3. L.219 del 2012 e D Lgs n.154 del 2013 a completamento della riforma in materia di filiazione Considerazioni introduttive
3.1 L’unicità di stato e il diritto all’ascolto
La legge è composta da sei articoli; mi soffermo ora sul primo articolo, dove il legislatore viene ad inserire le modifiche che incidono direttamente e con effetto immediato sulla disciplina del codice civile, analizzando in un secondo momento le altre disposizioni.
La disposizione centrale della legge è l'art. 315 c.c., nel quale si sancisce come “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”, portando al definitivo abbandono dei riferimenti ai figli legittimi e figli naturali; la formula utilizzata riscontra l'attuazione di una disciplina nel rispetto dell'art. 3 e 30 della costituzione.
Se da una parte, la disciplina prevede l'eliminazione di qualsiasi aggettivo che possa produrre una discriminazione, dall'altro si ammette però la possibilità di utilizzare denominazioni come “figli nati dentro il matrimonio” e “figli nati al di fuori del matrimonio” quando siamo di fronte a questioni relative a tali situazioni.
Tale disposizione porta così a riconoscere in capo ai figli uguali diritti e la soggezione ai medesimi doveri.
Per parte della dottrina64 dall'art. 315 sorge però il quesito se questa
62Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione per lo studio e
l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l'elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina, relazione conclusiva, cit., p. 10.
63R. PICARO, Stato unico della filiazione, un problema ancora aperto, Torino 2012. 64M. BIANCA, L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l.219 del 2012, in
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uguaglianza attiene solo l'ambito del trattamento, o se si estende anche all'accertamento dello stato di filiazione, accogliendo così la distinzione operata dalla dottrina65 tra “titolarità formale” e “titolarità sostanziale”. Si deve concludere, come l’attribuzione di pari diritti non comporta la forzata parificazione delle regole di accertamento della filiazione; anzi ci sono casi in cui, la parificazione si risolve in discriminazione, dal momento che imporrebbe pari trattamento in situazioni diverse.
Con l'avvenuta unificazione dello stato di figlio e le conseguenze prodotte sulla parentela (che andrò ad analizzare nelle successive pagine), si pone in luce la non utilità del mantenimento dell'istituto della legittimazione, poiché l'art. 1 10° comma, ha eliminato la legittimazione dei figli naturali (art. 280 ss c.c) e all'art. 2 lettera b), si è andati ad attribuire una delega al Governo per l'abrogazione complessiva della disciplina sulla legittimazione.
L'abrogazione dell'istituto rappresenta quindi elemento di attuazione dell'unicità dello status filiationis, producendo conseguenze che si vengono a realizzare, anche sul piano successorio.
La disciplina sancita all'art. 315, rappresenta la norma cardine anche per l'analisi della disposizione successiva art. 315 bis c.c.66, dove si prevedono i diritti e doveri dei figli enunciando così per la prima volta
Giust. Civ. 2013, p. 205.
65C.M BIANCA, Diritto Civile II, Milano 2002, cit.345 <<La “titolarità sostanziale”
della posizione del figlio deriva dal fatto naturale della procreazione. A questa titolarità sostanziale della filiazione fa riferimento il principio costituzionale che riconosce al figlio il diritto al mantenimento, all'educazione e all'istruzione. La titolarità sostanziale della filiazione conferisce inoltre il diritto alla “titolarità formale” della filiazione, e cioè a quella posizione formalmente e pubblicamente accertata che è lo “stato di figlio”>>.
66«Art. 315-bis c.c. (Diritti e doveri del figlio). – “Il figlio ha diritto di essere
mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.
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uno “statuto dei diritto fondamentali del figlio”67 come persona.
Si vengono così a delineare, i principi su cui poggia l'intera disciplina e cioè i diritti del figlio al mantenimento, all'educazione, e all'assistenza morale dei genitori.
Si assiste quindi all’espansione degli obblighi genitoriali già esistenti, cioè quello di essere assistito moralmente dai genitori; attraverso questo diritto si vuole rimarcare come la responsabilità genitoriale si completi con l'interesse affettivo, morale ed esistenziale68.
Da un'analisi attenta della disposizione si riscontra come, i diritti elencati al 1° comma dell'art. 315 bis c.c. non replicano i doveri previsti in capo ai genitori all'art. 147 c.c., ma sono affermati in maniera autonoma, indipendentemente dal vincolo matrimoniale.
Da ciò si riscontra la perfetta coincidenza con l'art. 30 della Costituzione.
Dalla lettura del 1° comma si desume come vi sia stata una modifica nella graduatoria dei diritti rispetto a quanto disciplinato all'art. 30 della Costituzione, infatti dalla lettura emerge come prevalga il diritto del figlio ad essere istruito, rispetto a quello di essere educato, portando così delle importanti conseguenze come si evince in dottrina69.
Merita di essere analizzata anche la disciplina contenuta al 2° comma dell'art. 315 bis c.c., dove si sancisce il diritto del figlio di crescere in una famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti; si tratta di un diritto introdotto ex-novo poiché non era mai stato individuato espressamente nel codice, ma se ne trova traccia nei principi sanciti in
67C.M BIANCA, Note introduttive, in C.M BIANCA, con la collaborazione di T.
ALLETTA. G. BALLARANI , L. BALESTRA, A. BELLELLI, M.BIANCA, M. COSTANZA, G. FREZZA la riforma della filiazione, cit. p. 439.
68R. PICARO, Stato unico della filiazione, un problema ancora aperto, Torino 2012. 69P. RESCIGNO, La tutela dei figli nati fuori dal matrimonio, ora in P. RESCIGNO matrimonio e famiglia. Cinquant'anni del diritto italiano, Torino 2000, p. 279. Sul
tema è intervenuto anche M.SESTA L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti
delle relazioni familiari cit. p. 237 “rilevante è il richiamo al rispetto delle capacità,
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, ove il termine assume un significato più attento alla personalità del figlio se posto a confronto con l'esortazione a tenere conto, cui tuttora si riferisce l'art. 147”.
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materia di adozione e di separazione personale dei coniugi art. 155 c.c. Dall'analisi dell'art. 155 si riscontra come titolare di tale diritto sia il minore e non anche gli ascendenti e parenti70; rilevando inoltre come, solo nella disciplina del divorzio compaia la formula “propria famiglia”. Con la nuova regolamentazione introdotta nel 2012, si viene a mutare tale orientamento, consentendo espressamente anche agli ascendenti di adire il giudice per far valere il loro diritto71.
Nella disciplina antecedente, dottrina e giurisprudenza hanno sempre ammesso il legame giuridico e affettivo tra i nonni e i nipoti, escludendo però il diritto degli avi di partecipare al giudizio, poiché questo non era espressamente previsto; erano quindi i giudici che andavano ad escludere tale possibilità72.
Questo porta a riscontrare come, il legislatore ha demandato all'Esecutivo il compito di prevedere, in capo agli ascendenti, il potere di azionare in giudizio il proprio diritto a mantenere una relazione con i nipoti73.
La legge delega mira a dare riscontro ad una necessità, che nemmeno la legge sull’affidamento condiviso era riuscita a dare seguito, riconoscendo così ai nonni non solo la legittimazione ad agire in via principale, ma anche intervenendo ad adiuvandum nei procedimenti istaurati tra i genitori74.
70 Con il disegno di legge n. 1345, si voleva introdurre il diritto di visita dei nonni. In
particolare all’art. 1 prevedeva che dopo l’art. 317 bis c.c fosse inserito il 317 ter (Diritto di visita degli ascendenti) “I genitori, o il genitore che ha esercitato la patria potestà sul figlio, hanno il dovere di consentire e non ostacolare il rapporto tra i figli e i genitori del padre e della madre dei figli, ove ciò non sia in contrasto con l’interesse del minore. In caso di inosservanza di quanto disposto nel primo comma, il giudice, accertato l’inadempimento dell’obbligo, su istanza dei genitori del padre o della madre del minore, sentito chi esercita la potestà e, qualora lo ritenga opportuno, il minore, disciplina le modalità di esercizio del diritto di visita”.
71M. DOSSETTI , M. MORETTI e C.MORETTI, La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali, cit. p. 135 ss.
72 Trib. Reggio Emilia, 17 maggio 2007, in Fam. pers. succ., 2008, p.227; Trib. Bari,
27 gennaio 2009, in Fam. dir., 2009, p.497.
73 R. PICARO, Stato unico della filiazione, un problema ancora aperto, Torino 2012,
p. 235 s.s.
74 Trib. Bologna, 15 maggio 2006; Trib. Firenze, 22 aprile 2006, in Fam. dir., 2006,
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Tutto ciò produce il superamento della prospettiva, assunta dalla giurisprudenza sulla interpretazione dell'art. 155 c.c., con la quale si andava ad escludere l'esistenza di un diritto dei nonni tutelabile in via diretta75 ed ipotizzando solo una posizione di aspettativa tutelabile in via indiretta.
Al 3° comma dell'art. 315 bis il legislatore è andato ad introdurre il diritto all'ascolto del minore, sancendo come “il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questione e le procedure che lo riguardano”.
Come è avvenuto per la disciplina sancita nel comma precedente anche qui, si riscontra come questa tragga origine dai concetti esplicati in sede di separazione e divorzio, dove quindi l'ascolto del minore era volto a rispettare la personalità del figlio, permettendo allo stesso di esprimersi nella conflittualità della vita familiare.
All'art. 315 bis il legislatore estende il diritto all'ascolto, rispetto a quanto previsto all’art. 155 sexies con la legge del 2006, anche per tutti i procedimenti che riguardano in minore; tale diritto era stato introdotto, al fine di conformarsi alle linee guida dettate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa76.