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Il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale

Sommario: 5.1 Il riconoscimento di un danno patrimoniale risarcibile- 5.1.2 La questione compensatio lucri cum damno- 5.2 Il danno non patrimoniale- 5.2.1 Danno biologico- 5.3 Danno morale ed esistenziale

5.1 Il riconoscimento di un danno patrimoniale

risarcibile

Il risarcimento dei danni da nascita indesiderata continua a far riflettere molti giuristi, in relazione al quantum più che all’an debeatur. La nascita di un figlio anche se non voluta, e nemmeno programmata con il tempo si trasforma in un beneficio per i genitori, da qui l’esigenza di valutare con attenzione la quantificazione dell’ammontare del danno. Sono stati prospettati diversi orientamenti. La Corte di Cassazione ha assunto la salute della donna come parametro per individuare l’interesse da proteggere, per misurare l’antigiuridicità della condotta lesiva e infine per selezionare il pregiudizio risarcibile224. Il danno alla salute comprende dunque: la perdita patrimoniale, intesa come danno emergente e lucro cessante, a questo si sommano le spese mediche affrontate per il parto; il danno biologico, inteso qui come l’incidenza che ha avuto lo stato gravidico sulle funzionalità del corpo della donna. Solo dopo un anno da tale sentenza, il Tribunale di Cagliari concesse ai genitori di una bimba nata in seguito ad un fallito intervento di interruzione della gravidanza l’integrale risarcimento dei costi di mantenimento, per i suoi primi 23 anni di vita225. In questa decisione, l’interesse violato e l’ingiustizia della lesione furono inserite in un rapporto, basato sulla struttura del credito, la nascita fu ritenuta come la conseguenza diretta della violazione del programma contrattuale e i costi di mantenimento del figlio come la conseguenza dannosa. La maggior parte delle pronunce sia precedenti che successive alla sentenza della Cassazione individuarono nell’autodeterminazione procreativa l’interesse violato. Fatte queste premesse, a seguito di un

224

Cass., 8 luglio 1994, n. 6464, in Riv .It. Medicina Legale, 1995, 1282

225 Trib. Cagliari, 23 febbraio 1995, in Riv. It. Medicina Legale, 1997, 184, Individuata

l’esistenza di un’obbligazione di fonte contrattuale: “ di eseguire correttamente l’intervento interruttivo della gravidanza legittimamente richiesto “ il giudice non vide ragione “per escludere la risarcibilità anche del danno economico rappresentato dagli oneri di mantenimento per il nuovo nato determinatisi in conseguenza di un altrui inadempienza”.

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danno alla salute, possono conseguire pregiudizi di carattere patrimoniale e non patrimoniale.

Il danno patrimoniale rientra nella categoria dei danni che possono colpire una persona, danneggiando in modo diretto il suo patrimonio personale. Ricomprende il danno emergente ed il lucro cessante226, questa tradizionale distinzione è fondamentale anche in questo caso:

 Il danno emergente conseguente alla lesione della salute, consiste in tutte le spese sostenute per le cure, come per esempio l’acquisto di farmaci, le spese di viaggi affrontate per recarsi in luoghi adatti227. Affinché vengano rimborsate tutte le voci patrimoniali è necessario dimostrare la loro utilità o necessità, in caso contrario il loro rimborso è negato ai sensi dell’art. 1227 del codice civile, poiché imputabile ad una condotta autonoma ed ingiustificata dello stesso danneggiato. Questo compito di valutare, caso per caso, l’utilità delle spese sostenute spetta al giudice. Sul danneggiato incombe l’onere di provare i pagamenti sostenuti attraverso la produzione della relativa documentazione di spesa. La vittima deve dimostrare con certezza l’esistenza del danno, qualora questo non fosse possibile si potrà ricorrere alla valutazione equitativa228.

 Nel danno da lucro cessante la lesione della salute può avere conseguenze di tipo patrimoniale sull’attività di lavoro del danneggiato: da una parte la perdita di lavoro e quindi del reddito, dall’altra la conservazione del lavoro con diminuzione del reddito. In questi casi, per l’accertamento si fa riferimento al valore del reddito da lavoro del danneggiato, ovvero quello che guadagna prestando una determinata opera229. Nel calcolo del reddito di lavoro si considerano anche gli incrementi futuri, poiché con il progredire della carriera un soggetto possa aspirare ad ottenere maggiori compensi. Accade che il danneggiato, a causa delle lesioni subite, si assenti dal lavoro determinando con ciò una perdita di reddito, è necessario però prima accertare il nesso causale tra le lesioni e l’impossibilità

226

Art. 1223 Codice civile, “ Il risarcimento del danno per l’ inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”

227

Cass., 22 giugno 1982, n. 3803, in Foro it., 1982, 64

228 Cass., 27 dicembre 1994, n. 11202, in Foro it. Rep., 1992, 198 229

Franzoni, I fatti illeciti, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna- Roma, 1993

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temporanea di lavorare, e poi il nesso causale tra la durata della malattia e la durata dall’assenza dal lavoro. La vittima dovrà provare che la perdita di lavoro e del reddito, sono in rapporto causa-effetto con il fatto lesivo della salute: ai fini della prova è possibile ricorrere alle presunzioni soprattutto quando si tratta di danni gravissimi, che incidono sulla capacità del danneggiato230. La stessa Cassazione ha ribadito il medesimo concetto, ovvero che sarà il danneggiato a dimostrare il danno da riduzione di guadagno231. Per quel che concerne l’accertamento del quantum della perduta capacità di guadagno, sarà il medico legale a verificare se i postumi di natura biologica possano costituire un impedimento per la prosecuzione dell’attività lavorativa, riportando le ripercussioni avute, e in seguito sarà poi il giudice a liquidare il risarcimento sulla base degli elementi probatori forniti dal medico legale.

5.1.2 La questione compensatio lucri cum damno

Il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione quando “ un medesimo fatto illecito risulti idoneo ad aver provocato, quale conseguenza immediata e diretta, tanto un pregiudizio quanto un vantaggio alla vittima232. Affinché venga applicato tale principio sono necessari due presupposti, l’unicità dell’illecito e del nesso causale, il vantaggio deve essere cagionato dal medesimo fatto illecito, secondo il principio della causalità giuridica di cui all’art. 1223 del codice civile. E’ un istituto che risale al diritto romano, frutto dell’elaborazione giurisprudenziale è giunto sino a noi, anche se nel codice civile non vi è una norma che menzioni espressamente tale principio. La compensatio viene riconosciuta sia nel risarcimento del danno da responsabilità contrattuale sia nell’illecito aquiliano, con la finalità di evitare che il danneggiato in seguito al risarcimento venga a trovarsi in una situazione migliore rispetto a quella precedente alla commissione dell’illecito. Non facile è stato identificare il fondamento di siffatto principio, opinioni discordanti a riguardo si sono susseguite:

230

Cass., 18 settembre 2007, n. 19375, in Resp. civ., 2008, 291.

231 Cass., 21 aprile 1999, n. 3961, in Riv. Giur.circolaz. trasp.,1999, 535, La prova può

essere fornita con presunzioni ma senza automatismi, e il giudice “deve anche accertare se ed in quale misura in tale soggetto persiste o residui, dopo e nonostante l’infortunio subito una capacità generica ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte” .

232

Cass., 28 luglio 2005, n. 15822, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata ,2006, I, 629.

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 Il principio viene ricavato dall’art. 1592 del codice civile secondo cui il conduttore, che non abbia diritto ad indennità per i miglioramenti apportati alla cosa, può tuttavia compensare il valore di questi con i deterioramenti non dovuti a sua colpa grave. Anche dall’art. 41 , 1 co., l.25 giugno 1865, n. 2359233

, in tema di espropriazioni per pubblica utilità, secondo cui: “ qualora dall’esecuzione dell’opera derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sarà estimato e detratto dall’indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell’art. precedente”234

 La ricostruzione appena fatta sembra però non risultare soddisfacente, l’essenza della compensatio deve essere ricondotta all’art. 1223 del codice civile. Occorre riportare il problema nell’ambito della quantificazione del danno risarcibile, e dunque nel territorio regolato dall’art 1223 ( per quel che concerne il danno patrimoniale) e dall’art.2056 ( per quello extracontrattuale)235. Il danno patrimoniale viene giudicato in considerazione di una differenza tra due situazioni, la situazione patrimoniale attuale e quella che sarebbe stata senza le ripercussioni patrimoniali che il fatto dannoso ha prodotto236. Se non fosse così, verrebbe meno la funzione compensativa del risarcimento, trovandosi il danneggiato in una situazione migliore rispetto a quella anteriore al fatto dannoso. Ne consegue che l’eventuale incremento patrimoniale prodotto nella sfera d’interessi del soggetto offeso, debba essere decurtato dall’ammontare del danno risarcibile.

Il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione solo quando sia il pregiudizio che l’incremento patrimoniale dipendano dal medesimo fatto.

233 L. n. 2359, 25 giugno 1865, in Gazz. Uff., 8 luglio 1865. 234

Cazzara, Il problema dei vantaggi commessi con l’illecito e la cosiddetta

compensatio lucri cum danno, in Studi per Zingali, III, p. 411 ss.

235

Cass., 22 giugno 1990, n. 6278, in Giust. Civ., 1990, I, p. 2265.

236 Cass., 11 novembre 2008, n. 26972, in Massima redazionale, 2008, “ Il

pregiudizio alla vita di relazione , allorché dipenda da una lesione dell’integrità psicofisica della persona, costituisce uno dei riflessi negativi della lesione dell’integrità fisica del quale il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno biologico e non può essere fatta valere come distinto titolo di danno, e segnatamente a titolo di danno esistenziale.

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