III. Materiali utilizzati
1 Le fonti giuridiche
1.3 Strumenti di diritto nazionale e sub-nazionale
1.3.1 Italia
1.3.1.1 Strumenti nazionali italiani vincolanti
1.3.1.1.1 Legge N.443 “Legge-quadro per l’artigianato”, 8 agosto 1985112
Risale al 1985 la legge-quadro per l’artigianato che, nell’ordinamento italiano, disciplina l’artigianato artistico e tradizionale assieme alle altre piccole e medie imprese che producono beni in generale.
Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione113, la potestà legislativa in materia
di artigianato artistico e tradizionale spetta, in maniera concorrente, allo Stato e alle Regioni: a livello nazionale vengono stabiliti i principi direttivi delle normative regionali. La legge-quadro nazionale numero 443 dell’8 agosto 1985 sta alla base delle norme regionali dirette “alla tutela ed allo sviluppo dell’artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione” (art. 1). Il testo di legge consta di 13 articoli, il secondo articolo dà la definizione di “imprenditore artigiano”, ovvero colui che è il titolare di un’impresa artigiana, una sola, della quale assume le responsabilità, gli oneri ed i rischi, e nel cui processo produttivo svolge il proprio lavoro, anche manuale. L’impresa è “artigiana” se ha come scopo principale la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi114, ha forma di società, anche cooperativa (art. 3), e ha un numero massimo di dipendenti e apprendisti stabilito dalla legge all’articolo 4, che varia a seconda delle lavorazioni svolte: se le lavorazioni non sono in serie, l’impresa può avere un massimo 18 dipendenti di cui massimo 9 apprendisti; se, invece, la lavorazione è in serie, purché non del tutto automatizzata, può averne 9 con non più di 5 apprendisti; le imprese artigiane che si muovono nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e
112 Legge 8 agosto 1985, n. 443: Legge-quadro per l’artigianato. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
24 agosto 1985, n. 199.
113 L’articolo 117 della Costituzione stabilisce le materie in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva e
quelle in cui è concorrente con le Regioni.
114 Ad escluse delle attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella
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dell’abbigliamento su misura115 avranno un massimo di 32 dipendenti compresi 16
apprendisti al massimo (co. 1, lett. c); le imprese nel settore dei trasporti non avranno più di 8 dipendenti e le imprese di costruzione edile 10.
L’articolo 5 istituisce l’albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese che possiedono i requisiti agli articoli 2, 3 e 4 sono tenute ad iscriversi per ottenere le agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane (co. 5). Alle imprese artigiane iscritte all’albo non si applicano le disposizioni relative all’iscrizione al registro esercenti il commercio per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di lavoro (co. 7); quelle non iscritte all’albo non possono adottare come ditta, marchio o insegna, una denominazione con riferimenti all’artigianato (co. 8).
L’articolo 6 stabilisce la possibilità delle imprese artigiane ad associarsi in consorzi e società. L’articolo 7 dispone riguardo l’iscrizione, le modificazioni e le cancellazioni delle imprese artigiane dall’albo e i relativi accertamenti da parte delle autorità. L’istruzione artigiana deve essere svolta nell’ambito della formazione professionale; la promozione ed il coordinamento delle formazioni imprenditoriali e degli aggiornamenti professionali per artigiani è responsabilità delle Regioni che possono chiamare le imprese artigiane a svolgere corsi di formazione in attuazione degli indirizzi programmatici e in base a specifiche convenzioni; spetta alle Regioni il compito di riconoscere la qualifica di bottega-scuola alle imprese del settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura.
Le regioni, inoltre, disciplinano gli organi amministrativi di tutela dell’artigianato quali la Commissione provinciale per l’artigianato e la Commissione Regionale per l’artigianato: la Commissione provinciale si occupa della tenuta degli albi e dell’accertamento dei requisiti che le imprese artigiane devono possedere per legge; la Commissione regionale deve provvedere alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprimersi in merito alla programmazione regionale in materia (art. 9). L’istituzione della Commissione provinciale è delineata all’articolo 10 e quella della Commissione regionale all’articolo 11.
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1.3.1.1.2 Decreto del Presidente della Repubblica N. 288 sulle lavorazioni artistiche, tradizionali e su misura, 25 maggio 2001116
Con questo decreto viene varato il Regolamento concernente l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell’abbigliamento su misura; esso è emanato ai fini dell’articolo 4, comma 1, lettera C della legge numero 443 dell’8 agosto 1985 (vedi Paragrafo precedente) che individua i limiti dimensionali delle imprese artigiane operanti nel suddetto specifico settore.
L’articolo 1 del decreto delimita il settore delle lavorazioni artistiche: le lavorazioni artistiche sono “le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale (…), tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione”; la produzione è svolta “prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate” (art. 1, lett. a). Rientrano in questo settore anche le attività di restauro di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, archivistico e bibliografico.
La lettera B dello stesso articolo definisce il settore delle lavorazioni tradizionali, esso è connotato da “produzioni e attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento”. Le lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, escludendo processi di lavorazione integralmente in serie e fasi di lavorazione automatizzate. In questo settore rientrano le attività di restauro e riparazione di oggetti d’uso ma anche la produzione alimentare tipica prodotta manualmente e in modo naturale.
116 Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288: Regolamento concernente
l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2001 ed entrato in vigore il 01 agosto 2001.
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Infine, la lettera C è dedicata al settore dell’abbigliamento su misura in cui rientrano “le attività di confezione e di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente”. Anche qui le tecniche sono prevalentemente manuali, svolte anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature ed escludendo i processi di lavorazione integralmente in serie e di singole fasi automatizzate di lavorazione.
L’allegato al testo riporta un elenco ripartito in tredici sezioni, delle lavorazioni che compongono i settori dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura.
1.3.1.1.3 Decreto legislativo N. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, 22 gennaio 2004117
Il decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004, istituisce il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che rappresenta il principale riferimento legislativo in materia di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione secondo cui la Repubblica italiana “promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. L’articolo 1 del Codice riconosce che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale “concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”; la conservazione deve essere sostenuta dallo Stato e dagli altri soggetti pubblici, ma anche dai privati che sono possessori o detentori di beni culturali. L'esercizio delle funzioni di tutela, che sono quelle volte ad “individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione” (art. 3), sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali (art. 4) in cooperazione con le regioni, i comuni, le città metropolitane e le province (art. 5). La valorizzazione dei beni culturali, invece, mira allo sviluppo della cultura e consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a
117 Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 della Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004. Il decreto entra in vigore il 01 maggio 2004. Il Codice sostituisce il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
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promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica (art. 6).
Il patrimonio culturale, ai sensi dell’articolo 2 del Codice, è costituito da beni culturali e beni paesaggistici; i beni culturali sono beni mobili e immobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, oppure altre “cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”; quali siano i beni e le cose che rientrano in questa definizione sono elencate agli articoli 10 e 11, i quali comprendono solo elementi tangibili118.
Nel 2008 il Codice viene modificato119 per adeguarlo ai più recenti strumenti internazionali in materia culturale quali la Convenzione UNESCO del 3 novembre 2003120 e quella del 20 ottobre 2005121, al Codice viene aggiunto l’articolo 7-bis riguardante le espressioni di identità culturale e collettiva. Questo articolo riconosce il patrimonio culturale immateriale e la diversità culturale come espressioni di identità culturale collettiva meritevoli di essere salvaguardate e quindi assoggettabili alla protezione prevista dal Codice, ma solamente “qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10”122.
118 “La scelta legislativa è stata sempre giustificata con l’impossibilità di estendere gli strumenti di tutela
dei beni culturali materiali a quelli che non sono dotati di un tale substrato e, in generale, nella «irrazionalità e pervasività dell’applicazione della legislazione vincolistica, anche penale, a espressioni umane immateriali».” A.L. TARASCO, «Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana», in La Ricerca Folklorica No. 64, 2011, pp. 55-61.
119 Dall’art. 1, co. 1, lett. c) del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62: Ulteriori disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008. Il provvedimento entra in vigore il 24 aprile 2008.
120 Cfr. cap. 1, par. 1.1.1.5. 121 Cfr. cap. 1, par. 1.1.1.6.
122 Le espressioni culturali immateriali devono, dunque, incarnarsi in un in un supporto tangibile, come
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