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III. Materiali utilizzati

1 Le fonti giuridiche

1.3 Strumenti di diritto nazionale e sub-nazionale

1.3.1 Italia

1.3.1.3 Strumenti sub-nazionali vincolanti: Regione Veneto

1.3.1.3.1 Legge regionale N. 67 della Regione Veneto sulla disciplina dell'artigianato, 31 dicembre 1987126

La legge della Regione Veneto numero 67 del 1987, ha disciplinato il settore dell’artigianato veneto ai sensi della legge-quadro nazionale numero 443 del 1985 fino all’entrata in vigore della nuova legge regionale sull’artigianato nell’ottobre 2018. Gli articoli 2, 3, 4 e 5 riguardano, rispettivamente, la definizione di imprenditore artigiano,

125 Legge 27 settembre 2007, n. 167: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del

patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2007 ed entrata in vigore il 13 ottobre 2007.

126 Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67: Disciplina dell'artigianato. Pubblicata nel Bollettino

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di impresa artigiana, dei limiti dimensionali di quest’ultima e la loro tutela tramite l’iscrizione all’albo preposto; questi articoli ripropongono sostanzialmente i principi dei corrispettivi articoli della legge-quadro nazionale con l’aggiunta dell’articolo 3-bis che approfondisce le forme di esercizio possibili per le imprese artigiane.

Gli articoli dal 6 al 9 riguardano il sistema degli albi provinciali per le imprese artigiane che tenuti dalle corrispettive Commissioni provinciali; vi sono delineate le modalità, le tempistiche e le verifiche previste per le procedure di iscrizione all’albo da parte dell’imprenditore artigiano, le iscrizioni d’ufficio, le modifiche, le sospensioni e le cessazioni delle attività artigiane.

I titoli successivi sono relativi al funzionamento delle Commissioni per l’artigianato, alle procedure per l’elezione degli artigiani componenti delle Commissioni provinciali, alle agenzie per l’avviamento delle imprese artigiane, e, al penultimo titolo, prima delle disposizioni finali e transitorie, all’eccellenza artigiana: l’articolo 33-bis del titolo IV tutela, promuove e riconosce “le lavorazioni dell’artigianato che presentano elevati livelli qualitativi in quanto espressione di manualità, creatività e originalità in rapporto alla tradizione, alla cultura e all’economia del territorio, alla tipicità delle tecniche di lavorazione e dei materiali utilizzati, alle arti applicate, al design e all’innovazione”.

1.3.1.3.2 Legge regionale N.34 della Regione Veneto, norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto, 8 ottobre 2018127

Il più recente strumento giuridico italiano in materia di artigianato è la nuova legge regionale veneta per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato, entrata in vigore l’8 ottobre 2018. Al titolo I dedicato ai principi generali del testo, la regione Veneto riconosce la funzione sociale, oltre a quella economica, dell’artigianato nel territorio veneto; vuole, perciò, sviluppare politiche che ne promuovano lo sviluppo e che lo valorizzino e tutelino nelle sue “espressioni territoriali, artistiche e tradizionali” (art. 1). Il secondo titolo del testo segue la traccia della precedente legge veneta sull’artigianato (vedi Paragrafo precedente), mentre il titolo III apporta numerose novità. L’articolo 18 individua linee di intervento per favorire lo sviluppo del settore, molte delle quali sono rivolte all’artigianato artistico e tradizionale, ma anche a quello

127 Legge Regionale 08 ottobre 2018, n. 34: Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione

dell'artigianato veneto. Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 102 del 12 ottobre 2018 ed entrata in vigore il giorno stesso.

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di innovazione digitale; si intendono sostenere e favorire: la nascita e lo sviluppo di nuove imprese (lett. a); l’artigianato artistico e tradizionale salvaguardandone le competenze, le professionalità e la continuità d’impresa (lett. b); l’artigianato che interpreta la cultura delle comunità locali e che concorre alla crescita del territorio anche attraverso una produzione artistica di serie limitata (lett. c); gli interventi mirati al recupero degli antichi mestieri artigianali a rischio di estinzione (lett. d); la formazione imprenditoriale e l’aggiornamento professionale, anche per il conseguimento del titolo di maestro artigiano (lett. e); i processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all’interno delle imprese (lett. f); la manifattura innovativa coniugata al valore artigiano che nasce dalla fusione tra cultura digitale e manifatturiera128 (lett. g); la promozione dell’artigianato nella filiera turistica regionale (lett. h); le forme di collaborazione tra le imprese (lett. i); l’accesso al credito da parte delle imprese artigiane (lett. l); il raccordo tra le imprese artigiane e il mondo della formazione e dell’istruzione (lett. m); la continuità e il ricambio generazionale nel settore (lett. n); le forme di collaborazione con università, FabLab e incubatori fisici e virtuali (lett. o); l’internalizzazione delle imprese (lett. p); e la digitalizzazione delle procedure (lett. q). Per queste finalità è istituito un fondo per lo sviluppo dell’artigianato veneto (art. 18, co. 2).

L’articolo 19 delinea la figura del maestro artigiano, questo titolo è attribuito dalla struttura regionale al titolare dell’impresa artigiana su sua richiesta, se possiede l’adeguata anzianità professionale e un’elevata attitudine all’insegnamento del mestiere; oltre a questi due requisiti minimi, altri criteri assieme alle modalità di attribuzione del titolo, dovranno essere stabiliti entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. La stessa scadenza è prevista per delineare i criteri per il riconoscimento di Bottega scuola che può essere ottenuto dalle imprese dove opera un maestro artigiano (art. 20).

Per intervenire sui processi di qualità, la Giunta regionale promuove, all’articolo 21, azioni nell’ambito dell’istruzione, quali: la collaborazione tra organismi per l’individuazione e coltivazione dei talenti; il raccordo organico, continuativo e sistematico tra formazione e lavoro attraverso esperienze in assetto lavorativo, di tirocinio o di apprendistato; la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo, economico e della ricerca; e percorsi di formazione con i maestri artigiani.

128 Questa “si caratterizza per l'utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili, l'attenzione alla

qualità, l'orientamento al cliente, la personalizzazione del prodotto, la sostenibilità dei materiali, l'innovazione creativa e l'apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione”. Art. 18, co. 1, lett. g).

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Il capo III è dedicato all’artigianato artistico, tipico, tradizionale e storico. L’articolo 22, riprendendo le definizioni di “lavorazioni artigianali artistiche” e “lavorazioni tipiche e tradizionali” del Decreto del Presidente della Repubblica numero 288 del 2001129, ribadisce la volontà della Regione di tutelare, valorizzare e promuovere le lavorazioni che “presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che manifestano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione e ai luoghi di origine”. L’artigianato storico è trattato all’articolo 23, le imprese artigianali storiche sono quelle in attività da almeno quarant’anni e che svolgono lavorazioni rientranti nell’elenco dei mestieri artistici o tradizionali di cui all’allegato del Decreto numero 288 del 2001. La tutela dell’artigianato storico è finalizzata alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico, sociale e culturale della Regione Veneto, questa si impegna, quindi, a incentivare la collaborazione con i comuni e sostenere le azioni di individuazione e valorizzazione di tali manifestazioni. Si impegna, inoltre, a istituire, presso la Giunta regionale, un registro regionale delle imprese storiche artigianali che dà alle imprese iscritte il diritto di fregiarsi di un contrassegno grafico riportante la dicitura “impresa artigiana storica”; le caratteristiche di tale contrassegno e i requisiti e le procedure per l’iscrizione saranno determinati entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Segue il titolo IV che aggiorna l’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie previste rispetto alla vecchia legge sull’artigianato del 1987, quindi il titolo V per le disposizioni finali.