Il conto di pagamento
5. La prestazione dei servizi di pagamento: IP, IMEL e Istituti bancari.
Il carattere estremamente generico della definizione di conto di pagamento fornita dal legislatore comunitario (art. 4, § 14, PSD) trova giustificazione nella sua applicabilità a tutti i prestatori di servizi di pagamento individuati dall’art. 1 PSD.
L’analisi del nuovo modello contrattuale, inserito all’interno della disciplina degli Istituti di pagamento, lascia presumere che le norme di vigilanza patrimoniale siano applicabili soltanto ad essi ed agli IMEL, in ragione dell’espresso rinvio alla PSD di cui all’art. 6 della EMD2.
Questa scelta non esclude in linea di principio l’utilizzabilità dei conti di pagamento anche da parte degli altri «prestatori di servizi di pagamento». Piuttosto, si ritiene di potere individuare nel conto di pagamento una corrispondenza rispettivamente con i contratti di conto corrente bancario e di conto corrente postale per quanto concerne l’attività degli istituti di credito e degli «uffici postali che hanno diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale»156.
Il conto corrente bancario e quello postale, disciplinati rispettivamente dal codice civile e dal d.p.r. 144/2001, successivamente modificato dal d.p.r. 298/2002, appaiono quali species appartenenti al genus individuato dalla direttiva comunitaria nel contratto di conto di pagamento. Le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in attuazione del decreto di recepimento della PSD affermano espressamente che «rientra nella nozione di conto di pagamento il conto corrente
156 Art. 1, § 1, lett. c), PSD.
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bancario o postale nei limiti in cui venga utilizzato per operazioni di pagamento»157.
Ciò non sembra sufficiente a permettere una completa sovrapposizione dei modelli contrattuali, bensì a individuare nel conto di pagamento la struttura più semplice di gestione in conto dei servizi di pagamento, che quando arricchita di prestazioni ulteriori rispetto a quelle individuate dal legislatore comunitario comporta la nascita di altri contratti specifici.
Sebbene, dunque, in presenza di numerose differenze il conto corrente bancario e quello postale ineriscono alla macro-categoria di contratti gestione dei servizi di pagamento del quale il conto di pagamento rappresenta il contratto-tipo.
E’ possibile ritenere che si tratti di forme contrattuali le cui prestazioni si differenziano rispetto a quelle deducibili nel conto di pagamento utilizzabile dagli IP e dagli IMEL in ragione delle differenti e più ampie prestazioni che le banche e gli uffici postali possono offrire alla clientela.
Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, impiegato per l’erogazione del credito alla clientela, distinguendosi così dal conto corrente postale, il quale non potrà svolgere anche detta funzione in ragione del divieto per gli “uffici postali” di concedere credito al pubblico158 e dal conto di pagamento, per cui l’erogazione di un finanziamento può essere solo accessoria ai servizi di pagamento.
L’introduzione della disciplina del conto di pagamento risponde all’esigenza di facilitare la prestazione di servizi di pagamento ed assicurare che i fondi ricevuti per l’esercizio di detta attività non vengano altrimenti utilizzati.
È uno strumento creato per operatori che svolgono in via esclusiva la prestazione dei servizi di pagamento. Sebbene sia prevista la possibilità anche per gli imprenditori commerciali di divenire prestatori di servizi di pagamento, essi saranno a tal fine chiamati a formare un patrimonio destinato da utilizzarsi per la prestazione di detti servizi. In tal caso il conto di pagamento è strumento
157 Sezione I, Disposizioni di attuazione del Titolo II, decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010
relativo ai servizi di pagamento, di Banca d’Italia sulla vigilanza per gli Istituti di pagamento.
158 Cfr. S
89 utilizzabile solo in relazione ai servizi di pagamento, rimanendo estranei i restanti servizi commerciali prestati da un Istituti ibrido.
La prestazione dei servizi di pagamento e la gestione degli stessi sono oggetto esclusivo di tale contratto; ogni ulteriore prestazione non rientrante tra i servizi di pagamento, modificandone l’oggetto, implicherebbe la trasformazione in un contratto differente: è l’ipotesi del conto corrente bancario, il quale anche solo in considerazione della facoltà della banca di acquisire la disponibilità delle somme depositate, costituisce un tipo contrattuale differente159.
Il conto di pagamento utilizzabile da IP e IMEL presenta quindi una differenza funzionale rispetto al conto corrente bancario o a quello postale dal quale emerge l’elemento distintivo che lo rende un modello contrattuale nuovo, non assimilabile ad altro disciplinato nell’ordinamento italiano.
Quanto detto non esclude la facoltà degli Istituti bancari di utilizzare il conto di pagamento nello schema contrattuale disegnato per gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica, rientrando nella definizione di prestatore di servizi di pagamento. L’ Istituto di credito può scegliere di limitare la prestazione ai servizi di pagamento elencati all’allegato “A” della PSD160 e dare attuazione allo schema di separazione patrimoniale che caratterizza i conti di pagamento presso gli IP o IMEL. Pur trattandosi di soggetto abilitato ad effettuare la raccolta del risparmio tra il pubblico, in tale circostanza la banca rinuncia ad acquisire la disponibilità delle somme consegnate dal cliente titolare del conto di pagamento e ad optare per l’eventuale concessione del credito attingendo, non alle somme depositate dai clienti, bensì al proprio patrimonio. Tale contratto avrà infatti la
159 Per una rapida considerazione sulle conseguenze relative alla facoltà degli istituti bancari di
acquisire la disponibilità delle somme depositate dai clienti cfr. MECATTI, Art. 114 sexies. Servizi
di pagamento, cit., 405.
160 L’allegato A alla PSD elenca i servizi ricompresi nella definizione di servizi di pagamento:
deposito sui conti di pagamento, gestione in conto dei servizi, prelievo di somme dal conto, esecuzione di ordini di pagamento (addebiti diretti, bonifici e pagamenti tramite carte di pagamento), operazioni di pagamento mediante somme che rientrano in una linea di credito accordata all’utilizzatore dei servizi, emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento, rimesse di denaro, operazioni di pagamento nelle quali il consenso dell’utente viene dato mediante sistemi di telecomunicazione o sistemi digitali.
90 sola funzione di gestire i servizi di pagamento richiesti dal cliente, essendogli estranea ogni altra funzione, di raccolta del risparmio o di credito.
In conclusione, nulla osta all’utilizzo dei conti di pagamento, secondo il modello contrattuale previsto per gli IP e gli IMEL, da parte dei soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di pagamento, se gli stessi accettino di rinunciare ad alcune prerogative ad essi attribuite dal testo unico bancario.
Pertanto, il conto di pagamento sembra configurare un nuovo modello contrattuale messo a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento, che non coincide con il conto corrente bancario ed il conto corrente postale, che di esso appaiono essere speciali emanazioni.