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I LIMITI ALL’OBLIO

3.3 Diritto all’oblio e pubblici registr

Un’altra questione da analizzare, in tema di limiti al diritto all’oblio, è quella concernente la possibilità di intervenire sui dati

88 raccolti nei pubblici registri, in ragione di un obbligo legale pubblicitario, per ottenerne la rimozione o la anonimizzazione. Sulla questione è di recente intervenuta, con una importante decisione, la Corte di Giustizia comunitaria. La vicenda alla base della decisione della CGCE ebbe origine in Italia ̵ a Lecce in particolare ̵ nel 2007, quando l’imprenditore edile S. M. adì il Tribunale di Lecce per chiedere la rimozione, l’anonimizzazione o il blocco dei propri dati personali contenuti nel registro delle imprese. L’attore figurava nei suddetti registri quale amministratore unico di una società immobiliare e finanziaria dichiarata fallita nel 1992. Egli lamentava che il riferimento al fallimento presente nel registro ̵ informazione poi utilizzata a fini editoriali da società di informazioni professionali ̵ fosse fonte di nocumento per la propria immagine, con dirette conseguenze patrimoniali derivanti dalla lesione della propria reputazione professionale. Siamo di fronte dunque a due distinti trattamenti di dati personali: quello effettuato dalla Camera di Commercio di Lecce, in virtù di obblighi pubblicitari statuiti dalla legge, e quello compiuto dalla società di informazione professionale, che pubblica i dati contenuti nel registro per fini informativi di carattere commerciale. L’attore, tuttavia, citò in giudizio la sola Camera di Commercio di Lecce, cercando così una soluzione definitiva alla consultazione e al trattamento da parte di terzi dei dati contenuti nel registro delle imprese. In prima istanza il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda avanzata dall’attore, asserendo come fosse "difficilmente sostenibile la necessità e

l'utilità dell'indicazione nominativa dell'amministratore unico della società al tempo del fallimento", a maggior ragione se i fatti

registrati risalgono a più di un decennio prima. Secondo quanto statuito dal Tribunale, il decorso di un lasso di tempo congruo determina che non sia più necessaria la permanenza, tra le

89 iscrizioni, dei dati che collegano il nominativo di una persona fisica ad una fase patologica della vita dell'impresa, "potendo

l'interesse pubblico essere soddisfatto dall'indicazione delle vicissitudini della società con dati anonimi quanto alla persona fisica che ne era il rappresentante legale". Il giudice di primo grado

ravvisò dunque nella anonimizzazione dei dati una soluzione rispettosa dei principi di proporzionalità, pertinenza e conservazione stabiliti nel codice della privacy.

Avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce, la Camera di commercio di Lecce presentò ricorso in Cassazione, ex art. 152 del codice. Il giudice di legittimità173 prima di pronunciarsi, decise di sottoporre alcune questioni pregiudiziali alla Corte lussemburghese, chiedendo se la direttiva sulla tutela dei dati delle persone fisiche (96/45/CE), nonché la direttiva sulla pubblicità degli atti delle società174, potesse comportare la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati conservati dalle Camere di commercio, derogando all’attuale durata temporale illimitata della pubblicità effettuata mediante il

173 Cass., 17 luglio 2015, n. 15096, in Nuova giur. civ. comm., 2016, con nota di

MANTELERO A., Right to be forgotten e pubblici registri, pp. 70 e ss..

174 Prima direttiva del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per

renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (68/151/CEE), come modificata dalla direttiva

2003/58/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003. Gli obiettivi posti dalla direttiva (tra i quali una armonizzazione della disciplina riguardante la pubblicità legale delle imprese) sono state perseguiti, nel nostro ordinamento, attraverso l’introduzione di nuove norme e la modifica a quelle preesistenti in materia. Si rimanda alle disposizioni contenute nel codice civile, agli artt. 2188 e ss..

90 registro delle imprese175, impedendo così che chiunque possa, senza limiti di tempo, accedere ai dati relativi alle persone fisiche contenuti nel registro delle imprese. Nel valutare la questione176, i giudici europei hanno accertato che la pubblicità del registro delle imprese è volta a garantire la certezza del diritto e la lealtà delle transazioni commerciali nelle relazioni tra le società iscritte e i terzi, nonché a tutelare gli interessi dei terzi rispetto alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, dal momento che queste offrono come unica garanzia il proprio patrimonio sociale; interessi questi che possono perdurare anche molti anni dopo che la società ha cessato di esistere. Vista la molteplicità degli interessi in gioco, la CGCE non ha ritenuto possibile identificare un termine univoco, allo spirare del quale non sarebbe più necessaria l'iscrizione nel registro e la pubblicità dei dati citati177. Non essendo poi spropositata l'ingerenza della pubblicazione nei diritti fondamentali delle persone interessate, ne consegue che gli Stati membri non sono tenuti a garantire alle persone fisiche il diritto di ottenere, decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento della società, la cancellazione dei dati personali ritrovabili nei pubblici registri. La Corte non ha escluso, tuttavia, che in situazioni particolari, decorso un periodo di tempo

175 CARRARO G., Pubblicità commerciale e «diritto all’oblio» nella prospettiva dei

diritti dell’uomo, in Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 634.

176 CGUE, 9 marzo 2017, causa C-398/15 - Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura di Lecce v. M. S., in Giurisprudenza comunitaria, 2017,

con nota di ARCELLA G., pp. 314 e ss..

177 PIZZIN M., Registro delle imprese, per i dati personali non c’è diritto all’oblio,

in Il Sole 24 Ore, 22 giugno 2017. Disponibile in Internet all’indirizzo http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-03-09/registro- imprese-i-dati-personali-non-c-e-diritto-all-oblio--

91 sufficientemente lungo dopo lo scioglimento di una società, ragioni preminenti e legittime, connesse ad un caso concreto allegato dalla persona interessata, possano giustificare, in via eccezionale, che l'accesso ai dati personali sia limitato ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione. Una simile limitazione dell'accesso ai dati personali deve essere, però, il risultato di una valutazione da compiersi caso per caso. È rimandata, in ogni caso, alla discrezionalità del legislatore interno la decisione sull’adozione nel proprio ordinamento giuridico di una simile limitazione all'accesso178.

Il giudice europeo, sacrificando l’interesse del singolo a fronte di esigenze pubblicitarie superiori, stabilisce un importante principio di diritto: vi sono interessi, diritti, valori che permangono nonostante il trascorrere del tempo. Il decorso del tempo, quindi, non può essere visto quale balsamo generale ai patemi dell’anima derivanti da un passato sgradito, in quanto esistono interessi ̵ e la fede pubblica è tra questi ̵ che prevalgono rispetto al desiderio (poi divenuto diritto) di voler essere dimenticati.

Ecco dunque che si consolida un ulteriore limite al diritto all’oblio, fondato e motivato da un’esigenza di pubblicità legale, coinvolgente anche dati personali, in ambito imprenditoriale. Su tali convincimenti la Corte comunitaria addiviene ad una sentenza di rigetto, evidenziando una ulteriore demarcazione applicativa del diritto all’oblio. Nel bilanciamento tra interessi confliggenti la Corte fa prevalere l’interesse antinomico rispetto al diritto

178 Comunicato stampa n. 27/17 della Corte di giustizia dell’Unione europea, 9

marzo 2017. Disponibile in Internet all’indirizzo: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-

92 all’oblio, a differenza di quanto avvenuto nella precedente sentenza Google Spain. Nel caso in questione il resistente (la CCIAA di Lecce) pone infatti interessi divergenti quale ‘contrappeso’ da tener in considerazione nella concessione del diritto all’oblio: interessi non privati ed essenzialmente economici come nel caso Google v. Costeja, ma interessi connessi a prerogative statuali e appartenenti alla collettività.

3.4 I parametri applicativi della sentenza ‘Google Spain’ nelle