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Il conto di pagamento

4. Ricostruzione del nuovo modello contrattuale.

4.2. L’oggetto del contratto.

La novità del contratto di conto di pagamento attiene alla combinazione delle prestazioni che ne sono oggetto, indirizzate alla costituzione di un rapporto unitario nel quale l’unità della causa è individuabile nella connessione oggettiva delle varie prestazioni, le quali, complessivamente, permettono il raggiungimento

cura di), La nuova disciplina dei servizi di pagamento, Torino, Giappichelli, 2011, 546; COCCHI,

Articolo 126 quinquies, cit., 1989. 113 C

OCCHI, Articolo 126 quinquies, cit., 1990: a parere dell’A. la presenza di un contratto di conto di pagamento assolve la funzione informativa del contratto quadro, ponendo tra i due modelli contrattuali un rapporto tra species e genus.

114 La peculiarità dei contratti bancari risiede nello stretto legame che essi hanno con l’impresa

bancaria. La qualifica di tali contratti non può che dipendere anche dall’elemento soggettivo, in ragione dell’attività, di intermediazione creditizia, che lo caratterizza. I rapporti tra attività di intermediazione nel credito e contratti bancari influenzano le caratteristiche della negoziazione e rendono inconciliabile la loro struttura al di fuori dell’attività organizzata d’impresa. Cfr. FAUCEGLIA,I contratti bancari, cit., 2 s.; MOLLE, I contratti bancari, in MENGONI (diretto da)

Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, Giuffrè, 1978,29 S.; ALCARO, ‹‹Soggetto›› e ‹‹Contratto›› nell’attività bancaria, Milano, Giuffrè, 1981, 18 ss.;BAUSILIO,I contratti bancari,

cit.,11;LIBONATI,Contratto bancario e attività bancaria, Milano, Giuffrè 1965, 48; MESSINEO,

Contenuto e carattere giuridico dell’apertura di credito, Riv dir. Comm., 1925, 1, 120. 115 Cfr. C

ARRESI, Il contratto, in CICU,MESSINEO (diretto da) Trattato di diritto commerciale, Milano, Giuffrè, 1987, 367; ROPPO,Il contratto, in IUDICA,ZATTI (a cura di)Trattato di diritto civile, Milano, Giuffrè, 2011, 205 ss.

69 di un risultato diverso da quello altrimenti ottenibile da ciascuna prestazione116. Tale contratto è infatti il risultato di una peculiare combinazione di prestazioni già oggetto di altri contratti nominati previsti e disciplinati nell’ordinamento italiano.

Il conto di pagamento configura un contratto misto, nel quale le singole prestazioni si coordinano intorno ad una prestazione principale di mandato finalizzata alla gestione in conto dei servizi di pagamento117.

L’oggetto del contratto è individuato nella prestazione del servizio di pagamento per conto o in favore del cliente: agli ordini di pagamento verso un terzo beneficiario si affiancano le riscossioni delle somme versate da terzi a favore del cliente.

Sebbene la norma comunitaria utilizzi genericamente il termine ordine di pagamento (Art. 4, n. 16 PSD)118 per indicare ogni istruzione da parte del cliente al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento, sia essa il trasferimento o l’accreditamento dei fondi sul conto, è opportuno distinguere le due diverse prestazioni: in presenza di una corrispondente disponibilità, la richiesta del cliente di pagare una data somma al terzo beneficiario consiste in una semplice delegazione di pagamento119, diversamente l’obbligo di ricevere le somme da terzi per il cliente configura un vero e proprio mandato all’incasso.

L’ordine di pagamento impartito dal cliente costituisce, infatti, un negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con cui l’intermediario si è obbligato ad eseguire futuri

116 D

IENER, Il contratto in generale: manuale e applicazioni pratiche delle lezioni di Guido Capozzi, Milano, Giuffrè, 2002, 22.

117 Sotto l’aspetto formale il conto di pagamento non sembra dissimile, se non per la sua tipicità,

dal contratto di conto corrente bancario. MOLLE,IContratti bancari, cit., 413. Cfr. FAUCEGLIA,I contratti bancari, cit., 433.

118 Cfr. S

ANTORO, Articolo 1, comma 1, lettere c), e), f), h), m) e o), in MANCINI,RISPOLI FARINA, SANTORO, SCIARRONE ALIBRANDI,TROIANO O.,La nuova disciplina dei servizi di pagamento,

Torino, Giappichelli, 2011, 18: l’A. enfatizza l’assenza di qualsivoglia riferimento alle differenti prestazioni che in tale definizione sono ricomprese.

119 Cfr. Cass. 1 dicembre 2004, n. 22596; Cass. 23 gennaio 2009, n.1742. In dottrina cfr.

GIULIANO,La delegazione, in FAVA (a cura di), Le obbligazioni: diritto sostanziale e processuale, Milano, Giuffrè, 2008, I, 1112 ss.; NOBILI,Le obbligazioni: manuale e applicazioni pratiche delle lezioni di Guido Capozzi, Milano, Giuffrè, 2008, 254 ss.; GALGANO,Le obbligazioni in generale,

70 incarichi conferiti dal cliente. Il perfezionamento degli incarichi è circoscritto all’Istituto e all’ordinante, rimanendone del tutto estraneo il beneficiario, nei confronti del quale l’incarico di effettuare il pagamento assume natura di

delegatio solvendi.

L’esecuzione del pagamento, da parte dell’Istituto, non comporta la nascita di una nuova ed autonoma obbligazione del delegato verso il beneficiario, poiché l’operazione trova la sua causa nel contratto di conto di pagamento, implicante un mandato generale conferito dal cliente all’Istituto ad eseguire e ricevere pagamenti sul conto.

Diversamente da quanto riconducibile alla sottoscrizione del contratto quadro, l’Istituto non ha la facoltà bensì l’obbligo di eseguire le operazioni richieste dal cliente, in quanto gli ordini di pagamento non sono proposte di contratto del cliente e non attengono alla formazione del contratto ma alla sua esecuzione, in ordine alla quale è necessario specificare quantità (importo del pagamento) e qualità (bonifico, pagamento con carta, ecc.) della prestazione richiesta. Non è necessario che l’intermediario esprima il proprio consenso per ciascun ordine, poiché il rifiuto di dar corso anche ad un solo ordine configura un’ipotesi di inadempimento contrattuale.

Il cliente conferisce all’Istituto la legittimazione a riscuotere il credito in suo nome e per suo conto conservando la titolarità esclusiva del credito riscosso120. Trattandosi di un mandato all’incasso l’Istituto avrà la facoltà di trattenere le somme riscosse per conto del cliente a compensazione dei finanziamenti erogati. A ciò consegue un duplice effetto estintivo tra il prestatore di servizi di pagamento ed il cliente mandante e tra quest’ultimo ed il terzo. La PSD prevede che possa essere stabilita ogni compensazione finanziaria, ulteriore rispetto a

120 Sebbene le prestazioni caratterizzanti il mandato all’incasso e la cessione del credito sembrino

coincidenti elemento di discrimine risiede nella titolarità del credito, che nel primo caso rimane in capo al mandante, al contrario nel contratto di cessione del credito viene trasferita in capo al cessionario. Di fatto il contratto di mandato all’incasso viene a configurare una garanzia che l’Istituto viene ad acquisire sui crediti concessi al cliente. Cfr. Cass. 3 dicembre 2002, n. 17162, in

Giust. civ. mass., 2002, 2109; Cass. 5 luglio 2007, n. 15225, un Giust. civ. mass., 2007, 7. In

dottrina cfr.NOBILI, Le obbligazioni, cit., 239; BONTEMPI,Diritto bancario e finanziario, Milano,

Giuffrè, 2009, 436 s.; SICCHIERO,Le garanzie bancarie, inURBANI (a cura di), L’attività delle

71 quella che è realizzata tra i pagamenti e le riscossioni che il cliente opera verso i terzi, rispettivamente suoi creditori o debitori. La compensazione può avvenire anche tra il cliente e il prestatore di servizi di pagamento se tale operazione risulti conforme alla legge applicabile al contratto tra essi stipulato (Art. 60, §2 PSD).

Le speculari prestazioni, attraverso cui il titolare può disporre indirettamente delle somme di denaro presenti sul conto, confluiscono in un mandato generale conferito all’IP ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente – mandante, che può ricondursi facilmente allo schema contrattuale del conto di gestione121. Salvo diversa volontà dei contraenti, la tipologia degli incarichi può non essere determinata all’interno del contratto, bensì rimessa alle variegate forme che i servizi di pagamento e di riscossione possono assumere nella prassi, nei limiti dei servizi previsti dalla PSD.

Il contratto comprende inoltre l’accordo che impegna l’Istituto a gestire in conto la prestazione dei servizi di pagamento, intendendo con tale espressione la necessità di annotare in apposito prospetto, ovvero sul conto, le operazioni compiute. Per la durata del contratto, infatti, l’Istituto registra gli accreditamenti e gli addebitamenti che concorrono a formare il saldo redatto alla fine del periodo contabile stabilito122.

Entro i limiti di durata del contratto, il cliente ha la facoltà di poter compiere, una serie indefinita di somministrazioni di denaro e prelevamenti che non comportano la costituzione o risoluzione di tanti diversi rapporti, bensì la semplice modificazione quantitativa dell’unico rapporto costituito tra le parti123.

121 Si osservi che in passato il servizio di cassa veniva adempiuto mediante la materiale consegna

delle somme di denaro contante. Il servizio di cassa a cui attualmente si fa riferimento consiste piuttosto in un semplice accreditamento sul conto del creditore delle somme dovutegli. INZITARI,Il conto corrente bancario, in URBANI (a cura di), L’attività delle banche, Padova, Cedam, 2010, 371. In passato tale servizio veniva adempiuto mediante la materiale consegna delle somme di denaro contante, attualmente consiste in un semplice accreditamento delle somme sul conto. INZITARI,Il conto corrente bancario, cit., 371.

122 S

ANTORO,Gli Istituti di pagamento, in RISPOLI FARINA,SANTORO, SCIARRONE ALIBRANDI, TROIANO O. (a cura di), Armonizzazione Europea dei servizi di pagamento e attuazione delle

direttiva 2007/64/CE, Milano, Giuffrè, 2009, 64 ss. 123 Cfr. M

OLLE,IContratti bancari, cit., 394; CAVALLI,CALLEGARI,Lezioni di diritto bancario,

Bologna, Zanichelli, 2011, 81 s.; FAUCEGLIA,I contratti bancari, cit., 441; TARZIA,Il contratto di conto corrente bancario, Milano, Ipsoa, 2001, 70.

72 Il contratto è quindi basato su un mandato generale che si specifica in una serie di mandati particolari ogni qual volta il correntista chiede all’Istituto la prestazione di un singolo servizio. Configura un contratto di durata, in contrapposizione alla «rimessa di denaro», che si esaurisce in una semplice delegazione di pagamento o in un mandato all’incasso, eseguito il quale il rapporto con l’Istituto, di pagamento o di moneta elettronica, si chiude124.