LA FILIAZIONE E IL DIRITTO SUCCESSORIO IN AMBITO COMUNITARIO
5. La disciplina delle successioni in Europa: il nuovo regolamento europeo delle succession
Il regolamento UE n. 650 del 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accertamento e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato europeo, è stato adottato con la procedura legislativa ordinaria.
La proposta della Commissione risale al 14 ottobre 2009, potendo così concludere come l’approvazione del regolamento si sia avuta in tempi brevi.
Il precedente tentativo, volto alla creazione di regole uniformi per le successioni sul piano internazionale, risale alla Convenzione dell’Aja del 1 agosto 1989.
Sono pochi gli Stati che l’hanno firmata65, confermando le difficoltà nel raggiungere intese internazionali sulle norme di conflitto relative ai settori essenziali del diritto civile; la materia successoria è tra le più immuni alle codificazioni internazionali, non solo per la diversità dei
born outside marriage has become equivalent to that of children born within marriage. Furthermore, the practical and procedural difficulties in proving the paternity of children have receded, as the use of DNA testing to establish paternity now constitutes a simple and very reliable method. Lastly, a new situation has been created as a result of German reunification and the equalisation of the legal status of children born outside and within marriage across a large part of German territory”.
121
collegamenti seguiti dagli Stati ma anche per il contrasto sulle istituzioni civilistiche sottostanti66.
Infatti mentre gli Stati di civil law hanno come fondamento il principio della riserva legittima, impedendo quindi al defunto la piena libertà di disporre; diametralmente opposta sono le regole applicabili nei sistemi di common law.
Differenza tra i due sistemi si hanno anche in tema di trasmissione dei beni ereditari.
Come già anticipato e come potremo vedere nel proseguo della trattazione, le successioni sono state oggetto di grandi problematiche del diritto internazionale privato.
È necessario quindi richiamare il giurista francese Etienne Bartin che nel 1897 fu il primo a riscontrare tale problematica, richiamando una vicenda successoria giudicata in ultima istanza dalla Corte di cassazione francese67.
Il caso aveva ad oggetto la competenza legislativa in ordina alla successione illegittima di un bavarese deceduto in Francia, la quale oscillava tra il diritto francese e quello bavarese, per risolvere il conflitto intervenne la Corte di cassazione francese68.
Si rende ora necessario procedere all’analisi del regolamento del 2012, esaminando le regole e i principi riguardanti le leggi applicabili; nel regolamento il legislatore sancisce come siano tre i principi cardini: 1) Unità della disciplina delle successioni, art. 23 par.1, deriva dal concetto romanistico dell’universalità delle successioni concepita come continuazione della persona del de cuius.
A tale principio si oppone il principio basato sulla separazione dei beni immobili dai mobili69, dove per i primi varrebbe la lex situs, cioè la legge
66 T. BALLARINO, Il nuovo regolamento europeo sulle successioni, in Rivista di dir. inter., 2013, p. 1116.
67 T.BALLARINO, Diritto internazionale privato I, Padova, 1982, p. 290 s.s. 68 T.BALLARINO, Diritto internazionale privato I, Padova, 1982, p. 290 s.s. 69 Indirizzo che ispira maggiormente il diritto internazionale privato francese, inglese
122
dello Stato in cui si trova il bene, mentre per i secondi vale in certi paesi la legge del domicilio ed in alti la legge nazionale.
Questo indirizzo porta però ad evidenti inconvenienti, ad esempio se il de cuius lascia dei beni immobili in tre diversi Paesi, si avranno tre diverse discipline, con la possibilità che gli eredi in base alla legislazione locale ricevano delle quote differenti70.
Le problematiche derivanti non possono essere risolte con gli espedienti dell’adattamento.
Il principio dell’unicità evita questi inconvenienti, venendone però a produrre ulteriori problemi volendo applicare la legge nazionale o domiciliare del de cuius agli immobili siti in altri paesi, proprio perché in questi potrebbero trovare applicazioni norme differenti.
2) competenza della legge di residenza del de cuius, art. 21 par. 1, criterio seguito in altri regolamenti comunitari di diritto internazionale privato ed è destinato a diventare uno dei fondamentali principi di diritto internazionale privato europeo71.
La nozione di “residenza abituale” non è di facile determinazione, nel considerando n. 23 del regolamento si prevedere come “l'autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere ad una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto ... che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti”.
La residenza abituale rivela quindi come fattore di mediazione tra nazionalità e domicilio.
70 T. BALLARINO, Il nuovo regolamento europeo sulle successioni, in Rivista di dir. inter., 2013, p. 1116 s.s. Famoso è il caso del cantante russo Scialiapin, morto nel 1938
in possesso della cittadinanza della Russia sovietica, lasciando eredi per testamento cinque figli nati da un primo matrimonio e tre altri nati illegittimi avuti da una donna divenuta poi la sua seconda moglie. Il cantante aveva istituito eredi dei suoi beni, comprendenti fra l'altro alcuni immobili siti in Francia, la moglie per ¼ e tutti i suoi figli, ciascuno per 3/32. La Corte d'appello di Parigi (in Revue critique de droit int. privé, 1956, p. 272, con nota di Loussouarn) stabilí che, benché la volontà testamentaria fosse pienamente conforme al diritto sovietico del 1938, le disposizioni a favore dei figli adulterini non potevano avere effetto sugli immobili francesi perché a questi doveva applicarsi il diritto francese che non riconosceva i loro diritti successori.
71 BONOMI, Il diritto internazionale privato dell’Unione europea: considerazioni generali, Torino, 2009.
123
A tale criterio segue, in via immediata, il suo smantellamento dal momento che viene ad essere ripresa una clausola d’eccezione tipica dei testi di diritto internazionale privato europeo, dove si prevede “Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1 [la legge della residenza abituale], la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato”72.
Questa clausola produce nel campo delle successioni importanti problematiche dal momento che qui si decide sulla sorte di tutti i beni che fanno parte del patrimonio della persona73.
3) possibilità di scegliere la legge che regolerà la successione (autonomia della volontà).
All’art. 22 del regolamento del 2012 si prevede come il de cuius possa decidere di sottoporre “la sua intera successione alla legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte”, potendo inoltre scegliere, in caso di possesso di più cittadinanze, la legge di uno dei qualsiasi Stati di cui ha la cittadinanza.
Questo porta al sorgere del pericolo delle privazione, totale o in misura comunque importante, del coniuge o della prole del defunto; mentre nella Convenzione dell’Aja del 1989 si era intervenuti inserendo numerose disposizioni al fine di sopperire a ciò, il Regolamento del 2012 non ha provveduto in alcun modo proprio perché pone come elemento cardine la volontà del testatore74.
La lex substantiae regola così tutte le materie che rientrano nello statuto successorio e che l’art. 23 elenca nel dettaglio.
72 Art. 21 paragrafo 1 del regolamento n. 650 del 2012.
73 T. BALLARINO, Il nuovo regolamento europeo sulle successioni, in Rivista di dir. inter., 2013, p. 1116 s.s.
74 T. BALLARINO, Il nuovo regolamento europeo sulle successioni, in Rivista di dir. inter., 2013, p. 1116 s.s.
124
Ritengo necessario porre l’attenzione sull’istituto della trasmissione dell’eredità, dove all’art. 23 paragrafo 2 lett. e), il legislatore prevede che “trasferimento agli eredi ... dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario ...”.
Questa disposizione viene quindi ad avere un ruolo importante nella elaborazione del testo75.
Si può notare come differente sia la disciplina regolata nei sistemi di common law e di quelli di civil law, infatti mentre nei primi non regolando la riserva di eredità desideravano che il regolamento prevedesse come la successione oggetto di disciplina interessava solo i beni del defunto al momento della morte andando ad escludere che gli eredi riservatari potessero agire con azione di riduzione sugli atti di liberalità compiuti in vita dal de cuius76.
Fu proprio questo che porto l’Inghilterra e l’Irlanda a non aderire agli atti normativi adottati dall’UE.
Al contrario nei sistemi di civil law la mancanza di disciplina della riserva di eredità, porterebbe la lesione ai principi fondamentali del diritto successorio77.
Questo porta a concludere come la mancata adesione della Gran Bretagna al regolamento potrà venire a creare problematiche nelle ipotesi in cui il defunto ha residenza abituale in un paese di civil law, ma lascia dei beni (depositi bancari, proprietà immobiliari) in Inghilterra.
75 T. BALLARINO, Il nuovo regolamento europeo sulle successioni, in Rivista di dir. inter., 2013, p. 1116 s.s.
76 T. BALLARINO, Il nuovo regolamento europeo sulle successioni, in Rivista di dir. inter., 2013, p. 1116 s.s.
77 App. Milano, 4 dicembre 1992, n. 2100, in Riv. dir. int. priv. proc., 1994, n. 821,
che dichiarava “in irrimediabile contrasto con il nostro ordinamento pubblico” l’art. 831 del codice civile del Québec dove è attribuita la possibilità al testatore di disporre di tutti i suoi beni senza alcun vincolo.
125
La ricerca di un regime unitario per le controversie legali nascenti dalla successione non si limita però alla legge regolatrice, ma si estende alla giurisdizione fondata anch'essa sulla residenza abituale78.
Infatti all’art. 4 del regolamento si prevede che “Sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte”.
In tale direzione si muovono anche gli artt. 579, 780 e 1981 del regolamento del 2012.
Come si può vedere il regolamento realizza una forma avanzata di ius e forum82, i vantaggi prodotti nella materia successoria sono rilevanti, poiché non solo il giudice applica la propria legge, quindi quella che conosce meglio, ma anche perché lo stesso ereditario potrà organizzare meglio la propria successione83.
I vantaggi si completa con il sistema di riconoscimento reciproco delle sentenze e la creazione di un certificato successorio europeo.
78 T. BALLARINO, Il nuovo regolamento europeo sulle successioni, in Rivista di dir. inter., 2013, p. 1116 s.s.
79 Art. 5 consente alle «parti interessate» di attribuire la competenza esclusiva di
decidere «su qualsiasi questione legata alla successione» al giudice dello Stato membro la cui legge è stata scelta dal de cuius per regolare la sua successione.
80 Art. 7, sempre nell'ipotesi di optio legis, istituisce talune competenze «vicarie» per
il giudice dello Stato del quale è stata scelta la legge, tra le quali figura l'accettazione della giurisdizione da parte dei convenuti.
81 L'art. 19 prevede l'emanazione di «provvedimenti provvisori o cautelari» da parte
dei giudici degli Stati membri diversi da quello al quale spetta la competenza giudiziaria sul merito.
82 In tedesco detto Gleichlauf
83 T. BALLARINO, Il nuovo regolamento europeo sulle successioni, in Rivista di dir. inter., 2013, p. 1116 s.s.
126
Conclusioni
La legge 219/2012 ha quindi apportato una trasformazione epocale nel diritto di famiglia.
La riforma ha un ruolo centrale nell’adeguamento, all’interno dell’ordinamento italiano, della disciplina dello status filiationis ai principi sanciti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e attuati già nelle altre maggiori esperienze europee.
L’eliminazione delle espressioni “figli naturali” e “figli legittimi” e l’introduzione di un comune statuto giuridico dei figli, indipendentemente dal vincolo di matrimonio dei genitori, rappresenta una vera e propria rivoluzione.
Le ragioni della riforma risiedono anche nelle esigenze promosse dalla società di un adeguamento della disciplina alla realtà attuale dove la nascita di figli al di fuori del matrimonio non rappresenta più un evento eccezionale e marginale e per ciò disprezzato.
La disciplina antecedente alla legge del 2012 era dovuta all’esigenza avvertita dal legislatore di tutelare in modo assoluto la famiglia legittima e i componenti della stessa, discriminando e disapprovando le unioni non fondate sul matrimonio e la prole nascente da questi legami. La società attuale è mutata, l’istituto del matrimonio ha perso il suo carattere originario, basti pensare all’aumento del numero dei divorzi, ai diversi tipi di convivenza: convivenza di fatto, convivenze omosessuali, famiglie ricomposte.
La riforma rappresenta quindi una presa di coscienza da parte del legislatore italiano dei cambiamenti avvenuti all’interno della società e della conseguente necessità di adeguamento.
La nuova concezione di “famiglia” è dovuta, oltre ai cambiamenti di costume, anche al diffondersi delle conoscenze scientifiche e biologiche, come ad esempio la prova del DNA che portato al superamento di due brocardi: mater semper certa est, pater numquam;
127
e l’altro invece di carattere religioso basato sulla presunzione di paternità dei figli procreati nel matrimonio.
Attraverso la parificazione dello status giuridico di figlio si viene ad inserire la prole, sia nata dentro che al di fuori del matrimonio, nella “famiglia”, portando i genitori ad essere congiuntamente coinvolti nella responsabilità della stessa, indipendentemente dalla tipologia di unioni che li lega, dalla sua stabilità e dalla creazione di nuove unioni.
Questo porta a riscontrare come si sia voluti, per la prima volta, differenziare il piano orizzontale, cioè il rapporto tra uomo e donna, da quello verticale, rapporto genitori- figli.
La riforma mette in evidenza come non fosse quindi corretto far ricadere sui figli le turbative del rapporto di coppia.
A mio avviso, le norme cardine della riforma sono l’art. 74 e art. 258 c.c, attraverso la cui riformulazione si è previsto la creazione del vincolo di parentela, con i parenti del genitore che ha riconosciuto il figlio, anche per i figli nati al di fuori del matrimonio.
Viene così ad essere eliminata una delle più grandi discriminazioni del diritto di famiglia, perché in base all’attuale disciplina il figlio non solo istaura un rapporto con il genitore che ha effettuato il riconoscimento, ma vanta un rapporto anche con i parenti dello stesso.
La nuova formulazione viene così a dare attuazione al fine perseguito della riforma, rispettando ed attuando il diritto fondamentale del minore ad una famiglia.
La riformulazione dell’art. 74 c.c. produce effetti anche nei rapporti successori, dal momento che il figlio nato al di fuori del matrimonio succede ai parenti del genitore e viceversa.
Possiamo quindi concludere parlare di filiazione senza aggettivi, significa che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico e diritto ad un’unica identità familiare, con uguali rapporti di parentela e con gli stessi diritti patrimoniali e successori.
128
La riforma del 2012 ha quindi avuto un’ampia risonanza all’interno del nostro ordinamento; nonostante le importanti modifiche apportate si può comunque rintracciare una zona d’ombra della riforma.
Ritengo infatti che le principali problematiche della legge risiedono proprio nella forma, dovuti alla preparazione e redazione della stessa in tempi troppi brevi.
La legge 219/2012 avrebbe quindi dovuto contenere una riforma organica, completa ed efficiente della filiazione e di tutte le materie connesse, non rendendo così necessario l’intervento del legislatore sulle questioni non prese in considerazione dalla riforma.
129
BIBLIOGRAFIA
T. AULETTA, La riforma della filiazione, in Quaderni, Notariato BARBA V., Le successioni mortis causa dei figli naturali dal 1942 al
disegno di legge recante <<Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali>>, Fam. pers. e succ., 2012
BARTOLE S., B. CONFORTI, G. RAIMONDI, Commentario alla convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001.
BALESTRA L. e E. BALONDI, La filiazione nel contesto europeo, in Fam. e dir., 2008.
BALLARINO T., Il nuovo regolamento europeo sulle successioni, in Rivista di dir. inter., 2013.
BALLARINO T., Diritto internazionale privato I, Padova, 1982. BERGONZINI C., Art. 30, in Commentario breve della costituzione, a
cura di S. Bartole- R. Bin, Padova, 2008.
BIANCA C.M., La famiglia. Le successioni, Milano 1990. BIANCA C.M., Diritto Civile II, Milano 2002.
BIANCA C.M., La filiazione: bilanci e prospettive a trent’anni dalla riforma del diritto di famiglia, Fam. dir., 2006.
BIANCA C. M. La riforma della filiazione: alcune note di lume, Giust. Civ., 2013.
BIANCA C.M., Note introduttive, in C.M BIANCA, con la collaborazione di T. ALLETTA. G. BALLARANI , L. BALESTRA, A. BELLELLI, M.BIANCA, M. COSTANZA, G. FREZZA la riforma della filiazione.
BESSONE M., ALPA G., D’ANGELO A., FERRANDO G. e SPALLAROSSA M.R., La famiglia nel nuovo diritto. Principi costituzionali, riforme legislative, orientamenti della giurisprudenza, Bologna, 2002.
130
BIANCA M. L’uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l. n.219 del 2012, Giust. Civ., 2013.
BRIGIDA L., La patria potestas dal codice del 1865 al diritto di famiglia
BOCCHINI F., Diritto di famiglia. Le grandi questioni
BONILINI G., Manuale di diritto privato di famiglia, Milano, 2009 BONILINI G., Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino,
2006
BONILINI G., L’abrogazione della norma concernente il diritto di commutazione, Fam. e dir., 2014,
BONOMI, Il diritto internazionale privato dell’Unione europea: considerazioni generali, Torino, 2009.
BUONADONNA L. CIFERIELLO L. CORBETTA F, Le controversie in materia di filiazione, Milano, 2010
CAMPIGLIO C., Lo stato di figlio nato da contratto internazionale di maternità, in Riv. dir, int. priv. proc. 2009.
CAPITANI R., Riforma dello status e fonti comunitarie. CAPOZZI G., Successioni e donazioni, Milano, 2009.
CARBONE S.M., Progetto di costituzione europea, diritti dell’individuo e tutela giurisdizionale, in Dir. comm. int., 2003.
CARBONE V., Riforma della famiglia: considerazioni introduttive, in Fam. e dir. 2013.
CARBONE V. Il d.lgs. n.154/2013 sulla revisione delle disposizioni vigenti in tema di filiazione, Fam. e dir., 2014.
CAVANA P., La famiglia nella costituzione italiana
CAVALIERE P., La tutela della famiglia nell’ordinamento inglese, in Libertà e diritti civili, 2010, p. 603-606.
CAVINA M., Il padre spodestato. L’autorità paterna dall’antichità ad oggi, Bari, 2007.
CONCELLI V., Le situazioni giuridiche soggettive nel sistema CEDU, Perugia 2010.
131
DANOVI F. Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i figli (non più) <<naturali>>, Corr. Giur., 2013 D'AVINO S., Commutazione delle quote ereditarie dei figli naturali, in
Riv. not., 1984
DE FILIPPIS B. La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura, Fam. e dir., 2013
DELFINI F., Riforma della filiazione e diritto successorio, Il corr. Giur., 2013
R. DE MEO, La tutela del minore e il suo interesse nella cultura giuridica italiana e europea, in Dir. fam. pers., 2012.
DE STEFANIS R., Mancato riconoscimento del figlio naturale e risarcimento del danno, in Danno resp.,2007
DIURNO A., Storia e attualità della filiazione, Dir. di fam. e pers. 2007, p. 1404.
DOGLIETTI M., Nuova filiazione: la delega al governo, Fam. e dir., 2013
DOSSETTI M., M. MORETTI e C.MORETTI, La riforma della filiazione. Aspetti personali, successori e processuali
ESPOSITO C., Famiglia e figli nella costituzione italiana, Milano 1951 FALLETTI E., La lunga strada dell’equiparazione tra filiazione
legittima e naturale, in Vita Notarile, II parte, 2007
FALETTI E., La filiazione. Questioni sostanziali, processuali, internazionali nell’analisi della giurisprudenza, Perugia 2007.
FANTETTI F.R., Responsabilità genitoriale e riforma della filiazione. Commento al d. lgs. 154/2013, Repubblica di San Marino 2014.
FERRI L. Lezioni sulla filiazione corso di diritto civile Bologna 1984 FERRI L., Dei legittimari.
FINOCCHIARO A. M., Diritto di famiglia, I, Milano 1984
FRENI F. e PATRUNO F. Dinamiche sociali ed esperienza giuridica nell'evoluzione del diritto di famiglia in Europa, in Familia 2004
132
FRANCIOSI V., La Famiglia: risorsa per la nuova Europa. Fra nuovi scenari, culture diverse e antichi valori, in Vita Nuova, 19 novembre 2004.
GARUTI F., Il legislatore francese del 2005 e il superamento della distinzione tra filiazione legittima e naturale, in Minori giust., 2008. HONORATA C., La nuova legge sulla filiazione e il suo impatto sul
diritto internazionale privato, 2014.
HENRICH D., La riforma del diritto di filiazione in Germania. Annuario dir. ted. 1998, Milano, 1998.
KAPELLER A., Figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio: verso la parificazione nella legislazione tedesca anche in materia ereditaria, LISELLA G., Riconoscimento di figlio nato da relazione incestuosa e
autorizzazione del giudice.
MAGNANI A., Il principio di unicità dello stato giuridico di figlio. Il nuovo concetto di parentela. Riflessioni successori
MENGONI L., Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima
MEZZETTI L. Diritti e doveri, Milano 2013
MORANI G. L'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi: prime riflessioni sulla legge 10 dicembre 2012 n. 219, Gazz. Uff., 17 settembre 2012, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2013
MORETTI M. La diseredazione, in Tratt. dir. Succ. e don.,
MUNARI F., Art.13, in Legge 31 maggio 1995 n.218. Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato, in Le nuove leggi civili e commentate, 1996.
PALAZZO A. La filiazione, Milano, 2013
PARINI G. A., Rapporti genitori-figli e responsabilità civile, Roma, 2011
PATERNITI F., Lo status costituzionale dei figli
PICARO R., Stato unico della filiazione. Un problema ancora aperto. Torino, 2012
133
PORCELLI M. Note preliminari allo studio sull'unificazione dello stato giuridico dei figli, Dir. Fam. e pers., 2013
RESCIGNO P., Matrimonio e famiglia. Cinquant'anni del diritto italiano, Torino 2000
ROMAGNOLO E. Figli legittimi e figli naturali, Padova 2012 RUSCELLO F. I rapporti personali tra i coniugi, Milano 2000
RUSCELLO F., La tutela dei figli nel nuovo <<affidamento