Pratiche mediche e inadempimento
4.1 Sterilizzazione volontaria
Il termine sterilizzazione denota tutte le pratiche idonee ad impedire in modo definitivo e irreversibile la capacità di procreare178. Si attua con un intervento chirurgico, i destinatari possono essere sia la donna ma anche l’uomo, consentendo così ad altri soggetti di intervenire sul proprio corpo179. Il codice penale 1930 prevedeva, tra i delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe, quello di procurata impotenza alla procreazione ( art. 552 c.p.). La disposizione puniva sia chi compiva sulla persona atti diretti a renderla impotente alla procreazione, sia lo stesso destinatario dell’intervento180. La norma non aveva un’antecedente nel codice Zanardelli, che si limitava a sanzionare la condotta di colui che cagionava una lesione, dalla quale derivava la perdita della capacità di procreare181. Tale fattispecie fu poi riprodotta nel codice Rocco, che all’art. 583, qualifica come lesione gravissima la perdita della capacità di procreare. La situazione mutò con la legge 194/1978, fu abrogato l’art. 522, rendendo non più sanzionabile penalmente la sterilizzazione volontaria182. La punibilità sarebbe stata limitata solamente al soggetto che effettuava la sterilizzazione, in quanto la sanzione prevista per le lesioni personali gravissime, non sarebbe stata riferibile a colui che avesse prestato il consenso. Si è posto il problema se nel caso di sterilizzazione volontaria anticoncezionale, possa ritenersi operante la causa di non punibilità, ovvero il consenso dell’avente diritto ( art. 50 del codice penale) .
178 Padovani, “ Sterilizzazione”, in Enc.dir.XLIII, Milano, 1990, 1085.
179 D’Antona- Dell’Osso- Guerrini- Martini, La sterilizzazione volontaria. Aspetti
giuridici, tecnici e medico legali, Milano, 2007, 473.
180 Padovani, Leggi civ. comm., 1978, p. 1717 e ss. 181
Manzini, Trattato di diritto penale italiano, VII, Torino, 1922, II ed., 111.
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L’intervento normativo contrasta con la previsione dell’art. 5 del codice civile? La norma stabilisce che “gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente all’integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”. Rappresenterebbe perciò un impedimento alla validità del consenso, dalla sterilizzazione deriverebbe una diminuzione permanente dell’integrità fisica, costituita dalla perdita della capacità di procreare. Nella dottrina penalistica si sono sviluppati due schieramenti opposti:
Secondo un primo orientamento il richiamo all’art. 5 del codice civile o ai principi sanciti dall’art. 32 della Costituzione, sarebbe ingiustificato, poiché il fatto che una persona sia permanentemente sterile non rappresenterebbe di per sé una “diminuzione permanente dell’integrità fisica”183
. Seguendo siffatta teoria, non vi sarebbe un contrasto con l’ordine pubblico e il buon costume, dopo l’abrogazione del titolo X del codice penale, che puniva i delitti contro l’integrità e sanità della stirpe.
Completamente opposto è il secondo orientamento, ha ritenuto inapplicabile l’art. 50 del codice penale alla sterilizzazione irreversibile, considerando come la capacità di procreare costituirebbe un bene indisponibile dell’individuo e che eventuali condotte dirette a danneggiare tale capacità sarebbero lesive della dignità umana, garantita dall’art. 2 della Costituzione184.
Subito dopo la riforma del 1978, troviamo diversi casi giudiziari concernenti la sterilizzazione volontaria in funzione anticoncezionale185. Un famoso caso, quello del dott. Conciani, esperto in sessuologia, aprì a Lucca un consultorio, con la finalità di praticare
183 Del Re, Sterilizzazione volontaria:non-lesione, lesione giustificata o delitto? in
Giust. Pen., 1980, II, 50 ss.; Leoni, Sulla sterilizzazione consensuale, in Giust. Pen.,
1987, I, 348 ss.
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Stella, La configurabilità della sterilizzazione volontaria come lesione gravissima, in Riv. It. Med. Leg. , 1980, 496-497; Calderazzo , La sterilizzazione volontaria: profili
penalistici, in Giust. Pen., 1982, II, 443 ss.
185 Una decisione del Tribunale di Perugia, 14 aprile 1982, in Giust. Pen., 1982, II,
588 ss., stabilisce che la sterilizzazione operata con il consenso dell’avente diritto è penalmente incensurabile quando è diretta ad eliminare o prevenire malattie fisiche o psichiche, a procurare alla persona un completo benessere fisico, psichico e sociale, legittimando quei danni alla persona fisica necessari funzionalmente ad evitare danni maggiori.
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la sterilizzazione su uomini e donne tramite appositi interventi chirurgici. Cinquanta uomini, quasi tutti coniugati, si sottoposero all’intervento di vasectomia, consapevoli dell’irreversibilità dell’atto, e dopo aver prestato l’apposito consenso. Tutti i soggetti dichiararono di aver avvertito il rispettivo coniuge, e di aver ottenuto l’assenso. Trattandosi di un intervento definitivo, lo stesso imputato sosteneva che la ricostruzione del dotto sarebbe stata possibile attraverso un delicato intervento, non garantendo però un esito favorevole. La vicenda ebbe esiti contrastanti, il Tribunale di Lucca186, in primo grado assolve l’imputato, dopo la riforma del 1978, la quale garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, la sterilizzazione deve considerarsi scriminata dalla richiesta o dal consenso del soggetto che si sottopone all’intervento. Per il Tribunale la capacità di procreare sarebbe un bene disponibile da parte del singolo, e rinunciare ad esso non rappresenterebbe una permanente diminuzione dell’integrità personale. La Corte d’appello di Firenze giunge a conclusioni opposte187, l’abrogazione dell’art. 552 del codice penale non incide sulla permanenza dell’art. 583 del codice penale, la quale costituisce la norma generale rispetto a quella abrogata. La tesi sostenuta dalla Corte, configura la vasectomia come un atto di disposizione del proprio corpo vietato dall’ordinamento, in quanto sarebbe una diminuzione permanente della propria integrità fisica. Perciò, il consenso prestato dal paziente risulta essere invalido, rendendo il medico responsabile del delitto di lesioni personali volontarie gravissime. L’ultima parola spetta alla Cassazione, che afferma la liceità della sterilizzazione volontaria anticoncezionale188. Nella ricostruzione effettuata dal Supremo Collegio, l’art. 5 del codice civile non rappresenterebbe un ostacolo al riconoscimento della liceità della sterilizzazione. Da un lato la norma si fonda su alcuni limiti espressamente previsti dall’ordinamento, come nel caso della legge 14 aprile 1962, n. 164189, in materia di transessualismo, dall’altro la sterilizzazione non arreca un danno permanente, anzi gioverebbe alla salute psichica dell’individuo, che vi si sottopone. Dopo quest’ultima decisione della Corte non si riscontrano altre pronunce intervenute sul
186 Trib. Lucca, 7 maggio 1982, in Riv. It. Med. Leg., 1983, 233 ss. 187
Corte d’appello Firenze, 6 marzo 1985, in Giust. Pen., 1985, II, 436.
188 Cass., 18 marzo 1987, in Foro It., 1988, II, nota di Fiandaca, “ L’art. 552 c.p.
abrogato dalla l. 22 maggio 1978, n. 194, non costituiva norma speciale rispetto all’art. 583, 2 comma, n. 3 c.p.: pertanto l’abrogazione stessa si è concretata in una pura e semplice abolitio criminis con la conseguenza che < la sterilizzazione volontaria> non costituisce reato.
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punto, così nella prassi la sterilizzazione volontaria è considerata lecita. Le più recenti decisioni sul tema, seguono questa strada, considerando lecito l’intervento in quanto espressione di un diritto “alla procreazione cosciente e responsabile”190
. Il tema della liceità- illiceità della sterilizzazione cosiddetta volontaria o di comodo è stato affrontato dal punto di vista della validità del consenso al fine di scriminare l’attività del chirurgo, quindi del carattere disponibile o meno del bene capacità di procreare, attraverso la disciplina degli atti di disposizione del corpo. Il discorso viene ad essere incentrato sul fatto che la sterilizzazione comporti o meno una diminuzione permanente dell’integrità fisica191
. Infatti coloro che sostengono la liceità della sterilizzazione di comodo, escludono che essa contrasti, oltre che con l’ordine pubblico od il buon costume, con il limite contenuto nell’articolo192. Quanti invece hanno ritenuto l’illiceità della
sterilizzazione hanno fatto ovviamente riferimento al carattere permanente della diminuzione dell’integrità fisica e quindi alla natura indisponibile del bene ed alla non operatività del consenso dell’avente diritto193. Una prima distinzione tra sterilizzazione coattiva e volontaria.
Coattiva: non sono ammesse indipendentemente dalle motivazioni che ne siano a fondamento. A tal proposito vi è una raccomandazione del Comitato nazionale per la bioetica, relativo al problema della sterilizzazione non volontaria194. Il documento riporta come: “ vanno sempre ritenute illecite, sul piano giuridico ed etico, le sterilizzazioni forzate, indipendentemente dal soggetto che ne deliberi l’effettuazione o dalle motivazioni”.
190
Trib. Milano, 20 ottobre 1997, in Resp. Civ. e Prev. , 1998, 1144, con nota di Gorgoni, “ La gravidanza e la nascita di un figlio non integrano gli estremi di un danno biologico. Sono eventi fisiologici, il cui verificarsi, salva l’ipotesi in cui implichino un negativo riflesso sulla sfera psichica, che deve essere allegato e provato, non può costituire una perdita per il creditore della prestazione rimasta inadempiuta. Ne consegue l’irrisarcibilità degli oneri di mantenimento, i quali discendono direttamente da norme costituzionali e di legge e non possono essere considerati senza i vantaggi, le soddisfazioni, gli appagamenti ed i possibili ritorni patrimoniali futuri che da un figlio possono derivare”.
191
Pizzorusso, Fonti del diritto Art. 1-9 disposizioni preliminari, in Commentario del
Codice Civile, a cura di Scialoja e Branca, 1977, Zanichelli Bologna.
192 Del Re, Giust. Pen., 1980, II, 60-63. 193
Aragona, Riv.it.med.legale, 1983, 809-811.
194 Comitato nazionale per la bioetica, Il problema bioetico della sterilizzazione non
volontaria, Pubblicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 1999, 8
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Volontaria: non vi sono dubbi per questo tipo di sterilizzazione, può accadere che un’eventuale gravidanza possa mettere in pericolo la salute della donna, ad esempio a causa di una cardiopatia, rendendo lecito tale intervento195.
Nonostante ciò, vi sono numerosi contrasti, è lo stesso Comitato nazionale per la bioetica ad affermare che: “quando non abbiano dirette motivazioni terapeutiche le sterilizzazioni volontarie possono incontrare legittime obiezioni di carattere sia medico che etico, tali da giustificare il rifiuto del medico alla prestazione professionale”196
Al di là di quanto appena detto, la sterilizzazione si considera lecita, non solo per le moderne tecniche chirurgiche, che consentono oggi di escludere che l’uomo e la donna perdano in modo irreversibile la capacità di procreare, ma perché è lo stesso concetto di salute a portare al medesimo risultato, rinunciare a tale capacità non danneggia la propria salute intesa come benessere fisico, ma anche psichico197, costituendo espressione del principio di autodeterminazione che viene garantito dall’ art. 32 della Costituzione198
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