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Differenze con i “vecchi” intermediari finanziari.

La PSD esclude dal novero dei prestatori di servizi di pagamento gli intermediari finanziari disciplinati dagli art. 106 e 107 Tub44.

Successivamente all’emanazione di tale direttiva, il legislatore italiano ha provveduto alla soppressione dell’albo di cui all’art 107 Tub prevedendo un unico albo per gli intermediari finanziari disciplinato dall’art. 106 Tub.

A partire dall’entrata in vigore della legge di recepimento della PSD, gli intermediari ex art. 106 e 107 Tub hanno dovuto cessare la prestazione dei servizi di pagamento, per la cui ripresa è stata necessaria la trasformazione in uno dei

42 Cap. IX, § 1, Disposizioni di Banca d’Italia sulla vigilanza per gli Istituti di pagamento e gli

Istituti di Moneta Elettronica.

43 Cap. IX, § 2, Disposizioni di Banca d’Italia sulla vigilanza per gli Istituti di pagamento e gli

Istituti di Moneta Elettronica.

44 Alla fine del 2011 i soggetti iscritti nell’elenco ex art. 106 del TUB si sono notevolmente ridotti

(506 unità) a seguito dell’uscita dall’elenco delle società veicolo in operazioni di cartolarizzazione e di quelle attive nei servizi di pagamento, nonché delle crescenti cancellazioni su richiesta degli intermediari o con provvedimenti d’ufficio conseguenti a situazioni di irregolarità. Sul grado di attendibilità dei dati cfr. BANCA D’ITALIA, Relazione al Parlamento e al Governo, cit., 35.

31 soggetti di cui all’art. 1 PSD, in particolare in IP, oppure in IMEL, se interessati all’emissione ed alla gestione della moneta elettronica45.

Volendo in questa sede confrontare sinteticamente i servizi e le modalità di prestazione previsti per gli IP con la disciplina in passato applicata agli intermediari finanziari, l’esposizione proseguirà facendo riferimento agli intermediari disciplinati dagli artt. 106 e 107 Tub antecedentemente alla loro modifica.

La possibilità di svolgere attività diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento è uno dei più evidenti fattori di differenziazione tra gli IP e gli intermediari ex artt. 106 e 107 Tub, ai quali era precluso svolgere qualunque attività non coincidente con l’intermediazione finanziaria.

Sebbene i servizi di pagamento che questa categoria di operatori poteva svolgere in passato fossero pressappoco coincidenti con i servizi di pagamento elencati nell’allegato alla direttiva comunitaria46 e permanendo anche per gli IP il divieto di raccogliere i depositi tra il pubblico, un evidente mutamento ha riguardato la modalità di gestire le prestazioni. Gli IP possono gestire in conto i servizi di pagamento prestati per o in favore di ciascun cliente, facendo ricorso ad un nuovo strumento contrattuale, il conto di pagamento. L’utente ha la possibilità di optare per la gestione in conto dei servizi di pagamento richiesti mediante l’apertura di un conto di pagamento a lui intestato, sul quale saranno progressivamente registrate le operazioni compiute in un arco di tempo contrattualmente stabilito. Ne consegue un periodico saldo delle attività e passività derivanti dai servizi di pagamento prestati.

45 Gli intermediari di cui all’albo unico previsto ai sensi dell’art. 106 Tub, qualora scelgano di non

effettuare la trasformazione in IP o IMEL, potranno proseguire nella loro attività limitata alla concessione di finanziamenti oppure alla prestazione di servizi di investimento. Quegli intermediari che invece intendono richiedere l’autorizzazione per proseguire nella prestazione dei servizi di pagamento, continuando a svolgere anche i servizi relativi alla concessione di finanziamenti, assunzione di partecipazione, intermediazione in cambi, dovranno dotarsi dei requisiti richiesti per l’ottenimento dell’autorizzazione ad operare come istituti “ibridi”. Cfr. MECATTI,Art. 114 sexies Tub. Servizi di pagamento, in MANCINI M.,RISPOLI FARINA,SANTORO, SCIARRONE ALIBRANDI, TROIANO O., La nuova disciplina dei servizi di pagamento, Torino,

Giappichelli, 2011, 411 s.

46 C

ONDEMI,Gli Istituti di pagamento tra orientamenti comunitari e disciplina nazionale, cit.,333 s.

32 In riferimento all’ampliamento delle attività che gli IP sono abilitati a svolgere, attenzione deve essere posta alla facoltà dei nuovi operatori di concedere finanziamenti agli utenti, sebbene al solo fine di eseguire una prestazione di pagamento. In quanto attività accessoria, risulta condizionata alla necessità di dare adempimento ad un pagamento (art. 114 octies, lett. a, Tub), con l’effetto di impedire all’IP di tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo, nonché condizionando l’utente a disporre del finanziamento solo al fine di realizzare un pagamento.47 Gli atti di utilizzazione delle somme concesse dall’IP non sono operazioni autonome rispetto al finanziamento, né mere modalità di esecuzione del contratto, bensì ragione economica, indi causa che legittima l’operatore a concedere il credito all’utente48.

Il finanziamento non può essere concesso attingendo alle somme collocate sui conti di pagamento dagli utenti, bensì al patrimonio dell’Istituto concedente. Si tratta, inoltre, di crediti a breve termine, da rimborsarsi entro dodici mesi, fatta eccezione per quelli concessi in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito49, per i quali alcun termine è stato normativamente stabilito.

La concessione di finanziamenti tesi ad agevolare la prestazione dei servizi di pagamento, eventualmente regolati con un contratto di durata, era rimasta attività preclusa agli intermediari ex artt. 106 e 107, per i quali la concessione dei finanziamenti non poteva considerasi attività accessoria essendo oggetto di specifica autorizzazione. La possibilità di gestire in conto i servizi di pagamento affiancata dall’eventuale concessione di finanziamenti mostra l’evidente

47 Tale credito risulta con evidenza distinto dall’apertura di credito, che consente all’accreditato la

possibilità di ottenere la disponibilità di denaro in vista di esigenze originariamente indeterminate: la differenza emerge sia rispetto al tempo in cui possono assumere consistenza, che al modo in cui possono trovare soddisfacimento. Cfr. Cass. 30 marzo 1967, n. 690, in Giust. civ., 1967, 869; LIACE,I contratti bancari, Padova, Cedam, 2002, 67 s.; BAUSILIO,I contratti bancari: accordi, inadempimento, responsabilità, trattamento fiscale, Milano, Giuffrè, 2007, 62; TETI,BUSINELLI,

Dell’apertura di credito bancario, in BUSNELLI (diretto da), Il codice civile. Commentario, Milano, Giuffrè, 2005, 3; SILVETTI, L’apertura di credito, in CALANDRA BUONAURA,PERASSI, SIVETTI (a cura di), La banca: l’impresa e i contratti, in COTTINO (diretto da), Trattato di diritto

commerciale, Padova, Cedam, 2001, VI, 530 s. 48 F

ERRI,voce Apertura di credito, in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1958, II, 596 ss.; CECCHERINI,GENGHINI,FANELLI,Icontratti bancari nel codice civile, Milano, Giuffrè, 2003, 400

s.

49 Capitolo IV, Sezione I, §3, Disposizioni di Banca d’Italia sulla vigilanza per gli Istituti di

33 differenza dei nuovi prestatori di servizi di pagamento rispetto ai “vecchi” intermediari, le cui attività apparivano nettamente più limitate.

Sembra infatti che l’intervento del legislatore comunitario abbia ridotto il distacco relativo alla modalità di prestazione dei servizi di pagamento eseguite dalle banche rispetto a quelle dei soggetti non bancari.

Il rinnovato modello di prestazione dei servizi di pagamento è frutto del chiaro disegno del legislatore comunitario di giungere ad una maggiore diffusione degli operatori non bancari, avvicinandone le prestazioni alle esigenze dei clienti, imprenditori o consumatori50.

5. L’evoluzione degli Istituti di moneta elettronica e delle