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Descrizione delle fonti

Gli organi costituzionali deputati al rilascio dei privilegi librari nel periodo preso in considerazione sono tre, ovvero il Collegio, il Senato ed il Consiglio di Dieci mediante i suoi Capi.

Il Collegio (noto anche come Minor consiglio, Signoria o Pien collegio) era composto da diversi organi con proprie competenze che operavano autonomamente o congiuntamente formando organi più complessi ed articolati.51 Svolgeva funzioni preconsultive e istruttorie rispetto alle tematiche da affrontare in Senato ed anche in Maggior consiglio, leggendo preliminarmente dispacci, relazioni, suppliche o documentazione in arrivo di altra natura e predisponendo i lavori dell’assemblea con potere di iniziativa esteso ai singoli membri. Inoltre aveva funzioni di rappresentanza, esecutive e di governo, deliberava in affari di modesta rilevanza o per delega del Senato.52 Il Collegio era il consiglio governativo che si radunava con maggiore frequenza: ogni giorno escluso il lunedì. Era il portavoce della Repubblica, il canale ufficiale della comunicazione, l’anticamera del Senato. Infatti, sebbene avesse scarsa autorità nominale, il Collegio aveva un grande potere derivatogli da una legge del 1431 secondo la quale nessuna Parte poteva essere votata in Senato se prima non fosse stata letta in Collegio.53

La maggioranza dei privilegi concessi dal 1469 al 1517 si trova nel fondo Collegio, serie Notatorio,54 costituita da sette registri comprendenti anche le deliberazioni del Minor consiglio,55 e della Signoria.56

51

Il Collegio, una via di mezzo tra una commissione parlamentare e un ministero, era presieduto dal Doge ed era costituito da sedici savi. In relazione alle loro competenze i savi si distinguevano in savi

agli Ordini – addetti alle cose navali -, savi di terraferma – si occupavano di questioni finanziarie e

militari, dei cerimoniali per le visite di principi, ministri e ambasciatori esteri e dell’esecuzione di disposizioni urgenti -, ed infine i savi del Consiglio o savi grandi – eseguivano le deliberazioni del Senato e trattavano preventivamente gli argomenti che dovevano essere presentati in Senato -. Vedi ALVISE ZORZI, Una Città, cit., p. 62.

52

ANDREA DA MOSTO, L’archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico, vol I., Roma, Biblioteca d’arte, 1937, p. 22.

53

FILIPPO DE VIVO, Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia nella prima età

moderna, Milano, Feltrinelli, 2012, p. 150.

54

Il termine ‘Notatorio’ veniva impiegato per definire atti registrati quotidianamente da diversi consigli e magistrati.

55

Tra le principali funzioni svolte dal Minor consiglio ricordiamo quella di coadiuvare il Doge regolando al contempo la sua autorità. Il Minor consiglio inoltre sovrintendeva, insieme al Doge, tutti i consigli della Repubblica, sorvegliando l’attività dei pubblici ufficiali e risolvendo eventuali conflitti di competenza tra organi amministrativi o giudiziari.

56

La Signoria o Dominio era formata da sei consiglieri e tre capi superiori e unitamente al Doge presiedeva tutti i consigli.

A partire dal 1517 l’organo designato al rilascio di privilegi librari fu il Senato.57 Il Senato (anche detto Consiglio dei rogati, Consiglio dei pregadi o Pregadi) fu, a partire dal Quattrocento la principale assemblea legislativa ed esecutiva della Repubblica. Era composto da sessanta membri eletti annualmente, da una Zonta,58 e da un cospicuo numero di Magistrati della Repubblica con competenze in diversi campi. Senatori o detentori di particolari cariche erano divisi in varie classi al fine di garantire ordine nel processo deliberativo: quelli con diritto di voto ma non di parola, quelli con diritto di parola ma non di voto, quelli che potevano solo assistere … Facevano parte di questa assemblea politici di esperienza il cui contributo era garanzia di buon governo.59

Organo supremo dello Stato, grazie alle sue competenze per delegazione, il Senato aveva facoltà di intervenire con disposizioni che spaziavano dall’ambito economico a quello legislativo, da quello militare a quello commerciale, da quello finanziario a quello giudiziario, identificandosi come quello che oggi chiamiamo ‘governo’.60 Si riuniva due o tre volte alla settimana per discutere e mettere ai voti le decisioni più importanti in politica interna ed estera.61 L’ordine del giorno veniva stabilito dal

57

Sporadici privilegi accordati dal Senato si individuano anche prima di tale data. 58

Commissione composta da sessanta membri incaricati di trattare particolari affari politici ed economici.

59

FILIPPO DE VIVO, Patrizi, informatori, barbieri, cit., p. 138. 60

ANDREA DA MOSTO, L’archivio di Stato di Venezia., vol I, cit., pp. 34-51. 61

Tra le decisioni prese dal Senato quelle inerenti la politica estera erano considerate di importanza vitale per l’esistenza stessa della Repubblica, soprattutto con l’accrescersi della prosperità e della potenza che alimentavano invidie ed il formarsi di nuovi, e numerosi, nemici. A tal proposito, al fine di proteggere la propria economia e l’indipendenza acquisita, Venezia fece ampio uso della diplomazia e del negoziato. Gli ambasciatori, mandati in diversi paesi d’Europa o d’Oriente, venivano incaricati di inviare giornalmente tutte le informazioni che potevano ricavare dai loro soggiorni esteri, mentre, una volta rientrati in patria, si presentavano in Senato dove leggevano la relazione della propria missione. Sono di competenza del Senato, all’unisono della politica estera, le materie economiche e finanziarie, che si manifestavano in una serie di attività, quali ad esempio la riscossione delle imposte dirette e doganali, la contabilità dello Stato e la vigilanza sul sistema bancario. Il Senato eleggeva poi diversi magistrati che, pur indipendenti dal Senato stesso, ad esso dovevano dar conto. Tra questi magistrati troviamo coloro che erano deputati alla Provvision del Danaro che, unitamente al savio Cassier, costituivano il Ministero delle finanze. Il Senato nominava poi i magistrati che si occupavano della riduzione della spesa pubblica, quelli che sovrintendevano alla Zecca come istituto di emissione e alla conservazione dei depositi pubblici e privati di metalli preziosi e quelli ai quali era affidata la ricerca dei mezzi, delle vie e dei provvedimenti che favorissero l’espansione del commercio veneziano nel mondo (ovvero i savi alla Mercanzia). Un altro campo la cui gestione era coordinata dal Senato, era quello della regolazione delle acque e della difesa e utilizzazione del suolo, materia fondamentale per

Consiglio di Dieci che controllava e dominava le discussioni grazie alle norme che regolavano la precedenza degli oratori: per anzianità si procedeva sottoponendo l’argomento di discussione prima ai membri del Consiglio, i Savi, concedendo solo in un secondo momento la parola agli altri senatori. Gli interventi degli oratori dovevano essere necessariamente attinenti all’argomento ed era proibito fare qualunque riferimento a interessi privati o di famiglia. Inoltre, a chiunque indirizzati, gli insulti erano proibiti in quanto il disonore e la discordia derivati dall’offesa potevano incrinare l’onore collettivo e minare la stabilità dello Stato. Stando alla documentazione prodotta dal Senato, si evince che gli argomenti all’ordine del giorno erano numerosi, tanto che gli incontri dell’assemblea dovevano protrarsi per lungo tempo. La regolamentazione dei dibattiti senatoriali – le cui disposizioni furono per la maggior parte formulate dai Dieci - permetteva ai Savi di ostacolare la discussione di certe questioni parlando così a lungo da sottrarre tempo a possibili oppositori - era infatti vietato per legge interrompere un oratore durante la sua arringa -. In questo modo era difficile dar voce al proprio dissenso o esporre un’esauriente alternativa alla linea di proposta se non attraverso il voto. I patrizi votavano in assoluto silenzio inserendo la propria ballotta nell’urna. Il voto era segreto assicurando in questo modo la libertà di scelta individuale tutelandola da possibili pressioni esterne.62 Il connubio tra segretezza e serenità era indissolubile: la legge proibiva non solo di divulgare l’oggetto della discussione, ma anche che si fosse discusso. Discutere era sinonimo di fragilità, di tensione e instabilità, pertanto era di primaria importanza dare alla maggioranza della popolazione e degli osservatori stranieri un’immagine di coesione. Proprio perché le decisioni erano prese attraverso un compromesso, dovevano essere mostrate come unanimi, non il risultato di un confronto bensì del consenso generale.63

I privilegi librari si trovano nella serie Deliberazioni del fondo Senato, che mantiene strette connessioni con l’archivio del Collegio, conseguenza della reciproca relazione e della loro articolata specificazione in seguito al moltiplicarsi degli affari e delle competenze. Nello specifico, i privilegi risultano registrati nella sottoserie Terra (venti i registri nel periodo preso in esame) che include materie amministrative relative alla città e al dominio di Terra, in contrapposizione a quello di Mar.

le operazioni militari a differenza di quanto avveniva usulmente altrove dove le armate erano sottoposte a centrali di comando personali o ristrette. Vedi ALVISE ZORZI, Una Città, cit., pp. 35-50. 62

FILIPPO DE VIVO, Patrizi, informatori, barbieri, cit. pp.138-142. 63

Principale organo criminale e di polizia, il Consiglio di Dieci si occupava di garantire con ogni mezzo la stabilità e la tranquillità della Repubblica, salvaguardando i cittadini e tutelando il buon costume, imponendosi così come tutore dell’ordine politico. Le sue funzioni si allargavano anche al campo amministrativo, finanziario e soprattutto a quello della politica estera. Nessun settore era escluso dalle indagini dei Dieci, nemmeno l’ambito privato. Se il Senato discuteva le proposte, il Consiglio si occupava di raccogliere tutte le informazioni necessarie a garantire la stabilità della Repubblica, tanto che nel 1539 crearono la magistratura speciale dei tre Inquisitori di Stato con il compito di sorvegliare qualunque comunicazione politica che avvenisse fuori dal governo. Le informazioni ricavate venivano trasmesse al Senato solo quando era necessario il suo accordo per ulteriori azioni, e generalmente dopo essere state parzialmente censurate per evitare il più possibile che certe informazioni trapelassero e fossero divulgate. La comunicazione avveniva per il tramite del Collegio che a sua volta decideva se passarla e in quali tempistiche. Nulla doveva sfuggire al controllo del Consiglio e degli Inquisitori, mentre le loro attività si svolgevano in segreto. 64 In seno al Consiglio venivano scelti ogni mese tre Capi, i quali lo rappresentavano stabilmente, occupandosi degli affari, eseguendo le deliberazioni del Consiglio, difendendo la quiete e la libertà dei sudditi dai prepotenti, sorvegliando le carceri … Avevano altresì funzioni giudiziarie autonome come il decidere contro le sentenze dei censori o i casi urgenti, ma non gravi, di soprusi del patriziato.65

Di norma non era competenza del Consiglio, quindi dei suoi Capi, occuparsi delle questioni legate al rilascio di privilegi (di qualunque privilegio si trattasse), tuttavia si individuano sporadici casi di intervento. Sono quattro i privilegi accordati tra il 1521 ed il 1531 riportati in tre differenti registri.

I Capi del Consiglio di Dieci hanno costituito un archivio proprio, sebbene connesso a quello del Consiglio e delle altre magistrature di cui i Dieci facevano parte; pertanto il fondo di riferimento è denominato Capi del Consiglio di Dieci, mentre la serie è Notatorio.66

registri presentano una doppia segnatura (antica e moderna) e una doppia numerazione delle carte (antica ad inchiostro e moderna a matita).

Gli atti sono disposti cronologicamente, sebbene talvolta alcune registrazioni siano inserite posteriormente,68 e sono datati more veneto, ovvero secondo il calendario veneziano che faceva iniziare l’anno dal primo marzo.

I decreti sono costituiti dalla supplica, seguita dall’approvazione dell’autorità competente oppure dalla sola terminazione o parte.69 Hanno una loro struttura che si mantiene sostanzialmente immutata nel tempo e per il loro reperimento sono stati predisposti degli indici posti all’inizio o alla fine dei registri.70 Per le serie Notatorio dei fondi Collegio e Capi del Consiglio di Dieci, la lista si presenta ordinata alfabeticamente per nomi di battesimo (non per cognomi) con il relativo rinvio alla/e carta/e corrispondente/i. Diversamente, i registri del Senato Terra sono forniti di indici e rubriche generali divise per materia (i privilegi librari sono inclusi nella sezione relativa alle Speciales personae), anch’essi corredati degli opportuni rimandi alle carte.

68

In questi casi sotto la data del documento o affianco ad esso si trova l’indicazione non data in

tempore.

69

Le ‘terminazioni’ erano atti esecutivi dei magistrati (in questo caso i membri del Collegio e i Capi del Consiglio di Dieci), mentre le ‘parti’ erano deliberazioni dei corpi sovrani (in questo caso il Senato).

70

Per i registri del Collegio e dei Capi del Consiglio di Dieci all’inizio, mentre per quelli del Senato alla fine. Si segnala che tali indici presentano delle inesattezze pregiudicando la reperibilità degli atti.

Fig. 2.1. Dettaglio c. 210r del registro Senato – Terra 14 (1501-1503) con elenco delle Speciales

Senato, Delib., Terra, Reg. Collegio, Not., Reg. Capi Consiglio di dieci, Not., Reg. 11 (1490-1492) 11 (1467-1474) 5 (1519-1521) 12 (1493-1497) 13 (1481-1489) 8 (1528-1531) 14 (1501-1503) 14 (1489-1499) 9 (1531-1532) 17 (1510-1512) 15 (1499-1507) 19 (1515-1517) 16 (1507-1512) 20 (1517-1519) 17 (1512-1514) 21 (1519-1521) 18 (1515-1520) 22 (1521-1523) 23 (1523-1525) 24 (1525-1528) 25 (1528-1530) 26 (1530-1532) 27 (1532-1534) 28 (1534-1536) 29 (1536-1538) 30 (1538-1540) 31 (1540-1542) 32 (1542-1544) 33 (1544-1545) 34 (1545-1547)