Il ruolo della difesa civica nei principali ordinamenti europe
3. L’Ombudsman nei Paesi scandina
L’istituto dell’Ombudsman, come è noto, nasce in Svezia13.
12 Cfr. l. VolPe, In search of the administrative morality: l’ondivago successo dell’Om-
budsman dalla patria baltica alla Cordigliera delle Ande, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, 1596 ss., che analizza sotto questo profilo l’evoluzione del concetto di
separazione dei poteri con l’obbligo per i giudici di arrestarsi di fronte alla discrezionalità amministrativa.
13 Sull’Ombudsman in Svezia v. a. di gioVine, L’Ombudsman in Scandinavia, in c.
morTaTi, L’Ombudsman cit., 15 ss.; e. bernardi, Ombudsman cit., 415 ss.; a. Pilieri, Il
difensore civico cit., 11 ss.; l. cominelli, Il Mediatore europeo, Ombudsman dell’Unione.
Risoluzione alternativa delle dispute tra cittadini e istituzioni comunitarie, Milano 2005,
5 ss.; l. VolPe, In search cit., 1601 ss.; m. mazza, La proliferazione degli Ombudsmen
Il nome deriva dal termine medioevale svedese umboosmaor, traducibile come “uno che ha il potere di agire a favore di un altro”, “uomo-tramite”.
Nel 1709, durante la seconda Guerra del Nord, dopo essere stato sconfitto dalla Russia a Poltava, Re Carlo XII di Svezia fugge in Turchia, dove cono- sce l’istituto arabo del ‘Qadi al Qadat’, che assicurava il rispetto del diritto islamico da parte degli ufficiali pubblici14. Al suo ritorno in patria istituisce pertanto un Cancelliere di Giustizia, con la funzione di sorvegliare il rispetto delle leggi da parte dei funzionari pubblici15. Con la Costituzione del 1809 si afferma in Svezia il regime parlamentare e viene creato un Ombudsman di Giustizia (Justitieombudsman), rappresentante del Parlamento, con il com- pito di sorvegliare l’applicazione delle leggi da parte di giudici e ufficiali go- vernativi e di proporre emendamenti alle leggi. L’Ombudsman, come organo di controllo della pubblica amministrazione, diventa sempre più il difensore dei singoli contro ogni abuso o disfunzione. Nel 1915 viene creato il Militie
Ombudsman, cui viene affidato il controllo dell’amministrazione militare16. Nel 1917 i due organismi vengono unificati, si crea un’istituzione con tre commissari, ai quali vengono in seguito affiancati altri tre commissari con competenze settoriali (antitrust, consumatori, stampa). Attualmente vi sono in Svezia quattro Ombudsmen per la giustizia (o parlamentari), ai quali si ag- giungono Ombudsmen di settore: uno per l’infanzia, uno per l’eguaglianza, uno per i consumatori.
Gli Ombudsmen vengono eletti dal Parlamento tra laureati in giurispru- denza, normalmente tra i giudici. Non è prevista alcuna incompatibilità, du- rano in carica quattro anni, possono essere rieletti una o due volte. La loro
ritto oggettivo nazionale e dei diritti soggettivi dei cittadini, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2006, 1713 ss.; id., L’ombudsman nei paesi dell’Europa del Nord, in Difesa
civica cit., 37 ss. Secondo g. lobrano, A proposito cit., 2 s., non è corretto far discendere
dall’Ombudsman svedese i difensori civici presenti in diversi Paesi.
14 Cfr. a.l. doria, La difesa civica nel paradigma internazionale dei diritti umani, in m.
mariani-a. di bernardo-a.l. doria, Il Difensore civico cit., 11.
15 Merita osservare che in Estonia, rimasta per più di due secoli sotto l’influenza della Svezia, vi è tuttora un Cancelliere di Giustizia (Õiguskantsler), introdotto con la Costituzione del 1938 e ripreso dalla Costituzione vigente: viene nominato per sette anni dal Parlamento (Riigikogu) su proposta del Capo dello Stato, con la funzione di verificare la conformità alla Costituzione e alle leggi degli atti del potere legislativo, del potere esecutivo e del go- verno locale (§ 139). Qualora riscontri un contrasto con la Costituzione o con una legge, il Cancelliere rinvia l’atto per un riesame all’organo che lo ha emanato. Se entro venti giorni l’atto non viene riapprovato in conformità alla Costituzione o alle leggi, il Cancelliere può sollevare la questione di costituzionalità innanzi alla Corte suprema (§ 142).
16 Sugli Ombudsmen militari g. de VergoTTini, L’Ombudsman per gli affari militari, in
funzione è quella di salvaguardare l’applicazione della legge, proteggere i diritti e interpretare la legge. Svolgono attività di controllo e consultiva. L’Ombudsman controlla tutta la pubblica amministrazione, il clero e i giu- dici, ma per questi ultimi i suoi rilievi non sono vincolanti. È indipendente dal Parlamento ed agisce su richiesta dei cittadini. Può comparire in giudizio o affidare il caso ad un procuratore. Può effettuare ispezioni e indagini e ha accesso a tutti i documenti. Può intentare un procedimento legale contro i funzionari. Presenta una relazione annuale al Parlamento.
In Finlandia l’Ombudsman è stato introdotto con la Costituzione del 191917. In base alla sezione 38 l’Ombudsman viene eletto dal Parlamento in- sieme a due aggiunti. Deve avere una buona conoscenza del diritto. Dura in carica quattro anni. In base alla sezione 109, l’Ombudsman deve assicurare che le corti, le altre autorità, i funzionari e gli impiegati pubblici rispettino la legge e adempiano ai loro doveri. Assicura l’implementazione dei diritti umani. Sottopone annualmente una relazione al Parlamento. Ha diritto di ricevere informazioni dalle autorità pubbliche. Può partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri. Se ritiene che il Presidente della Repubblica sia colpevole di alto tradimento o di un crimine contro l’umanità lo comunica al Parlamento. Per le accuse contro i Ministri si rivolge alla Commissione Affari Costituzionali. Chiunque può rivolgersi gratuitamente all’Ombud-
sman, ma quest’ultimo può intervenire anche di sua iniziativa. Normalmente
non vengono prese in considerazioni questioni riferite a episodi realizzatisi più di due anni prima, ma in questo caso l’Ombudsman avvisa senza ritardo la persona interessata. Può controllare le carceri e le Forze armate. Può invia- re una raccomandazione alle autorità competenti e può segnalare al Governo eventuali carenze nelle leggi o nei regolamenti. Può agire anche nell’ambito della prevenzione contro la tortura e i trattamenti inumani o degradanti.
In Danimarca l’Ombudsman fu previsto dalla Costituzione del 1953 e fu istituito nel 195418. Viene eletto dal Parlamento per quattro anni ed è rieleg- gibile. Ė attivato dai cittadini o su sua iniziativa. Ha poteri investigativi, ma non dispone dell’azione legale.
17 La Finlandia fece parte del Regno di Svezia fino al 1809, quando divenne Gran Ducato di Finlandia all’interno dell’Impero russo fino al 1917-18: cfr. a. jyränki, Finlandia,
in e. Palici di suni, F. cassella, m. comba (cur.), Le Costituzioni dei Paesi dell’Unio-
ne Europea2, Padova 2001, 246 ss.; l. VolPe, In search cit., 1603. Sull’Ombudsman in
Finlandia v. e. bernardi, Ombudsman cit., 420; m. mazza, La proliferazione cit., 1719 ss.;
id., L’ombudsman cit., 40 ss.
18 Cfr. a. di gioVine, L’Ombudsman cit., 31 ss.; e. bernardi, Ombudsman cit., 420 s.; l.
VolPe, In search cit., 1605 s.; m. mazza, La proliferazione cit., 1721 ss.; id., L’ombudsman