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5.2 Il danno non patrimoniale

5.2.1 Danno biologico

Le pronunce delle Sezioni Unite del 2008, note anche come sentenze di San Martino, hanno riaffermato la nozione di danno biologico, intesa come “ la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Il danno in oggetto consta di quattro componenti: fisica, psichica, interrelazionale interna e relazionale sociale, che devono essere provate, le prime due con valutazione medica o medico-legale, le altre con prova libera, anche in via di presunzione. Per la configurabilità del danno biologico rilevano, le invalidità, le menomazioni, le alterazioni nervose . Nella liquidazione del danno biologico si seguono le tabelle elaborate dai diversi tribunali, con la funzione di ricercare un principio di uniformità di liquidazione, sia per favorire un accordo stragiudiziale sia per consentire una conciliazione giudiziale della lite. Tra queste le più utilizzate per il calcolo del danno biologico sono quelle del Tribunale di Milano. Nella liquidazione del danno biologico, quando mancano i criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa ai sensi dell’art. 1226 del codice civile deve garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Tale uniformità di trattamento è garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono242

. Solitamente il giudice non si discosta dai valori tabellari milanesi, però questo non ha impedito già in passato che vi fosse una liquidazione personalizzata del danno, in presenza di ulteriori condizioni soggettive del danneggiato diverse da quelle medie,

26972 del 2008) la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l’intero pregiudizio a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione”.

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Cass., 8 novembre 2012, n. 19376, in Diritto e giustizia online, 2012, con nota di Pietroletti.

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ovviamente dovranno essere allegate e provate243. Questo orientamento è stato consacrato negli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni, è possibile dunque personalizzare il risarcimento, in considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto ( la gravità delle lesioni, la durata della malattia, l’età, le condizioni sociali e familiari), nei limiti del 30% per le lesioni non lievi, e del 20% per quelle lievi.

L’onere di allegazione dell’attore in relazione al danno non patrimoniale è ritenuto più gravoso quando la lesione patita dalla persona è meno evidente. Costituisce un danno-conseguenza che deve essere allegato e provato dal ricorrente ai sensi dell’art. 2697 del codice civile244. Solo il soggetto danneggiato può fornire precise indicazioni, occorre una prova specifica che dimostri i cambiamenti derivanti dall’illecito, in senso peggiorativo nella vita della vittima245. In caso di mancanza di allegazioni sulla natura e le caratteristiche del danno, il giudice non potrà neppure liquidare in forma equitativa, perché questa necessita di parametri a cui ancorarsi. Si può fare ricorso alle presunzioni, intese qui nel senso tecnico di presunzioni semplici e non assolute, ai sensi dell’art. 2727 del codice civile “ conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato” . Sono “lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”246. Fino ad ora abbiamo parlato di danno biologico liquidato sulla base delle tabelle, e quindi non personalizzato da particolari condizioni soggettive del danneggiato. La parte danneggiata che intende chiedere il risarcimento del danno alla salute personalizzato ha l’onere di allegare e provare, producendo documenti e chiedendo anche l’ammissione di mezzi istruttori, tutti i fatti e le circostanze significative che consentono una completa personalizzazione del danno. Il danno biologico può essere dimostrato attraverso un accertamento medico-legale ( salvi i casi cui l’indagine diretta sulla persona non sia possibile perché

243

Cass., 13 aprile 1995, n. 4255, in Giust. Civ., 1996, I, 507, con nota di Costanzo; Cass., 8 maggio 2001, n. 6396, in Giust. Civ. Mass., 2001, 945.

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Art. 2697 c.c , “ Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” .

245 Cass., 8 ottobre 2007, n. 20987, in Resp. e risarcimento, 2007, 10, 36, con nota di

Ridolfi.

246 Art. 2729 c.c , “ le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla

prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”.

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deceduta o per altre cause) oppure, sulla base degli elementi acquisiti al processo ( documenti, testimonianze), oltre che dalle presunzioni e dalle nozioni di comune esperienza. A tal proposito anche le Sezioni Unite nel 2008 ribadiscono come l’accertamento medico-legale non sia uno strumento esclusivo e necessario per concedere il risarcimento del danno biologico, infrangendo così quello che per anni ha rappresentato un connubio storico tra diritto ed accertamento medico-legale. La consulenza tecnica d’ufficio può costituire una fonte autonoma di prova solo quando si risolve in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili facendo ricorso a determinate cognizioni tecniche. Secondo un orientamento giurisprudenziale, il danno biologico deve essere fondato su elementi oggettivi, come la documentazione sanitaria ed altre precise allegazioni, non può accertarsi mediante consulenza tecnica d’ufficio, tenendo conto che la consulenza non è mezzo di prova né può sollevare la parte dal relativo onere247. Pertanto la prova principale resta la documentazione medica, come referti di diagnosi, certificati di ricovero, cartelle cliniche, attestante le lesioni psico-fisiche subite e la loro evoluzione. La cartella clinica rappresenta un atto pubblico, con la funzione di diario del decorso della malattia, di altri fatti clinici ritenuti rilevanti dal medico248. Il comma 3 ter dell’art. 32 (d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012, conv. in l. n. 27 del 24 marzo 2012) ha modificato il secondo comma dell’art. 139 del codice di assicurazione private, prevedendo che “ le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obbiettivo, non potranno dar luogo al risarcimento per danno biologico permanente”, mentre il comma 3 quater, per il quale il danno alla persona di lieve entità è risarcito solo quando sia stata “ visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione” , si riferisce esclusivamente al danno biologico da inabilità temporanea249

247 Cass., 22 luglio 2008, n. 20188, in Guida al diritto, 2008, 34, 86. 248

Trib. Padova, 28 aprile 2006, n. 952, in Massimario della Giurisprudenza civile

Patavina, 2009.

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Giud. Pace Belluno , 6 settembre 2013, n. 203, in Resp. civ. e prev. , 2014, 6, 1987, con nota di Miotto.

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