GLI STRUMENTI DI TUTELA 1 Premessa
2 Gli strumenti di tutela tradizional
2.1 I provvedimenti di urgenza ex art 700 c.p.c.
L’ordinamento italiano prevede una pluralità di strumenti volti alla tutela dei diritti della persona. Tra questi quelli maggiormente confacenti al diritto all’oblio sono:
98 a) Gli strumenti cautelari anticipatori delle pronunce di merito (in particolare, il provvedimento di urgenza previsto dall’art. 700 c.p.c.);
b) Il procedimento civile in via ordinaria;
c) La tutela amministrativa offerta dal Garante della privacy. Le norme che regolano il processo civile attribuiscono ai rimedi cautelari ̵ previsti nel titolo primo del quarto libro del codice processuale civile ̵ la funzione di neutralizzare in maniera tempestiva i pericoli derivanti dalle more del processo di cognizione ordinario, le quali possono comportare una inefficacia della tutela. Il tempo intercorrente tra la richiesta di tutela e la concessione della stessa potrebbe infatti comportare un danno grave e irreparabile alla persona. I rimedi cautelari sono sempre caratterizzati dalla provvisorietà e dalla strumentalità. Il provvedimento adottato dal giudice (reso in forma di ordinanza o decreto) sarà provvisorio in quanto destinato ad essere sostituito negli effetti dalla decisione assunta al termine del procedimento ordinario, e strumentale perché sussiste una correlazione necessaria con il giudizio di merito. Da ciò ne consegue che se l’organo giudicante, al termine del processo ordinario, riconosce l’esistenza del diritto oggetto di cautela allora offre al richiedente una tutela piena e conferma gli effetti della tutela cautelare. Viceversa, qualora si arrivasse ad un procedimento dichiarativo che disconosce l’esistenza del diritto cautelato, gli effetti del rimedio cautelare concesso, sarebbero caducati sin dall’inizio (efficacia ex tunc)187.
Dei vari rimedi cautelari previsti dal codice, quello che maggiormente si presta ad assicurare una efficace tutela dei diritti
99 della personalità ̵ e quindi del diritto all’oblio ̵ è il provvedimento di urgenza previsto all’articolo 700 c.p.c188.
Il provvedimento di urgenza è un rimedio cautelare atipico che può essere concesso, dal giudice competente, una volta verificata l’esistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in
mora. Le pretese di tutela avanzate devono rappresentarsi come
verosimili e probabili, si deve inoltre provare come il diritto risulti esposto a un danno imminente e irreparabile189, derivante dalle more del processo ordinario190. Trattasi poi di un provvedimento atipico: non sono infatti individuati dalla norma né un novero di pregiudizi a fronte dei quali è possibile richiedere il provvedimento di urgenza, né effetti tipici scaturenti dal provvedimento, i quali sono liberamente prospettabili dal ricorrente191. Questa discrezionalità riconosciuta al ricorrente e,
188 L’art. 700 del codice di procedura civile così recita: «Fuori dei casi regolati
nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito».
189 Il carattere dell’irreparabilità del danno non va interpretato nel senso
letterale, ossia come un danno potenzialmente irreversibile. Si è affermato da tempo in dottrina e giurisprudenza, che l’attributo ‘irreparabile’, contenuto nell’art. 700, vada così inteso: il danno minacciato può seriamente comportare che una parte del diritto o dell’interesse rischi di non trovare la propria soddisfazione.
190 DIANA A. G., I provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c., UTET, 2012. 191 Si specifica che la atipicità degli effetti non comporta la possibilità per il
ricorrente di rimettere al giudice la definizione di questi. Inoltre, nel rispetto della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice non può, nella
100 di conseguenza, all’organo giudicante e il carattere spedito del procedimento ha fatto sì che l’art. 700 abbia assunto nel campo dei diritti della personalità un ruolo fondamentale. La pretesa di effetti inibitori avanzabile attraverso il provvedimento suddetto si presta quale strumento ideale al blocco o alla rimozione, temporanea ma tempestiva, dei contenuti lesivi del diritto all’oblio e dei diritti della personalità in genere. I provvedimenti di urgenza sono stati infatti riconosciuti quali strumenti idonei a tutelare, in maniera tempestiva, la privacy già dagli anni Ottanta192, e, per quanto concerne il diritto all’oblio, non va dimenticato che proprio nell’ambito di un’ordinanza emessa sulla base dell’art. 700 vi è stato nel nostro Paese il primo esplicito riconoscimento della sua autonomia concettuale193. È stata di recente ribadita l’ammissibilità del provvedimento suddetto
disposizione degli effetti, concedere effetti ulteriori o più favorevoli rispetto a quelli proposti dalla parte ricorrente.
192 Pret. di Roma, 6 maggio 1983, caso Tabocchini c. R.A.I., in For. it., 1984, pp.
299-304; Pret. di Torino-Chieri, 19 dicembre 1989, in Dir. famiglia, 1990, p. 572 e ss., relativa al caso di un minore seguito con assiduità da fotografi e giornalisti, anche nel corso delle ore scolastiche. Tra le motivazioni alla sentenza si legge: «Richiesto un provvedimento urgente ex art. 700 c.p.c. a tutela della privacy e
dell'immagine del minore, il giudice, in sede di accertamento del fumus boni iuris e del periculum in mora, deve tenere in considerazione la protezione della personalità minorile, rispetto all'esercizio del diritto all'informazione, allorché quest'ultimo abbia a svolgersi con la pubblicazione diffusa e la divulgazione incontrollata dell'immagine del minore, balzato, non per sua volontà, alla notorietà della cronaca nazionale a seguito di vicende giudiziarie di carattere familiare (adottivo) a lui facenti capo (il minore, appena treenne e proveniente dal c.d.Terzo mondo asiatico, era stato tallonato, anche a scuola, con assiduità da fotografi e reporters collegati a mass-media di larghissima diffusione)».
193 Trib. Roma, 21 novembre 1996, in Dir. inf., 1997, p. 337 e ss.. V. supra Cap. II,
101 anche per richiedere la deindicizzazione delle informazioni da un motore di ricerca194.