LA POSIZIONE DEI FIGLI SUL PIANO SUCCESSORIO E GLI EFFETTI DELLA MODIFICA APPORTATA CON LEGGE
1.2 La legge di riforma del diritto di famiglia
Prima di procedere all’analisi delle modifiche apportate nell’ambito successorio dalla riforma del 1975, ritengo necessario individuare quelle che sono le fonti delle successioni.
All’art. 457 c.c., norma di apertura del libro II dedicato alle successioni, il legislatore prevede come le due diverse cause o fonti della successione mortis causa sono: la legge o il testamento.
Il legislatore ha previsto espressamente la priorità di applicazione della successione testamentaria rispetto a quella legittima36 e qualora sussistano i requisiti, la possibilità di concorso tra le due.
La disciplina della successione legittima è contenuta agli articoli 565 a 586 c.c. e trova applicazione quando un soggetto muoia senza aver lasciato testamento o quando questo vi sia ma il testatore con lo stesso non abbia disposto di tutte le sue sostanze; in questo secondo caso si avrà un concorso tra le due successione, quella legittima e quella testamentaria.
35 R. PICARO, Stato unico della filiazione. Un problema ancora aperto, Torino, 2012,
p. 22 s.s.
36 Il secondo comma prevede come “non si può fare successione legittima se non
59
Ritengo necessario riprendere quanto detto nel capitolo precedente, dove si era visto come una delle più importanti modifiche apportate dalla legge del 1975 risiedesse nella eliminazione del termine “illegittimi”, utilizzato per riferirsi ai figli nati al di fuori del matrimonio, sostituendolo con il termine “naturale”; inoltre veniva ad essere ridotta la categoria dei figli non riconoscibili trovando così applicazione la disciplina contenuta all’art. 573 c.c. solo per i figli incestuosi.
Da ciò emerge come cessino di appartenere alla categoria i figli adulterini, mentre la classe dei figli naturali riconosciuti ma non riconoscibili scompare.
Infatti all’art. 573 c.c. si prevede come, fino a che i figli non siano riconosciuti, non hanno diritto di prendere parte alla successione del loro genitore, avendo solo i diritto riconosciuti all’art. 580 e 594 c.c.
Le modifiche apportate con la riforma del 1975 in ambito successorio derivano dall’apertura del legislatore verso una equiparazione tra i due status di figlio legittimo e naturale.
Uno dei primi cambiamenti riguardava la disciplina della rappresentazione; istituto in base al quale un soggetto, verificatesi determinati eventi che impediscono al suo ascendente di succedere, subentra nella posizione del suo ascendente nella successione ereditaria o nell’acquisto del legato37.
Prima della riforma del 1975 il diritto di rappresentazione era riconosciuto solo ai figli legittimi, mettendo così in evidenza come il fondamento sociale e politico venisse ad essere individuato nella volontà del de cuius e nella tutela della famiglia legittima, essendo ammessi a beneficiarne solo i discendenti legittimi.
Come già detto, centrale per la disciplina introdotta con la legge del 1975, sarà la sentenza della Corte Cost. del 1969 n. 79, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 467 e 468, nella parte in cui escludevano dalla rappresentazione il figlio naturale di chi,
60
figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non avesse lasciato discendenti legittimi.
Infatti il legislatore del 1975 andrà a prevedere all’art. 467 1° comma c.c. che possono succedere per rappresentazione tutti i discendenti legittimi e naturali del de cuius38, nel rispetto così del principio espresso all’art. 30 comma 3 della Cost.
Attraverso questa modifica gran parte della dottrina39 riteneva come il fondamento della rappresentazione fosse la tutela della stirpe legittima e naturale del mancato successore, dal momento che venivano ad essere tutelati i diritti di tutti i discendenti del rappresentato.
Importanti modifiche interessavano anche la successione necessaria: un primo intervento interesserà la categoria dei legittimari andando così a modificare l’art. 536 c.c.40.
In base alla nuova formulazione si prevedeva come il legislatore sia andato a mutato l’ordine dei legittimari, collocando i figli naturali insieme ai figli legittimi, dopo il coniuge e prima degli ascendenti. Le ragioni di ciò risiedevano nei principi che hanno guidato la riforma, cioè non si poneva più al centro la famiglia patriarcale ma quella nucleare, venendo così a porre i figli naturali, riconosciuti o dichiarati, sullo stesso piano dei figli legittimi41.
Per quanto invece riguarda i genitori naturali si poteva riscontrare come il mancato richiamo degli ascendenti naturali veniva a creare una
38 Art 171 della legge del 19 maggio 1975 n.151.
39C. CONSOLANDI, La riforma del diritto di rappresentazione, in Riv. Dir. civ., 1980,
II; G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2009.
40 Art. 172 della legge del 19 maggio 1975, n.151 prevede “Le persone a favore delle
quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali”.
41 L. MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria., Milano, 2000, p.153.
61
asimmetria nell’ambito della parentale naturale, anche qui vennero sollevata in dottrina42 dubbi di costituzionalità della disposizione. Solo con la riforma apportata con legge 219 del 2012, si andò a prevedere come nella categoria dei legittimari dovessero essere inclusi anche gli ascendenti naturali, andando così ad abrogare in parte l’art. 538 c.c. che li escludeva dalla quota di riserva43.
Le modifiche apportate alla disciplina dei legittimari hanno causato delle conseguenze anche sul piano della quota di riserva, infatti il posizionamento dei figli naturali sul medesimo piano di quelli legittimi produceva che gli stessi diventassero così titolari di una medesima quota di riserva, andando ad estendere questa equiparazione anche in caso di concorso con il coniuge e prevedendo il venir meno del concorso dei figli naturali con gli ascendenti del de cuius44.
La disciplina della successione necessaria venne quindi ad essere semplificata dal momento che per la prima volta il legislatore verrà a prevedere come le quote di riserva siano di egual misura sia per i figli legittimi che naturali.
Nonostante tali importanti modifiche ed interventi del legislatore indirizzati verso una equiparazione della filiazione, questo obiettivo non verrà raggiunto interamente; infatti nella riforma del 1975 verrà mantenuta la facoltà di commutazione, cioè il diritto attribuito ai figli legittimi di soddisfare in denaro o beni ereditari la quota che spettava ai figli naturali, dovendo così attendere più di trent’anni prima che il legislatore con la legge 219 del 2012 proceda alla sua abrogazione45. Affinché si potesse quindi annullare ogni differenza, per quanto riguarda questo specifico aspetto, eliminando così la distinzione tra i due status, era necessario procedere alla abrogazione del 3° comma dell’art. 537
42 GABRIELLI, Dei legittimari, in Comm. al dir. it. della famiglia, Padova, 1992, p.
42; in senso contrario si è espresso la giurisprudenza, Trib. Di Genova, 8 ottobre 1983, in Giur. it., 1985, I, p. 182.
43 M. SESTA, La riforma della filiazione: i profili successori, in Fam. e dir., 2013,
cit., p. 239.
44 BARBA V., La successione mortis causa, cit., p. 656. 45 BARBA V., La successione mortis causa, cit., p. 657.
62
c.c.; in questo modo, sia i figli nati dentro il matrimonio che al di fuori avrebbero avuto il medesimo trattamento successorio sia nella successione necessaria che in quella intestata.
L’istituto della commutazione venne ad essere introdotto con il codice del 1865 e le cause poste a fondamento di tale disciplina risiedevano nella volontà di impedire un eccessivo frazionamento della proprietà; le ragioni però che hanno portato il legislatore a mantenere tale istituto anche nel codice civile del 1942 e nella riforma del 1975 risiedono nella volontà di tutelare la famiglia legittima46.
Nella formulazione introdotta all’art. 537 3° comma della legge del 1975 viene meno il carattere assoluto dell’istituto, dal momento che i figli naturali potevano opporsi alla commutazione ed in tal caso si aveva l’intervento del giudice che doveva valutare le circostanze personali e patrimoniali.
Come si può vedere il negozio della commutazione aveva assunto, con la riforma del 1975, la natura giuridica di negozio bilaterale o plurilaterale, essendo necessaria la volontà dei figli nati al di fuori del matrimonio.
Il giudice assumeva così il ruolo di garante della “parità di trattamento nella diversità”, venendo ad essere chiamato a valutare il singolo caso di specie47.
Come riprenderò nella parte conclusiva di questo capitolo, sull’art. 537 3° comma, prima della sua definitiva abrogazione con il decreto 154 del 2013, interverrà la Corte Cost. con sentenza n. 335 del 14 dicembre 2009, dichiarando infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’articolo in riferimento agli att. 3 e 30 3° comma della Cost. sollevata dal Tribunale Ordinario di Cosenza48.
46 A. MAGNANI, Il principio di unicità dello stato giuridico di figlio. Il nuovo concetto di parentela. Riflessi successori.
47A. MAGNANI, Il principio di unicità dello stato giuridico di figlio. Il nuovo concetto di parentela. Riflessi successori.
63
Modifiche vennero ad interessare anche la successione legittima: queste attenevano sia alla distribuzione della materia, dal momento che i capi che prima riguardavano la successione dei parenti legittimi e quella dalla successione dei figli naturali e dei loro parenti vengono unificate in un unico capo; sia all’ordine dei successibili venendo a prevedere come ai discendenti legittimi si affiancano i discendenti naturali.
La categoria dei successibili ex lege è disciplinata all’art. 565 c.c., potendo riscontrare come il criterio di individuazione degli aventi diritto trovi il suo fondamento sull’elemento dell’affectio familiaris.
Dalla lettura della norma possiamo desumere come gli aventi diritto siano: il coniuge, discendenti legittimi e naturali, ascendenti legittimi, collaterali, altri parenti, lo Stato.
Tale formulazione fu introdotta con l’art. 183 della legge 151 del 1975 ma dopo pochi anni fu oggetto di intervento della Corte costituzionale, la quale con sentenza n. 55 del 4 luglio del 1979, andò a dichiarare l’illegittimità della norma per contrasto con l’art. 3 e 30 della Cost., nella parte in cui non prevedeva nella categoria degli aventi diritto, in caso di mancanza di altri successibili e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati49.
Modifiche interesseranno anche la disciplina successoria riguardante i figli naturali non riconoscibili, contenuta agli articoli 580 e 594 c.c. Dalla lettura delle due disposizioni si evinceva come, i figli naturali non riconoscibili avessero diritto ad un assegno vitalizio, la cui determinazione50 veniva ad essere modificata rispetto alla disciplina previgente.
Si andava inoltre a prevedere come l’assegno dovesse essere corrisposto dagli eredi, dai legatari e dai donatari in proporzione a quanto avevano ricevuto qualora il genitore non avesse disposto in loro favore.
49 BARBA V., La successione mortis causa, cit., p. 656.
50Con la riforma del 1975 si prevede come l’ammontare dell’assegno non sia più
proporzionato alle sostanze ereditarie e al numero e alla quota degli eredi, ma sia determinato in maniera fissa, cioè in base alla rendita della quota di eredità alla quale i figli avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
64
Il legislatore pur avendo mantenuto in capo ai figli non riconoscibili il diritto all’assegno, è andato ad estendere la disciplina prevedendo come gli stessi possano far valere il loro diritto, quando non ne siano beneficiari nel testamento, anche verso gli eredi e gli altri soggetti previsti all’art. 594 del codice civile.
Con la riforma del 1975 si evinceva come il figlio naturale non riconoscibile era un legittimario e l’assegno era quindi un diritto di legittima, la dottrina era così concorde nell’attribuire all’assegno natura successoria di legato obbligatorio ex lege51.
Da ciò possiamo concludere come anche ai figli nati da relazioni incestuose spettavano diritti successori, se pur limitati, qualora ne fosse stata data la prova del rapporto di filiazione con il de cuius52.
Come si potrà vedere nella parte conclusiva di questo capitolo, con la modifica apportata dalla legge 219 del 2012, sono sorti interrogativi sul mantenimento o meno nel nostro ordinamento della disciplina dei figli naturali non riconosciuti.
Il legislatore interverrà anche sulla successione testamentaria, riprendendo l’orientamento che la Corte costituzionale aveva assunto con sentenza n. 205 del 1970, venendo così ad abrogare definitivamente l’incapacità dei figli naturali di non poter ricevere per testamento più di quanto spetterebbe loro per legge, portando così allo stesso tempo alla soppressione della mancanza di autonomia testamentaria.
La disciplina regolante il diritto successorio dei figli naturali, nonostante i grandi passi avanti e le modifiche apportate, che ho analizzato precedentemente, non era ancora riuscita a prevedere la piena parificazione con i figli legittimi; si dovrà infatti attendere la legge del 2102 prima che si riesca nell’attuazione di tale obiettivo, poiché solo
51 A. MAGNANI, Il principio di unicità dello stato giuridico di figlio. Il nuovo concetto di parentela. Riflessi successori, cit., p. 59.
52 G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2009, p. 433. Poiché anche i figli
incestuosi possono agire per l'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione, la rilevanza dell’attuale disposizione parrebbe ridotta all'ipotesi in cui il figlio incestuoso non abbia chiesto l'accertamento del rapporto di filiazione e preferisca agire per ottenere il solo assegno di mantenimento.
65
con tale regolamentazione verranno ad essere eliminate le differenze che ancora permanevano nell’ordinamento53.