• Non ci sono risultati.

III. Materiali utilizzati

1 Le fonti giuridiche

1.2 Strumenti di diritto regionale europeo

1.2.2 Strumenti vincolanti, normativa derivata dell’Unione europea

1.2.2.7 Diettiva “Qualifiche”, 13 dicembre 2011

La Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, è la cosiddetta Direttiva “qualifiche” in quanto reca le norme sull’attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale secondo uno status uniforme per i rifugiati e per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché il contenuto della protezione riconosciuta. In applicazione all’articolo 78 comma 2 lettere a) e b), l’obiettivo della Direttiva sono far sì che la protezione offerta rispetti dei livelli minimi di prestazione uguali in tutti gli Stati membri55, che le domande di protezione internazionale vengano esaminate secondo

52 Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una

procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. In GU L 343 del 23.12.2011, p. 1.

53 Cfr. cap.1, nota 75.

54 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme

sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. In GU L 337 del 20.12.2011, p. 9.

34

criteri comuni e che comprendano, oltre alla protezione per i rifugiati riconosciuta a livello internazionale, anche la protezione sussidiaria per i casi di persecuzione non individuale. Quest’armonizzazione degli ordinamenti degli Stati membri vuole altresì limitare i movimenti secondari dei richiedenti spinti dalla ricerca dello Stato con il quadro giuridico più favorevole nell’accertamento delle esigenze di protezione56.

Per beneficiare della protezione offerta dalla legislazione comunitaria per i rifugiati e per i titolari di protezione sussidiaria, il richiedente dev’essere cittadino di un paese terzo o apolide; la Direttiva “qualifiche” non riguarda, infatti, i cittadini degli Stati membri perché sono considerati “paesi d’origine sicuri” secondo il Protocollo numero 24 sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea del TFUE57. La valutazione della domanda di protezione prende in considerazione tanto i fatti e le circostanze riguardanti il paese d’origine del richiedente, quanto quelli relativi alla sua situazione individuale e personale basata sui documenti e le dichiarazioni da lui forniti per giustificare la richiesta (art. 4).

La definizione di “rifugiato” data all’articolo 2 lettera d), riprende la definizione dalla Convenzione di Ginevra, che viene ulteriormente specificata ai capi III e IV della Direttiva: per riconoscere lo status di rifugiato deve sussistere il fondato timore che il richiedente, tornando o avvalendosi della protezione del paese d’origine, possa subire atti persecutori tali per cui, in sé o sommati l’uno all’altro, per natura o frequenza, rappresentino una violazione grave dei diritti umani fondamentali, oppure che gli possa venire a mancare la protezione contro tali atti58 (art. 9). Questi atti persecutori devono essere motivati da caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali59 o politiche, che sono possedute dal richiedente o che gli sono attribuite dall’autore delle persecuzioni (art. 10). Particolare attenzione deve essere inoltre rivolta alle forme di persecuzione riguardanti i minori (considerando 28).

56 Il cosiddetto asylum shopping, cfr. Considerando n.13 della Direttiva “qualifiche”.

57 Protocollo (n. 24) sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. In GU C 115 del

9.5.2008, p. 305.

58 Ai sensi dell’art. 6, non sono soltanto lo Stato e i partiti o le organizzazioni che controllano interamente

o una parte del territorio dello Stato a poter essere potenziali responsabili delle persecuzioni e dei danni gravi, ma possono esserlo anche i soggetti non statuali, gli agenti privati o i gruppi sociali nel caso in cui l’autorità statuale non voglia o non sia in grado di fornire protezione al richiedente contro tali atti persecutori o danni gravi.

59 L’appartenenza ad un determinato gruppo sociale può fondarsi sulla caratteristica dell’orientamento

35

Le condizioni di cessazione, esclusone, revoca e rifiuto del rinnovo dello status di rifugiato sono elencate negli articoli 11, 12 e 14 riprendendo fedelmente quelle sancite dalla Convenzione di Ginevra all’articolo 1 ai paragrafi C, D, E ed F.

I capi V e VI trattano la protezione sussidiaria che viene attribuita a chi non possiede i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine o di residenza abituale nel caso di apolidi, “correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno”; cioè che la sua vita o la sua persona60 sarebbero concretamente minacciate da una condanna alla

pena di morte, dalla violenza indiscriminata di un conflitto armato, dal rischio di tortura o tutt’altra forma di trattamento inumano o degradante (art. 15). La protezione per i beneficiari di protezione sussidiaria cessa quando le circostanze che determinano il rischio di subire danni gravi vengono meno in modo effettivo e non temporaneo (art. 16).

Sono esclusi dalla protezione sussidiaria coloro che rappresentano un pericolo per la comunità e per lo Stato in cui si trovano o che hanno commesso, istigato o concorso nella commissione di: crimini contro la pace, di guerra, contro l’umanità, reati gravi, atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, oppure altri reati “che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati perpetrati nello Stato membro interessato e se ha lasciato il paese d’origine soltanto al fine di evitare le sanzioni risultanti da tali reati” (art. 17).

Ai sensi del capo VII della Direttiva “qualifiche”, secondo le disposizioni della Convenzione di Ginevra, a quanti venga riconosciuta una forma di protezione internazionale spetta di essere protetto dal rimpatrio a rischio di persecuzione e il riconoscimento dei seguenti diritti: ad essere informato sui suoi diritti e doveri; all’ottenimento di un permesso di soggiorno di almeno tre anni rinnovabile, che viene rilasciato anche ai membri della famiglia ai fini del mantenimento del nucleo familiare; ai documenti di viaggio; alla libera circolazione sul territorio secondo le stesse libertà e restrizioni degli altri cittadini di paesi terzi; all’accesso all’occupazione, all’istruzione, all’assistenza sociale, all’assistenza sanitaria, all’alloggio secondo le stesse modalità concesse ai cittadini del Stato d’accoglienza; all’assistenza al rimpatrio; e a poter

60 Secondo il Considerando n. 35 “I rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della

popolazione di un paese di norma non costituiscono una minaccia individuale da definirsi come danno grave”.

36

partecipare a programmi di integrazione adeguati alle loro esigenze. Ulteriori e più specifiche disposizioni sono previste per i minori non accompagnati.