Tribunato e diritto di sciopero: un aspetto del costituzionalismo di Giuseppe Grosso
5. Il Difensore civico in Italia
E siamo infine al Difensore civico. Sono note le difficoltà incontrate da questa figura nel nostro ordinamento, a causa dei tanti problemi sollevati dalla sua introduzione, prima, e dalla sua attività, poi. Altri, dopo di me, più diffusamente e meglio di me parleranno in questo Convegno del tema. A me preme qui evidenziare solo pochi aspetti, quelli di principio, collegati alla crisi dell’istituzione, che in pochi anni ha perduto la capillarità iniziale. Perché?
Per via della sua vocazione; originaria, mi verrebbe da dire. E che è tri- bunizia; pur con tanti limiti. Ma sono stati i limiti, non la vocazione, a porla in crisi.
E come uscire dalla crisi? Da quella crisi che non solo ha impedito la cre- azione di un Difensore per la Repubblica, ma ha tolto di mezzo i difensori
30 «Art. 9 (Grandi strutture di vendita) – 1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’amplia- mento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. (…) 3. La domanda di rilascio dell’au- torizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al successivo comma 5, entro 60 giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provin- cia e il comune medesimo, che decide in base alla conformità dell’insediamento ai criteri di programmazione di cui all’articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione; il rilascio dell’autorizza- zione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione».
comunali32. Con un po’ di coraggio.
Alla luce dei Seminari sulla “Tradizione repubblicana romana” che dal 2007, annualmente, si occupano dei grandi temi delle lotte plebee, quali potere negativo ed usura33, nonché da “giurista con sensibilità storica” dico che se ne può uscire dando il giusto equilibrio all’istituto; inserendolo nella Costituzione; svincolandolo da quell’assetto scandinavo che lo vuole legato al potere legislativo per controllare quello esecutivo34; collegandolo piutto- sto al valore positivo che (sempre) deve avere il potere negativo; e concen- trandolo non (solo) sui problemi dei singoli, ma (soprattutto) sui problemi diffusi, legati ai “diritti della persona” ed alla “vita”, principi questi peraltro sempre al centro del pensiero di Grosso.
Che (il difensore) si frapponga all’illegalità, ma per proporre soluzioni positive; nella concretezza delle istituzioni territoriali regionali, le quali, è noto, sono considerevole parte costitutiva della Repubblica35. Lo sciopero è un diritto potestativo a base corporativa: esso è scollegato dalla teoria tri-
32 La formale abrogazione della figura del difensore civico comunale è avvenuta attraver- so il c. 186 dell’art. 2 della l. 23 dicembre 2009, n. 191. Rilevante al riguardo è altresì il d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modifiche nella l. 26 marzo 2010, n. 42.
33 Per i contenuti dei Seminari, mi permetto di rinviare a F. Vallocchia, I Seminari di
studi sulla Tradizione repubblicana romana, in Iura. Rivista internazionale di Diritto roma- no e antico 59, 2011, 419 ss.; id., I Seminari di Studi «Tradizione Repubblicana Romana»
V-VII (Roma 2011-2013), in Iura. Rivista internazionale di Diritto romano e antico 63,
2015, 270 ss.
34 Sulla difesa civica nell’ordinamento italiano e, più in generale sulle figure dell’om- budsman e del defensor del pueblo, si vedano: G. de VergoTTini, voce Difensore civico,
in Enciclopedia Giuridica, vol. X, Roma 1988; aa.VV., “Da Roma a Roma”. Dal tribuno
della plebe al difensore del popolo. Dallo jus gentium al Tribunale penale internazionale
(direzione di P. Catalano, G. Lobrano, S. Schipani), Roma 2002; G. lobrano, Del defensor
del pueblo al tribuno de la plebe: regreso al futuro. Un primer bosquejo de interpretación histórico-sistemática con atención particular al enfoque bolivariano, in Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell’integrazione e unificazione del diritto in Europa e in America Latina 14, 2002, 135 ss.; E. sPósiTo conTreras, El Derecho público
romano y el constitucionalismo venezolano: comentarios a la Constitución venezolana de 1999, in Revista de Derecho 17, 2005; G. lobrano, A proposito dei difensori del popolo,
in Giuramento della Plebe al Monte Sacro (a cura di F. Vallocchia), in Diritto@Storia.
Memorie 9, 2010; A. caPuTo, Un difensore civico per la Repubblica, Soveria Mannelli
2012; A. colomer Viadel, El Defensor del Pueblo. Protector de los Derechos y Libertades
y Supervisor de las Administraciones Públicas, Cizur Menor 2013; C.R. consTenla, No
quedó en el olvido: el ‘poder negativo’, in Revista General de Legislación y Jurisprudencia
1 (enero-marzo), 2014, 7 ss.
35 Recita, infatti, l’art. 114 della Costituzione: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».
partita dei poteri e deve essere esercitato da una collettività di persone per funzionare come potere negativo. La difesa civica è legata invece ad una istituzione che non funziona su base associativa; e come si pone nell’assetto tripartito dei poteri?
I tribuni romani, eletti dalla plebe, esercitavano, ciascuno, il potere senza ‘frazionamenti’, non essendo tenuti, di regola, a procedere a determinazioni collegiali; e il loro numero era di dieci36. E i difensori regionali? Che dire, sono finanche di più37.
36 È noto che l’istituzione dei tribuni della plebe avvenne a seguito della secessione al Monte Sacro nel 494 a.C. (su cui mi permetto di rinviare, per bibliografia essenziale e fonti, a F. Vallocchia, Manio Valerio Massimo, dittatore e augure, in Index. Quaderni camerti di
studi romanistici. International Survey of Roman Law 35, 2007, 27 ss.). È altresì noto che
il numero dei tribuni fu elevato a dieci solo a far data dal 457 a.C. Fondamentale, sull’ar- gomento, la lettura di G. lobrano, Il potere dei tribuni della plebe, Milano 1983, passim.
Università di Torino