poiché il titolo viene acquisito solo successivamente alla legge del 2012, potrebbe comunque esercitare tutti i diritti successori; egli dal 1 gennaio 2013 ha 10 anni di tempo per far valere, nei limiti indicati, i propri diritti rispetto alle successioni dei collaterali dal secondo al sesto grado,
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rendendo così precarie molte delle situazioni successorie cristallizzate101.
Rispetto ai nuovi legittimari (invece) del figlio nato fuori del matrimonio si pone maggiormente la questione della retroattività; ciò perché fa salvo il giudicato formatosi al 1° gennaio 2013 mentre avrebbe dovuto fare salvo il solo giudicato formato dopo il 7 febbraio 2014. Inoltre le ragioni della complessità del problema retroattivo sta nel fatto che la predetta innovazione non tutela l’interesse del figlio ma bensì un interesse contro il figlio.
Secondo la nuova disciplina per le successioni per le quali non si sia formato un giudicato antecedentemente al 1° gennaio 2013 i nonni e i bisnonni del figlio per i successivi 10 anni dall’entrata in vigore della legge potrebbero agire con l’azione di riduzione.
Ciò porta all’esigenza di verificare la legittimità costituzionale dell’art. 104 del decreto legislativo del 2013.
La Corte Costituzionale102 è intervenuta andando ad indicare le ragioni che permettono di giustificare una retroattività della legge sancendo “Questa Corte ha ripetutamente affermato che il divieto di retroattività della legge, previsto dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost. (sent. n. 78 e sent. n. 15 del 2012, sent. n. 236 del 2011, e sent. n. 393 del 2006), e che «il legislatore - nel rispetto di tale previsione - può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale»”.
Quindi le ragioni che giustificano una speciale retroattività della legge risiedono proprio nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di
101 F. DELFINI, Riforma della filiazione e del diritto successorio, in Corr. Giur., 2013,
p. 548.
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rilievo costituzionale, a condizione che non comporti la lesione del legittimo affidamento sorto in capo ai cittadini o non sia in grado di introdurre una ingiustificata disparità di trattamento.
Secondo parte della dottrina103 si riscontrerebbero seri dubbi di legittimità costituzionale della disposizione transitoria nella parte in cui consente un’applicazione retroattiva delle norme sulla successione contro i figli (cioè la successione dei neo-parenti ai figli), e nella parte in cui estende la categoria dei legittimari.
Prendiamo infatti il caso in cui il figlio nato al di fuori del matrimonio sia morto anteriormente all’entrata in vigore della legge del 2013, quindi deceduto nella convinzione di non avere altri legittimari oltre il coniuge, i genitori e i figli, ha fatto testamento nel rispetto della disciplina previgente.
Per effetto dell’applicazione retroattiva della nuova legge, il testamento redatto sarebbe inefficace perché riducibile, infatti qualora ci fosse ad esempio un nonno, dopo la riforma del 2013, essendo legittimario può agire in riduzione, andando così a compromettere la volontà testamentaria del soggetto.
Parte della dottrina104 sostiene come le norme transitorie potrebbero avere legittimità costituzionale, nei casi di retroattività della disciplina riguardante i figli nati al di fuori del matrimonio, cioè i casi in cui il figlio “naturale” è successibile ai parenti del proprio genitore.
Infatti queste disposizioni producendo un effetto favorevole per il figlio nato al di fuori del matrimonio, il tema della retroattività potrebbe trovare una giustificazione.
Tutto ciò non basta per fugare definitivamente ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma, poiché un’applicazione retroattiva della disciplina potrebbe minare il principio di affidamento
103 V. BARBA, Principi successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio, in Fam. e dir., 2014, 5, p. 514.
104 V. BARBA, Principi successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio, in Fam. e dir., 2014, 5, p. 515.
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sorto in capo ad altri cittadini e pregiudicare la certezza del diritto, rendendo così caduche le posizioni successorio costituite precedentemente.
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