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I danni punitivi in Italia

civil law

3.4. I danni punitivi in Italia

Nell’ordinamento italiano, l’introduzione dell’art. 96, 3° comma c.p.c. ha portato dottrina e giurisprudenza ad analizzare e valutare

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Pantaleón A.F.-Fernández Gregoraci B., Responsabilidad de los administradores

sociales y calificación, in Fernández Rodríguez A.-Sánchez Alvarez M.M., Crisis empresarial y concurso: comentarios legales, Madrid, 2010, p. 711; De Ángel

Yágüez R., Daños punitivos, Madrid, 2012, p. 111.

178 «Por otra parte, y además, hay que tener en cuenta que los referidos «punitive

damages» han utilizado la responsabilidad civil como ente del derecho privado, como un menoscabo del derecho punitivo, lo que está totalmente de acuerdo con la doctrina de la intervención mínima en el indicado ámbito penal, y por ello, en base a dicha doctrina absolutamente generalizada, no puede hablarse de los daños punitivos como una entidad atentatoria para el orden público».

179 BVerfG, 24 gennaio 2007, JZ, 2007, 1046: «Die Möglichkeit der Verhängung von

Strafschadensersatz (punitive damages) verletzt noch nicht unverzichtbare rechtsstaatliche Grundsätze».

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nuovamente la compatibilità dell’istituto anglosassone con i cardini del sistema.

Le considerazioni non possono che muovere da una rapida ricostruzione del nostro sistema di responsabilità civile, il quale ruota intorno al principio di integrale riparazione del danno180. Sulla base dell’applicazione di questo criterio, il principale fine del sistema di giustizia civile è quello di riequilibrare la realtà preesistente al fatto illecito o all’inadempimento. Ne consegue che il contenuto dell’obbligazione risarcitoria debba corrispondere al quantum di danno sofferto. Da siffatto principio di equivalenza, sottostante alla funzione compensativa, è fatto discendere l’istituto della compensatio lucri cum damno, per cui, in sede di quantificazione del risarcimento del danno, debbono essere valutati e detratti gli eventuali vantaggi che si siano realizzati nel patrimonio del danneggiato181; non sono, quindi, ammessi risarcimenti che superino il danno subito e forme di ingiustificato arricchimento. Nondimeno, parte della dottrina e della giurisprudenza di merito ravvisa figure i cui caratteri non sarebbero inquadrabili in un’ottica meramente riparatoria. Infatti, pur essendo il principio compensativo al centro del sistema, non è per questo considerato assoluto o esclusivo182. Il criterio è coerente con la finalità riparatoria, ma può «scontrarsi con gli obbiettivi di deterrenza irrinunciabili in un

180 Visintini G., Risarcimento del danno, in Tratt. Rescigno, Milano, 1984, p. 203;

Finori A., Il principio generale della riparazione integrale dei danni, in Contr. e impr.,1998, p. 1945; Pinori A., Il principio generale della riparazione integrale

dei danni, in Contr. e impr., 1998, p. 1144; Salvi C., La responsabilità civile, in

Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 1998; Pinori A.-Corradi E., Il principio della

riparazione integrale dei danni, in Visintini G. (a cura di), Il risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, Milano, 1999, p. 41.

181 Franzoni M., Il danno risarcibile, in Tratt. resp. civ. Franzoni; Milano, 2004, p. 37. 182 Wright R.W., Right, Justice, and Tort law, in Owen D.G. (a cura di), Philosophical

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moderno sistema di responsabilità civile»183. La perfetta sovrapponibilità tra il pregiudizio subito e la somma dovuta a titolo di risarcimento non consentirebbe di valutare la gravità della condotta e, pertanto, di esercitare una funzione a carattere dissuasivo. In particolare, alcuni limiti sono stati ricondotti al principio di integrale riparazione del danno, quali la «difficoltà nella valutazione di alcuni tipi di pregiudizio, particolarmente nel campo del danno alla persona», la «introduzione di predeterminazioni legislative alla misura del danno, in particolare i meccanismi indennitari» e «deroghe convenzionali»184. Inoltre, i maggiori problemi sorgerebbero nel campo dei danni non patrimoniali, che, per loro natura, presentano difficoltà di determinazione dell’entità del pregiudizio subito. In questo ambito, non potendo la situazione essere riportata allo status quo ante, il vantaggio patrimoniale attribuito alla parte lesa non può risultare omogeneo al danno sofferto185. Proprio tali elementi hanno spinto verso un apprezzamento di finalità e aspetti ulteriori rispetto a quelli risarcitori. La stessa Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sul punto186, affermando come, nel nostro ordinamento, «allo strumento del risarcimento del danno, cui resta affidato il fine primario di riparare il pregiudizio patito dal danneggiato, vengano ricondotti altri fini con questo eterogenei, quali la deterrenza o prevenzione generale dei fatti illeciti (posto che la minaccia del futuro risarcimento scoraggia dal

183 Ponzanelli G., La irrilevanza costituzionale del principio di integrale riparazione

del danno, in Bussani M. (a cura di), La responsabilità civile nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, p. 69; Ponzanelli G., Risarcimento giusto e certo tra giudici e legislatore, in Riv. dir. civ., 2010, II, p. 556.

184 Tocci M., Il danno punitivo in prospettiva comparatistica, cit., p. 18.

185Rescigno P., Il danno non patrimoniale (Le letture dell’art. 2059 c.c. tra

interpretazione e riforma), in Dir. Inf., 1985, p. 16; Navarretta E., Diritti inviolabili e risarcimento del danno, Torino, 1996, p. 350.

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tenere una condotta illecita, anche se, secondo gli approdi dell'analisi economica del diritto, l'obiettivo di optimal deterrence è raggiunto solo se la misura del risarcimento superi il profitto sperato) e la sanzione (l'obbligo di risarcire costituisce una pena per il danneggiante)». Ad avviso dei giudici di legittimità, sarebbe dunque riscontrabile una «evoluzione della tecnica di tutela della responsabilità civile verso una funzione anche sanzionatoria e deterrente, sulla base di vari indici normativi (quali, ad esempio, l'art. 125 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 sulla violazione di un diritto di proprietà industriale, o l'art. 158 l. 22 aprile 1941, n. 633, come sostituito dall'art. 5 d.lgs. n. 140 del 2006, sulla protezione del diritto d'autore, che determinano il danno anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto), specialmente a fronte di un animus nocendi; pur restando la funzione risarcitoria quella immediata e diretta cui l'istituto è teso, tanto da restare imprescindibile il parametro del danno cagionato». Siffatti sviluppi sono stati messi in rilievo anche ad opera di una pronuncia delle Sezioni Unite187, esaminata nel successivo paragrafo, con la quale è posta in

dubbio l’esclusività della funzione riparatoria-compensativa all’interno del nostro sistema di responsabilità civile.

3.4.1.

La

delibazione

delle

sentenze

straniere