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Gli strumenti di pagamento

5. Il borsellino elettronico.

5.3. Pagamento in moneta elettronica.

L’individuazione della natura giuridica di tale operazione, non può non tener conto della definizione di ME quale credito281 del titolare verso l’emittente di cui all’art. 1, comma 1, h ter, TUB282.

Parte della dottrina è stata indotta a riconoscere nel pagamento in moneta elettronica una cessione di credito: «se, caricando la sua carta, il titolare diviene creditore dell’emittente, potendo in ogni momento richiedere il rimborso di una cifra pari a quella memorizzata, è indubitabile che, in seguito al trasferimento della totalità o di una parte di tali fondi sulla carta del beneficiario, il credito a vedersi rimborsato dall’emittente, un importo pari a quello in tal modo pagato, si trasferisca dalla sfera giuridica del pagatore alla sfera giuridica dello stesso

281 P

ERRONE,La nuova disciplina italiana sulla moneta elettronica, cit., 581: «forse è la stessa

espressione della legge a non dover essere enfatizzata. Com‘è stato giustamente ricordato, “una volta accettata la regola – caldeggiata dalla Banca Centrale Europea per motivi di politica monetaria – della rimborsabilità obbligatoria e permanente del nostro strumento di pagamento”, la formulazione secondo cui la moneta elettronica è un “valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente” ha finito per costituire “una scelta obbligata per il legislatore comunitario”».

282 Gli IMEL sono, infatti, tenuti a registrare in poste del passivo le somme di denaro ricevute dalla

139 beneficiario»283. Così configurato il pagamento, l’eventuale richiesta di rimborso della moneta da parte del beneficiario dovrà essere rivolta all’indirizzo del primo emittente.

Tale ricostruzione appare accettabile nei sistemi di circolazione chiusa, nei quali la ME ricevuta dal beneficiario non può essere nuovamente utilizzata, essendo possibile chiederne solo il rimborso. Incontra, invece, talune difficoltà nei sistemi a circolazione aperta, laddove la moneta potrebbe non essere oggetto di richiesta di rimborso del beneficiario del pagamento, bensì oggetto di altro ed ulteriore trasferimento284. Il beneficiario diventerebbe a sua volta pagatore e trasmetterebbe il credito cedutogli ad altro beneficiario, il quale a sua volta potrebbe decidere di utilizzare la ME ricevuta per un ulteriore pagamento. Il rimborso della moneta elettronica potrebbe essere richiesto all’emittente dopo essere stata oggetto di numerosi trasferimenti. In tale circostanza, si dovrebbe ritenere che l’emittente debba registrare la movimentazione della moneta elettronica, annotando ciascun trasferimento e per l’effetto ogni nuovo titolare del diritto di credito al rimborso. In via alternativa sarebbe possibile far gravare tale onere in capo all’ultimo creditore il quale sarebbe legittimato a richiedere il rimborso della moneta solo dando prova di esserne titolare in forza di una serie di legittimi trasferimenti del credito.

Ulteriori problemi ricostruttivi potrebbero emergere laddove si osservasse che ciascun ricevente il pagamento in ME potrebbe decidere di utilizzare la somma in oggetto con più acquisti, cioè tresferendone delle porzioni a più soggetti differenti, i quali a loro volta potrebbero impiegare la ME per più acquisti, trasferendola a molteplici altri individui. In tale circostanza la ricostruzione di tutti i trasferimenti della ME e di coloro che di volta in volta ne siano divenuti titolari

283 G

UERRIERI, La moneta elettronica: profili di diritto privato, cit., 757 ss. L’. A. che «il

trasferimento del credito verso l’emittente, del resto, deriva da un accordo fra pagatore (cedente) e beneficiario (cessionario), a cui l’emittente (debitore ceduto) rimane estraneo […] sussistono, dunque, tutti gli elementi per poter ricondurre la fattispecie a una cessione di credito. Ciò, ovviamente, non significa che sia applicabile in toto la disciplina dettata dagli artt. 1260 ss. c.c.»

284 Sulla differenza sui sistemi di circolazione chiusa ed aperta cfr. O

LIVIERI,Compensazione e circolazione della moneta nei sistemi di pagamento, cit., 270; BANCA CENTRALE EUROPEA, Le

140 appare piuttosto ardua, con conseguente difficoltà dell’emittente di identificare il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso285.

Pur riconoscendo che il pagamento con ME configuri il trasferimento, dal pagatore al beneficiario, dei diritti vantati verso l’emittente286, è possibile immaginare un’ulteriore alternativa, cioè che l’Istituto ricevente la somma, accreditandola, stia dando esecuzione ad un mandato all’incasso287. Il mandato all’incasso è, in tal caso, relativo ad un credito che rimane nella titolarità del beneficiario sino a quando l’emittente, pagandolo nelle mani dell’Istituto di cui

285 Cfr. O

LIVIERI, La nozione di «moneta elettronica», in SPENA, GIMIGLIANO (a cura di), Gli

istituti di moneta elettronica, Milano, Giuffrè, 2005, 56 s.; OLIVIERI, Compensazione e circolazione della moneta nei sistemi di pagamento, cit., 267 s; PERRONE,La nuova disciplina italiana sulla moneta elettronica, cit., 581: individua il primo elemento di discrimine tra moneta

elettronica e titolo di credito proprio nell’impossibilità di richiedere il rimborso/pagamento del credito all’emittente, che deve altresì essere rivolto solo all’intermediario con il quale l’accipiens intrattiene un rapporto contrattuale. Per quanto riguarda l’assimilazione della ME ai titoli di credito cfr. SPADA,Introduzione al diritto dei titoli di credito: lezioni, cit., 87 s.; DEVESCOVI,Titoli di credito e informatica, Padova, Cedam, 1991, 96; MOTTI,Emissione di moneta elettronica e attività bancaria, in SPENA, GIMIGLIANO (a cura di), Gli istituti di moneta elettronica, Milano, Giuffrè, 2005, 100.

286 La natura di tali diritti muta a seconda che la ME sia emessa da un IMEL o da una banca,

poiché solo in quest’ultimo caso le somme corrisposte dal cliente entreranno a far parte del patrimonio dell’emittente e, secondo i principi generali del nostro ordinamento, si confonderanno con la parte restante del suo patrimonio, divenendo di sua proprietà, sì che il credito del detentore di ME avrà ad oggetto unicamente la restituzione del tantundem. Al contrario, quando l’emittente è un IMEL, le somme, non appena entrate nella sua disponibilità costituiranno un patrimonio distinto, a tutti gli effetti, sia dal patrimonio dell’IMEL e degli altri detentori di ME, sia da quello della banca depositaria (v. cap. II). Pertanto, «il credito del detentore verso l’emittente, ove la ME sia emessa da banche, o da soggetti diversi dagli IMEL, avrà ad oggetto – come qualsiasi altro credito alla restituzione di somme di denaro trasferite da un soggetto ad un altro – un importo corrispondente a quello messo a disposizione del (e acquistato dal) percipiente; ove, invece, la ME sia emessa da IMEL, avrà ad oggetto la restituzione di somme che, facendo parte del patrimonio segregato di cui all’art. 114 quinquies1 Tub, sono di proprietà, o perlomeno nella titolarità, del detentore di ME» GUERRIERI,La moneta elettronica: profili di diritto privato, cit., 761, nota 57. 287 Cfr. O

LIVIERI,Compensazione e circolazione della moneta nei sistemi di pagamento, cit., 271

ss., nota 53: a parere dell’A. «è dunque immaginabile, ed è previsto in molti casi, che il commerciante, una volta che abbia accettato il pagamento in moneta bancaria, la trasferisca alla sua banca affinché ne curi l’incasso, nella specie consistente in un mandato avente ad oggetto la conversione della stessa in altra forma di moneta, legale o scritturale, da parte dell’emittente ed il relativo accredito in conto. Esistono tuttavia sistemi nei quali l’emittente e gli intermediari sono legati da accordi di tipo cooperativo volti a ripartire tra gli aderenti compiti e responsabilità derivanti dalla prestazione di servizio, ivi inclusa l’eventuale insolvenza dell’emittente e/o di uno o più partecipanti». Nel prosieguo dello scritto l’autore riconosce che gli Istituti del beneficiario del pagamento in ME può trovarsi ad «agire sia in qualità di mandatari all’incasso che di cessionari

141 questi è cliente, ne determina l’estinzione288. Si tratta di un mandato all’incasso

sui generis, in quanto il beneficiario non avrebbe altro modo di incassare il

credito, chiedendo il rimborso della ME, se non mediante l’intermediazione del proprio Istituto.

A suffragio di quanto detto, si osservi che in relazione alle evidenze contabili l’aggiornamento in via continuativa a cui gli IMEL sono tenuti non riguarda la moneta elettronica emessa, bensì esclusivamente quella detenuta dall’utente (Sez. II, art. 2, Disposizioni di attuazione del Titolo II, del d.lgs. 11/2010). Oggetto di monitoraggio costante deve, dunque, essere la posizione del cliente, ossia delle somme del quale questi potrà chiedere il rimborso.

E’ possibile leggere tale disposizione normativa nel senso di ritenere connessi l’obbligo di monitoraggio al rimborso della ME. Ciascun IMEL deve ricostruire le posizioni solo dei propri utenti, non già di tutta la ME che ha emesso e posto in circolazione. Solo i suoi utenti potranno rivolgergli la richiesta di rimborso, non gli utenti di altri intermediari divenuti titolari della ME dall’Istituto

ab origine emessa.

6. Analogie e differenze tra borsellino elettronico e carte di