3. L.219 del 2012 e D Lgs n.154 del 2013 a completamento della riforma in materia di filiazione Considerazioni introduttive
3.4 La modifica all’art 38 delle disp att c.c e la Delega al Governo
Di centrale importanza è la modifica apportata all'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, disciplinato all'art. 3 della legge 219 del 2012, con il quale si introduce una nuova disciplina processuale, produttrice di una rivoluzione per i procedimenti relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Dalla lettura della nuova disposizione si evince come, il legislatore sia andato ad individuare in modo tassativo i provvedimenti riservati alla giurisdizione minorile, demandando de residuo tutti gli ulteriori procedimenti alla competenza del tribunale ordinario; si riscontra quindi, come la competenza per i procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio passi al tribunale ordinario, risolvendo le problematiche sorte con la legge 54 del 2006, che avevano reso necessario l'intervento della corte di cassazione86. Dalla lettura del 2° comma dell'art. 3 della legge 219 del 2012, si riscontra come il legislatore sia intervenuto anche per la regolamentazione dei provvedimenti patrimoniali, dove permanevano delle differenze tra i figli.
Si desumeva come i figli naturali non godessero degli stessi strumenti di tutela, previsti in capo ai figli legittimi, in caso di separazione e divorzio.
Si riscontrava come l'unica equiparazione tra le “due categorie” si aveva solo nell'istituto del sequestro disciplinato all'art. 156 6 comma c.c., grazie all'intervento della Corte Costituzionale con sentenza 7 aprile 1997 n. 9987, permanendo però delle differenze e discriminazioni per gli altri istituti, quali l'iscrizione di ipoteca e l'ordine di pagamento al terzo dichiarati inammissibili per i figli naturali.
Con la nuova legge si è andati a colmare anche tale lacuna, al fine di
86DANOVI, Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i figli (non più) naturali, in Il corr. Giur. 2013, p.540.
87B. DE FILIPPIS, La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura, in Fam. e dir.
41
attuare in modo pieno e completo l'equiparazione tra i figli e andando così ad eliminare ogni differenza e discriminazione.
Attualmente, per tutti i provvedimenti aventi ad oggetti alimenti e il mantenimento della prole, emessi al di fuori di un giudizio di separazione e divorzio, sono previste le medesime garanzie; quindi anche per i figli nati al di fuori del matrimonio può essere imposta una cauzione, può essere disposto il sequestro ed iscritta ipoteca e può essere imposto un obbligo al terzo.
Per quanto riguarda il sequestro, la disposizione introdotta con la legge 219 del 2012 richiama espressamente la norma divorzile, che differisce in alcuni punti da quanto previsto in sede di separazione all’art. 156 c.c88.
Per l’ordine di pagamenti rivolto al terzo, le norme della separazione e divorzio non coincidono; il legislatore della riforma del 2012 ha espressamente previsto, come trovi applicazione la disciplina contenuta all’art. 8 della legge divorzile, questo porterebbe a ritenere, di applicare in modo esclusivo tale disposizione, anche se ciò crea delle perplessità89. All’art. 8 della legge del 1970, la parte non è tenuta a presentare una domanda giudiziale, ma essendo in possesso di un titolo valido, deve seguire gli adempimenti extra-giudiziali stabiliti dalla norma.
Per questo con la nuova formula, introdotta con la legge 219 del 2012, sorgono problematiche, dal momento che il legislatore prevede come "il giudice può ordinare ai terzi … di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'art. 8 …", venendo così ad inserire il provvedimento del giudice in una procedura che si
88 Le differenze consistono nel fatto che, il sequestro previsto dalla legge 898/1970
non richiede come presupposto, il verificarsi di una precedente inadempienza, essendo sufficiente il pericolo che le ragioni del creditore possano essere pregiudicate, e nel fatto che il sequestro emesso in sede di divorzio non è soggetto alla limitazione contenuta nell'art. 156, per il quale possono essere colpiti solo "parte" dei beni del coniuge obbligato, ma ad una diversa e più puntuale disposizione - cfr.: FAVI, Alcune
considerazioni sulla natura giuridica dei sequestri previsti dall'art. 8 ult. comma 898/70 e dall'art. 156, 6° comma, cod. civ., in Giur. Mer., 1999, 792.
89 B. DE FILIPPIS, La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura, in Fam. dir.,
42
caratterizza proprio per escluderlo.
Per parte della dottrina si deve quindi ritenere come la disposizione in esame sia nuova, sia rispetto a quanto previsto nella legge sul divorzio, sia a quella della separazione90.
Altra norma cardine della legge 219 del 2012, che necessita di essere analizzata, è l'art. 2, dove si conferisce al Governo un'ampia delega per la revisione delle disposizione vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità, da esercitare entro dodici mesi, attraverso uno o più decreti legislativi attuativi dei principi di unificazione dello stato giuridico, al fine di eliminare ogni discriminazione e rendendo così effettiva la parificazione giuridica tra i figli.
La delega individua dalla lettera a) alla p) quelli che sono i principali criteri direttivi.
Una prima delega riguardava l'eliminazione, da tutto l'ordinamento della distinzione tra figli legittimi e figli naturali, con l'introduzione della definizione unica di figli, ammettendo l'utilizzo delle denominazioni “figli nati dentro il matrimonio” e “figli nati fuori dal matrimonio” (art. 2 comma 1 lettera a).
Alla lettera b), il legislatore ha delegato al Governo, l'abrogazione dell'istituto della legittimazione, nonché la sostituzione delle rubrica
<<Della filiazione >> del Titolo VII, Libro I c.c, con quella << Dello stato
di figlio >>, e la trasposizione dei corrispettivi contenuti; come già detto
nelle pagine precedenti.
Necessita quindi procedere ad un'analisi dettagliata di quella che è stata la condotta tenuta dal Governo, volta a dare attuazione alla delega prevista all'art. 2 della legge 219 del 2012.
Al 3° comma della disposizione si prevede come sul provvedimento sia necessario il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da
90 B. DE FILIPPIS, La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura, in Fam. dir.,
43
effettuarsi entro 2 mesi dalla trasmissione dello stesso alle Camere; decorso tale termine il decreto delegato sarà emanato anche in mancanza dei corrispondenti pareri.
Al 4° comma dell'art. 2 della legge, si prevede la possibilità per il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei criteri direttivi e le modalità procedurali previsti nella delega.
4 Il d.lgs 154/2013
Con d.lgs 28 dicembre 2013 n. 154, la commissione governativa denominata “Commissione Bianca” ha provveduto a dare attuazione alla delega contenuta all'art. 2 della legge 219 del 2012; decreto legislativo sottoscritto dal Presidente Napolitano il 30 dicembre.
Come si evince dalla disciplina in materia di filiazione, il legislatore è intervenuto in due tempi: da un lato individua chiari principi inseriti nei 6 articoli della l. 219/2012; dall'altro promuove revisioni attraverso un decreto legislativo, mantenendo fermi i principi generali91.
Il decreto legislativo è composto da 4 titoli: il primo attiene alle modifiche al codice civile in materia di filiazione (artt. 1 – 92), il secondo rivede il codice penale e quelli di procedura penale e procedura civile (artt. 93- 95), il terzo reca le modifiche alle leggi speciali in materia di filiazione (artt. 96- 102), ed il quarto contiene disposizioni transitorie e finali (artt. 103- 107).
Primo compito del legislatore delegato, è stato dare attuazione alla delega dell'art. 2 comma 2 lettera a) secondo il principio dell'art. 1 comma 11 della legge 219 del 2012, raggiungendo così il fine di eliminare ogni discriminazione tra i figli e procedendo così all'attuazione dell'art. 30 1° comma della costituzione.
Il principio del decreto legislativo, è l'eliminazione di qualsiasi aggettivo
91CARBONE V. Il d.lgs n. 154/2013 sulla revisione delle disposizioni vigenti in tema di filiazione, in Fam. e dir. 2014, p.447.
44
legato al figlio, che sia così in grado di portare a discriminazioni, mantenendo però la possibilità di utilizzare denominazioni come “figli nati dentro il matrimonio” o “figli nati al di fuori del matrimonio” quando si tratta di disposizioni ad essi relativi.
Essendo numerose le norme che contengono tali dizioni, al fine di sopperire ad eventuali problematiche, il legislatore è ricorso all'uso di una norma di chiusura, l'art. 104 del progetto di decreto delegato92. Attraverso l'introduzione di tale principio, si sono avute delle conseguenze sulla disciplina relativa ai diritti e doveri dei figli ed alla responsabilità genitoriale, inserita nel Titolo IX Libro I.
Il decreto delegato, al fine di dare attuazione, al criterio sancito all’art. 2 comma 1 lett. d) della legge 219 del 2012, ha apportato una modifica nella regolamentazione del disconoscimento di paternità, nel rispetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli art. 235 e 244 c.c.93 da parte della Consulta.
Il decreto porterà anche alla modifica della disciplina sulla modalità di ascolto del minore, infatti in attuazione di quanto previsto all’art. 2 lett. o) della legge del 2012, nello schema del decreto delegato è stato previsto, che il giudice segnali ai Comuni le situazioni di indigenza familiare, affinché i servizi sociali diano sostegno al nucleo familiare in difficoltà, così da arginare i fenomeni di abbandono e di degrado, favorendo l’educazione del minore nell’ambito della propria famiglia94. Dall’analisi della disciplina contenuta nel d.lgs 154/2013, si evince come la stessa, entri in vigore in via immediata salvo la presenza di un giudizio formatosi prima dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione95.
Ciò si realizza sia per la disciplina in materia di filiazione e successioni, le quali trovano immediata applicazione, salvo gli effetti giuridici
92R. PICARO, Stato unico della filiazione. Un problema ancora aperto, Torino, 2012 93 Corte cost., 6 luglio 2006, n.266, in Corriere giur. 2006, p.1367 s.s.
94 R.PICARO, Stato unico della filiazione. Un problema ancora aperto, Torino 2012. 95 V. CARBONE, Il d. lgs. n. 154/2013 sulla revisione delle disposizioni vigenti in tema di filiazione, in Fam. e dir. 2014, p.447 s.s.
45
formatesi prima dell’entrata in vigore della legge (art. 104 comma 6 del d. lgs. 154/2013); sia per le nuove regole sul riconoscimento sui figli (art. 104 8 comma), per le regole sul disconoscimento di paternità, di reclamo e di contestazione di stato (art. 104 7° comma).
Di centrale importanza sono quindi sia la legge 219 del 2012, sia il d. lgs. 154/2013, poiché attraverso tali interventi legislativi si sono apportate modifiche di rilevante valore nella disciplina della famiglia e delle successioni.
46