• Non ci sono risultati.

LA POSIZIONE DEI FIGLI SUL PIANO SUCCESSORIO E GLI EFFETTI DELLA MODIFICA APPORTATA CON LEGGE

1.3 Il favor della filiazione legittima

Come si è potuto vedere dalla trattazione fino a qui svolta, il diritto nel periodo precedente alla riforma del 2012 fu caratterizzato, da una disciplina favorevole e volta alla piena tutela della filiazione legittima. Il favor della filiazione legittima poteva essere individuata in due aspetti: sia nell’espressione “illegittimi” usata per i figli nati al di fuori del matrimonio, collocandoli così in una posizione inferiore rispetto a quelli legittimi; sia dall’inserimento dei primi, i figli legittimi, all’interno della famiglia, producendo così una tutela sia nei confronti dei genitori obbligati al mantenimento, all’educazione e all’istruzione, sia nei confronti degli ascendenti.

Come si è visto in questa parte introduttiva del capitolo, anche sul piano successorio i figli legittimi godevano di una tutela piena e superiore rispetto a quelli nati al di fuori del matrimonio.

Ciò porta a concludere come la volontà del legislatore fosse andare a tutelare la famiglia legittima, cioè la famiglia fondata sul matrimonio, dal momento che solo all’interno di questa la filiazione trovava riconoscimento e tutela piena.

L’obiettivo del legislatore, attraverso tale disciplina, era quello di rafforzare la sola famiglia legittima, intesa come unica entità sociale e giuridica capace di ottemperare ai compiti di mantenimento, istruzione ed educazione necessari per un’ordinata vita sociale; oltre che in grado di darsi carico delle esigenze di vita della persona, dalla nascita alla morte, e di garantire la conservazione e trasmissione del patrimonio54.

53 Nonostante le importanti modifiche permanevano delle differenze tra i due status di

figlio come: la mancanza di costituzione del vincolo di parentela per i figli naturali e i riflessi che questa portava sul piano successorio e la permanenza dell’istituto della commutazione.

54 M. SESTA, L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, in Fam. e Dir., 2013, n.3, p. 232.

66

Questo porta a concludere che nella valutazione della disciplina giuridica della filiazione, centrale e pregnante è la concezione di famiglia che si ha in un determinato periodo storico, modello che riflette il comune sentire della società.

Lo smantellamento del favor della filiazione legittima e del modello tradizionale di famiglia sarà un processo molto lento e che richiederà numerosi interventi non solo da parte del legislatore ma anche della giurisprudenza.

Infatti già antecedentemente alla legge del 2012 dottrina e giurisprudenza riscontravano come la famiglia legittima non rappresentasse più l’unico modello di convivenza familiare approvato dal legislatore55 ed in questa direzione si muovevano due sentenze della Corte costituzionale.

Una prima decisione che merita di essere analizzata è la sentenza della Corte costituzionale n. 404/198856, occasionata da un intervento in materia di contratto di locazione.

Nella sentenza la Corte dopo un lungo cammino, ha riconosciuto al convivente more uxorio il diritto di succedere nel contratto di locazione non solo in caso di morte del compagno conduttore dell'immobile, ma anche quando questo si sia allontanato dall'abitazione per cessazione del rapporto di convivenza, in presenza di prole naturale, ciò al fine di salvaguardare il diritto inviolabile all'alloggio e l'interesse primario dei figli.

Anche nel caso di separazione volontaria dei conviventi, sia essa consensuale o unilaterale, l’art. 657 della legge 392/1978 è stato

55 M. SESTA, L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, in Fam. e Dir., 2013, n.3, p. 232.

56 In Consulta online, www.giurcost.org.

57 Art. 6 legge n 392 del 1978 prevede che “In caso di morte del conduttore, gli

succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto.”

67

dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevedeva la successione nel contratto di locazione al conduttore che avesse cessato la convivenza, a favore del già convivente affidatario di figli naturali. Viene così ad essere riconoscimento al convivente, in presenza di prole naturale, il diritto di godimento sulla casa familiare, subentrando nel contratto di locazione stipulato dall'altro convivente, come previsto nella sentenza del Tribunale di Milano, 31/05/1989 e nella sentenza della Corte costituzionale n. 166/199858.

Nell’evoluzione giurisprudenziale tesa allo smantellamento del favor della filiazione legittima un altro importante tassello è la sentenza n. 394 del 2005, attraverso la quale, richiamando i principi sanciti nella sentenza 166 del 1998, si è andati ad ammettere la trascrizione dell’assegnazione della casa familiare nell’interesse del figlio naturale. Il giudice infatti viene a prevedere, pur in mancanza di esplicita norma, come tale diritto sia riconosciuto in capo al genitore affidatario a seguito della cessazione della convivenza di fatto con l'altro genitore; la protezione accordata dalla norma in esame è così forte da sovrapporsi addirittura al diritto di terzi59.

Come si può leggere nella motivazione della sentenza del 2005 la Corte afferma che “la conservazione del vincolo di destinazione impresso all’abitazione domestica deve essere garantita”… “a prescindere dalla circostanza della nascita; i figli legittimi, di genitori che abbiano

58 La giurisprudenza costituzionale invita l’interprete a considerare “il matrimonio non

più elemento di discrimine nei rapporti tra genitori e figli- legittimi e naturali riconosciuti- identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri. La condizione giuridica dei genitori tra loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, poiché quell’insieme di regole, che costituiscono l’essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell’art. 30 della Costituzione che richiama i genitori all’obbligo di responsabilità” Cort. Cost., n. 166 del 1998, in E. FALETTI, Famiglie di fatto e convivenza, Milano, 2009, p. 166.

59 Si può vedere come vengono ad essere richiamate le considerazioni svolte nella

sentenza n. 454 del 1989, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 155, 4° comma del c.c. “nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione dell’abitazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini dell’opponibilità ai terzi”, L. BELLANOVA

68

ottenuto la separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed i figli naturali debbono poter fare assegnamento su un identico trattamento e vedersi garantiti gli stessi strumenti di tutela”60.

Si può quindi concludere come tutti questi interventi della giurisprudenza rappresentano dei tasselli fondamentali per la demolizione del favor della filiazione legittima, ed allo stesso tempo superando l’individuazione della famiglia legittima come unico modello di convivenza familiare riconosciuta nel nostro ordinamento.

Punto conclusivo di questo percorso sarà rappresentato la legge 219 del 2012 e dal decreto 154 del 2013, eliminando ogni favore per la filiazione legittima sia nella disciplina della filiazione.

2. Il profilo successorio alla luce della legge 219 del 2012 e dal