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Tribunato e diritto di sciopero: un aspetto del costituzionalismo di Giuseppe Grosso

1. Giuseppe Grosso, giurista e uomo pubblico

zia, diritto di sciopero, «legalità» e «ordine». – 3. Il concetto di «potere negativo» ed il suo «valore positivo». – 4. Tracce ‘sparse’ del «potere negativo» nell’odierno ordinamento italiano. – 4.1. L’istituto della “di-

sapplicazione”. – 4.2. La conferenza di servizi di cui all’art. 9, c. 3, del d.lgs. n. 114/1998. – 5. Il Difensore civico in Italia.

1. Giuseppe Grosso, giurista e uomo pubblico

Giuseppe Grosso fu giurista e fu uomo pubblico1. I suoi ‘titoli’ sono am- piamente noti; mi limito a citare quelli di maggiore evidenza, se così si può dire: Sindaco della Città di Torino per tre anni, Presidente della Provincia di

*1 Il testo è frutto di una rielaborazione della comunicazione tenuta presso l’Università di Torino l’8 settembre 2016 nell’ambito delle “Segundas Jornadas Italo-Latinoamericanas de Defensores Cívicos y Defensores del Pueblo. Tribunado – Poder negativo y defensa de los derechos humanos. En homenaje al Profesor Giuseppe Grosso (Torino 8-9 settembre 2016)”. Ho mantenuto l’originaria struttura della comunicazione, aggiungendovi un conte- nuto apparato di note.

1 Uso anch’io l’espressione “uomo pubblico” che ebbe ad usare Pierangelo Catalano, al- lievo di Grosso, in Grosso con noi, in Index. Quaderni Camerti di studi romanistici 5, 1974- 1975, IX. Essa è molto più efficace, secondo me, della parola di origine greca “politico”, soprattutto perché, trattandosi di uno studioso di diritto romano, è più vicina alla sensibilità espressa dai segni latini “publicus” e “populus”.

Torino per quattordici anni, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’A- teneo torinese per ventotto anni e, quel che risulta aver contato di più per lui, Professore per quarantacinque anni2.

2. Intercessione tribunizia, diritto di sciopero, «legalità» e «ordine» Grosso, giurista e uomo pubblico, aveva affrontato il complesso tema del ‘potere’ con la “sensibilità storica” di chi esprime i problemi «in quella varietà che la storia ci permette sempre di cogliere» (come lui stesso diceva per spiegare l’espressione “sensibilità storica”)3.

Ponendosi da tale prospettiva, Grosso aveva analizzato il potere di inter- cessione dei tribuni della plebe; e lo aveva fatto in un’ottica di comparazione con figure giuridiche dei contemporanei ordinamenti, riferendosi specifica- mente al diritto di sciopero ed al concetto di ‘legalizzazione’ o, se si vuole, di costituzionalizzazione.

Diceva Grosso nel 1955:

un’arma rivoluzionaria può essere legalizzata, come è di quel meraviglioso para- dosso storico che ha costituito l’intercessio, cioè il diritto di veto, del tribuno della plebe romano, a cui potrebbe farsi in certa guisa corrispondere la legalizzazione del diritto di sciopero dei tempi moderni4.

Continuava Grosso, sempre nel 1955:

quanto più una società, nel suo diritto, sa comprendere in sé e coordinare gli opposti

2 Giuseppe Grosso nacque il 24 luglio 1906 e morì il 27 ottobre 1973. Conseguì la laurea in Giurisprudenza nel 1927 e fu Professore universitario fino alla sua morte. Fu Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino dal 1945 alla morte. Fu Presidente della Provincia di Torino dal 1951 al 1965 e Sindaco della Città di Torino dal febbraio 1965 al settembre 1968. Per notizie biografiche relative a Giuseppe Grosso, v. F. goria, voce

Grosso Giuseppe, in Dizionario biografico degli italiani, vol. LX, Roma 2003. Il valore

prioritario dato dallo stesso Grosso al proprio titolo di Professore lo evinco da ciò che scri- ve Filippo Gallo del Suo Maestro e dall’epigrafe apposta sulla sua sepoltura che, appunto, ricorda solo tale titolo (v. F. gallo, Giuseppe Grosso a venticinque anni dalla morte, in G.

grosso, Scritti storico giuridici, vol. I, Storia diritto società, Torino 2000, XI).

3 Nella Prefazione del volume Tradizione e misura umana del diritto, pubblicato postumo a Milano nel 1976, Grosso si era qualificato come «studioso dalla sensibilità giuridica e storica».

4 G. grosso, Il valore della legalità, in Centro di alta cultura, XII conferenza (tenuta il 17

elementi e la dialettica della loro storia, quanto più essa sa assorbire le stesse forze che tendono al rinnovamento, tanto più quella società può svilupparsi ed evolversi nella continuità della tradizione che è propria del diritto, e quindi la sua legalità è espressa da un ordine che nasce da un’esigenza intima della società stessa5.

Ecco, quindi, il principio della “legalità”, che per Grosso è espresso dall’“ordine”, che è il diritto, il quale comprende (anche) quegli elementi che, pur opposti e finanche antagonisti, permettono alla società di sviluppar- si «nella continuità della tradizione che è propria del diritto».

Infatti, proprio in riferimento alla intercessione tribunizia, Grosso, già nel 1953, aveva ricordato che essa, «arma rivoluzionaria costituzionalizzata, non ha frenato lo sviluppo di Roma, ma si è inserita nei termini di esso»6.

La legalità e l’ordine che la esprime, quindi, passano anche attraverso la ‘legalizzazione’ di “armi rivoluzionarie”, come l’intercessione tribunizia in Roma e lo sciopero nell’età contemporanea. Va così che la potestà tribunizia di veto veniva da Grosso qualificata, già nel 1953, come “negativa”.

Da allora, non sono stati compiuti molti passi in avanti quanto alle rifles- sioni sul concetto di ‘negativo’ riferito al potere; tale concetto è stato trascu- rato, tranne poche eccezioni, non dico tanto dai giusromanisti, ma anche (e soprattutto) dai giuspositivisti.

Tanto per fare un esempio, nella più recente opera enciclopedica italiana di natura giuridica – l’Enciclopedia giuridica – che, come è noto, ha posto al bando la prospettiva storico-giuridica7, non solo manca la voce ‘Potere nega- tivo’ – e mi sarei stupito del contrario –, ma nelle voci “Potere e potestà” e “Resistenza”, redatte da Augusto Cerri e che ratione materiae mi sembrano le più consone a contenere quanto meno un accenno al tema, manca finanche il riferimento all’espressione8.