3. L.219 del 2012 e D Lgs n.154 del 2013 a completamento della riforma in materia di filiazione Considerazioni introduttive
3.2 La ridefinizione del concetto giuridico di parentela
Altra novità importante è la modifica apportata all'art. 74 c.c., con il quale si viene ad introdurre il nuovo concetto di parentela.
Se il legislatore del 1975 definiva la parentela come “il vincolo tra
l’art. 155 c.c. aveva legittimato l’intervento adesivo degli ascendenti nel procedimento di crisi matrimoniale per sostenere le ragioni del genitore a sostegno del diritto del figlio di conservare con gli stessi significativi rapporti; contra, Trib. Bari, 27 gennaio 2009, in Fam. dir., 2009, p.497; App. Catania, 23 luglio 2008, n. 947, in Fam. dir., 2008, p. 75; Cass., 16 ottobre 2006, n. 22081, in Fam. min., 2009, 11, p. 42.
75App. Trento, 28 settembre 2006, in Fam. Min. 2007, p. 50; Trib. Reggio Emilia, 17
maggio 2007, in Fam. pers. succ., 2008, p.227.
76R. PICARO, Stato unico della filiazione, un problema ancora aperto, Torino 2012,
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persone che discendono da uno stesso stipite”, con la legge del 2012 si aggiunge la formula “sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo”.
Secondo parte della dottrina77, questa aggiunta sembra solo un rafforzativo di quanto già diceva il codice civile con la formulazione precedente.
Dalle due formulazioni si evince come con la riforma del 1975, che in parte riuscirà in una parificazione tra filiazione legittima e naturale, manteneva però una differente disciplina per la parentela e nella regolamentazione del rapporto tra genitori; infatti dalla lettura congiunta dell'art. 74 c.c. e 258 c.c., potevamo desumere come la parentela poteva derivare unicamente dalle nozze, proprio perché solo il matrimonio fornisce certezza nei rapporti.
Importante fu anche la sentenza 4 aprile 1990, n. 184 della Corte Costituzionale, che “negava un rapporto civile di parentela fra fratelli e sorelle naturali” impedendo ai fratelli naturali diritti successori reciproci.
Il legislatore non ha quindi solo provveduto a riformulare l'art. 74 c.c., ma è anche intervenuto sull'art. 258 c.c., prevedendo come il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, produce i suoi effetti anche nei confronti dei parenti del genitore che effettua il riconoscimento; questa modifica viene così ad accogliere le istanze promosse dalla Corte di Strasburgo e che analizzerò nell'ultimo capitolo di questa mia trattazione.
Da queste disposizione, possiamo evincere, come il legislatore della riforma sia andato a mutare radicalmente il tradizionale convincimento sul regime della parentela, perché mentre con la precedente disciplina, la parentela era un effetto del riconoscimento quindi era riservato solo
77M. BIANCHI, L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l.219 del 2012, in Giust. civ. 2013, p. 205.
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al genitore riconoscente con il figlio; oggi con la nuova regolamentazione, si prevede come la parentela è connessa alla consanguineità tra genitore e figlio quindi al mero fatto materiale, venendo così ad essere esteso a tutti i parenti( nonni, zii ecc.).
Resta così aperta la questione volta a stabilire se tale previsione segni il passaggio dal tradizionale modello romanistico a quello di ispirazione germanica78.
Dai principi sanciti all'art. 74 e 258 del codice civile, ne deriva il diritto dei nonni a far valere in giudizio la condotta ostruzionistica dei genitori, volta a ledere il loro diritto ad avere rapporti con i nipoti79; da ciò si riscontra come sia stato introdotto anche il diritto degli ascendenti nei confronti del minore.
Il legislatore, nella regolamentazione del vincolo di parentela, contenuto all'art. 74 c.c., va però oltre, ammettendo come lo stesso sorga anche nel caso “in cui il figlio minorenne sia adottivo” ed escludendo espressamente la sorgenza della parentela nei casi di adozione di persone maggiorenni di età80, portando così alla produzione del vincolo di parentela solo nell'adozione legittimante81.
Dalla lettura dell'ultimo comma si riscontra come, non vi sia alcun riferimento espresso all'adozione in casi particolari disciplinata all'art. 44 ss82 della legge n. 184 del 1983, ponendo così l'interrogativo se la
78A.DIURNO, Storia e attualità della filiazione , Dir. di fam. e pers. 2007, p. 1404. 79 C.M BIANCA, La famiglia. Le successioni, Milano 1990, si riconosceva come in
realtà il legame con i nonni, sotto il profilo giuridico, era riconosciuto, escludendo invece il potere dei nonni di andare dal giudice.
80 Ciò in conformità all’art. 300 c.c. che, con riguardo all’adozione dei maggiorenni,
stabilisce che «L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salvo le eccezioni stabilite dalla legge».
81Art. 27 della l. n. 184/1983: “Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di
figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome”.
82Art. 44, 1° comma “I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le
condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
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disciplina sancita all'art. 74 trovi applicazione anche in tale ipotesi di adozione.
Dall'analisi dell'art. 55 l. n. 184/1983, dove viene richiamata per la regolamentazione dell'adozione in casi particolari la disciplina dell'adozione del maggiorenne, parte della dottrina è giunta ad escludere la sorgenza del vincolo di parentela per l'adozione in casi particolari83. Le ragione alla base di tale orientamento poggiano sulla valutazione che, il richiamo compiuto all'art.74 ultimo comma c.c. dell'adozione del maggiorenne non può essere elemento sufficiente per ritenere abrogato implicitamente l'art. 55 della legge 184/1983 riscontrando così la mancata costituzione del vincolo di parentela anche nelle ipotesi di adozione in casi particolari; questo perché sia nell'adozione del maggiorenne che in quella in casi particolari manca lo stato di abbandono, venendosi così a costituire un rapporto di filiazione differente rispetto all’adozione piena.
Da ciò si ritiene come per parte della dottrina, l'adozione in casi particolari fondi la propria regolamentazione sullo statuto dell'adozione del maggiorenne84, riscontrando però come vi siano alcuni autori che sostengono la tesi opposta, nel senso che la parentela si costituisce anche in casi particolari.
Secondo questo secondo orientamento si sostenevano come con la novella si sia avuto un avvicinamento dell'adozione del minore in casi particolari all'adozione legittimante, ritenendo così necessario il riordino della materia85.
83F. BOCCHINI, Diritto di famiglia. Le grandi questioni cit. p. 272.
84M. SESTA, L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari,
in Fam. dir. 2013, cit. p. 236 “né è ipotizzabile una terza via che faccia salvi i caratteri dell'adozione in casi particolari e al contempo ammetta la creazione di coesistenti rapporti di parentela dell'adottato con due distinti stipiti (quello del genitore biologico e quello degli adottivi).”
85B. DE FILIPPIS, La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura, Fam. e dir. 2013,
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