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Responsabilità del medico per nascita indesiderata

3.2 Danno alla salute

Il danno alla salute, o anche danno biologico78, inteso come “lesione dell’integrità psicofisica accertabile in sede medico legale”79

, è stato al centro di una vicenda giurisprudenziale, sviluppatasi su un doppio binario, da un lato l’esigenza di attribuire il giusto rilievo alla tutela della salute (art. 32 Cost.), dall’altro garantire un diritto al risarcimento al soggetto che ha subito una menomazione della propria integrità psicofisica, sganciandola da una logica esclusivamente patrimoniale e recuperando il ruolo centrale della persona. Assistiamo ad un’evoluzione, dapprima si attribuiva rilevanza solo al pregiudizio economico derivante dalla lesione (spese di cura, diminuzione del reddito da lavoro), ponendo come norma di riferimento l’art. 2059 del codice civile per il pregiudizio morale soggettivo, e l’art. 2043 per il danno patrimoniale. A metà degli anni settanta, il Tribunale di Genova80, per superare tale situazione, riconosce la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale, consistente nel danno biologico, ponendo come fondamento gli artt. 2043 del codice civile e l’art. 32 della Costituzione. L’art. 2043 prevede la risarcibilità del danno ingiusto, così in base a questo potevano essere risarciti tutti i danni, anche quelli che non avevano natura patrimoniale. La lesione del diritto alla salute, avrebbe integrato un’ipotesi di danno ingiusto, mettendo così in secondo piano l’art. 2059 del codice civile, riservato al solo danno morale in senso stretto ( dolore, patema d’animo). Nello stesso periodo anche il Tribunale di Pisa81 con una decisione che si contrappone a quella genovese, accoglieva la tesi dell’autonoma

78 Rossetti, Danno alla salute, 2009, Padova, precisa che il concetto di danno

biologico è una nozione naturalistica che indica un fatto oggettivamente descrivibile, cioè la lesione della sanità mentale o corporea; il concetto di danno alla salute, è invece una nozione giuridica, in quanto per il giurista la salute non è solo uno status della persona, ma è una situazione giuridica soggettiva attiva, costituzionalmente garantita, che non si identifica con la mera integrità psicofisica.

79 Cass. 24 aprile 2007, n. 9861, in GDir, 2007, 28, 51; Cass. 12 giugno 2006, n.

13546, DResp, 2006, 843.

80 Trib.Genova, 25 maggio 1974, Giur.it, 1975, I, 2, c . 54, con nota di Bessone,

Roppo, una giurisprudenza innovativa in tema di valutazione del danno alla persona. Il Tribunale di Genova riteneva: “ nell’ipotesi di lesioni fisiche della persona, per la determinazione del danno risarcibile occorre considerare due distinti profili: da un lato, il pregiudizio di ordine patrimoniale subito dal danneggiato in conseguenza delle lesioni; dall’altro il pregiudizio non patrimoniale consistente nel “danno biologico”, cioè nella lesione dell’integrità fisica in sé e per sé considerata. Secondo tale pronuncia, il danno biologico , in quanto indipendente dalla capacità reddituale del soggetto leso, doveva essere liquidato in modo eguale per tutte le persone.

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risarcibilità del danno alla salute, pur ricorrendo all’art. 2043 non qualificava il danno alla salute come un tertium genus, ma come danno patrimoniale, quindi suscettibile di valutazione economica. Per la dottrina pisana82 vi era una notevole differenza tra il danno biologico, inteso qui come una menomazione psicofisica in sé, e il danno alla salute, comprensivo di tutte le conseguenze pregiudizievoli dell’evento dannoso sull’equilibrio psicofisico del danneggiato. La svolta decisiva la troviamo nella celebre decisione della Corte Costituzionale83, affermava che il concetto di danno non patrimoniale previsto dall’art. 2059, doveva essere inteso in senso restrittivo, riconoscendo di conseguenza la risarcibilità del danno biologico ai sensi dell’art. 2043 in combinato disposto con l’art. 32 della Costituzione. La Consulta distingueva tra danno biologico, consistente “nell’ evento del fatto lesivo della salute”, mentre il danno morale e il danno patrimoniale rientravano nell’ambito del danno-conseguenza. Così facendo il danno biologico, detto anche danno-evento, diveniva sempre e prioritariamente risarcibile rispetto alle altre due categorie di danno, poiché trovava un suo fondamento giuridico “nell’ingiustizia insita nel fatto menomativo dell’integrità bio-psichica” . La conseguenza fu quella di far confluire all’interno del danno alla salute, tutte le conseguenze non reddituali della menomazione , come il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno alla capacità lavorativa generica. Questa soluzione mirava ad evitare le limitazioni legate alla formulazione dell’art. 2059 del codice civile. Dopo che per quasi trent’anni il danno biologico aveva trovato una collocazione nell’art. 2043, venne ricondotto all’interno dell’art. 2059, grazie anche all’intervento di alcune sentenze della Cassazione nel 200384

. Viene abbandonata l’interpretazione restrittiva dell’art. 2059, la quale identificava il danno non patrimoniale con il solo danno morale soggettivo. La Suprema Corte riconosce che il danno non patrimoniale deve essere inteso come una categoria ampia, comprensiva di qualsiasi ipotesi di lesione di valori inerenti alla persona. Tesi confermata poi

82 In dottrina il primo a sostenere la natura patrimoniale del danno alla salute , in

quanto danno che si presta ad una valutazione patrimoniale è stato BUSNELLI, il

danno biologico, Torino, 2001, la patrimonialità è legata alla valutazione economica,

mentre si tratterebbe di un danno non patrimoniale, per l’interesse leso che è la salute.

83 Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184, Foro it. , 1986, I, c 2053, con nota di Ponzanelli. 84

Cass., 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828, Danno resp, 2003, p.816 e ss., con note di Busnelli, Ponzanelli.

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anche dalla Corte Costituzionale85, secondo cui il danno non patrimoniale nella sua nuova fisionomia comprenderebbe sia il danno morale soggettivo, sia il danno biologico in senso stretto. Nel 2008 le Sezioni Unite della Cassazione con quattro pronunce gemelle86, sono ritornate sul danno non patrimoniale. Il nostro attuale sistema della responsabilità civile opera in un’ottica di bipolarismo, le uniche categorie giuridiche di danno risarcibile sono il danno patrimoniale e quello non patrimoniale. In tali ipotesi non emergono nella categoria generale del danno non patrimoniale, distinte sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge. La Suprema Corte ha chiarito che il risarcimento del danno alla persona “deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre”. Quindi anche se facciamo riferimento a diversi tipi di pregiudizio, denominati in vario modo (danno morale, biologico), serve solo a fini descrittivi, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Aggiungendo che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, quindi deve essere allegato e provato. La vittima non deve solo allegare il danno, ma anche provarlo. A tal proposito viene fatta una distinzione in relazione ai mezzi di prova all’interno del danno non patrimoniale, per il danno biologico si fa riferimento alla normativa contenuta nel codice delle assicurazioni, richiedente l’accertamento medico legale. La consulenza tecnica non è necessaria per la dimostrazione dell’esistenza del danno biologico e della sua quantificazione, tuttavia vista la definizione di danno oramai adottata, rende raro le ipotesi in cui si possa prescindere da basi scientifiche, infatti in alcuni casi i progressi della scienza aiutano a provare l’esistenza del danno. La consulenza medico-legale deve tener conto dei postumi invalidanti, della perdita della capacità lavorativa87.

85 Corte Cost., 11 luglio 2003, n. 233, in Rass.dir.civ, 2003, p 769, con nota di

Perlingieri.

86 Cass., 11 novembre 2008, nn. 26972 ,26973, 26974, 26975. Cass., 11 novembre

2008, n. 26972, in Rass.dir civ, 2009, p. 499, con note di Perlingieri.

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3.3 Responsabilità del medico e dell’ente