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Il rinvio pregiudiziale dell’Audiencia Nacional alla base della sentenza Google Spain

L’EVOLUZIONE STORICO-GIURISPRUDENZIALE DEL DIRITTO ALL’OBLIO

2.6 Sentenza CGCE 13 maggio 2014, causa C-131/12: Google Spain Vs AEPD, Mario Costeja Gonzàlez

2.6.1 Il rinvio pregiudiziale dell’Audiencia Nacional alla base della sentenza Google Spain

Il rapporto tra Internet e diritto all’oblio è stato al centro di una fondamentale sentenza della Corte di Giustizia europea (CGCE)104, emessa il 13 maggio 2014105. Nella causa C-131/12 la Corte comunitaria ha affrontato le problematiche del diritto all’oblio e degli obblighi, in capo ai provider, di cancellazione dei dati dal web e, in particolare, dai motori di ricerca.

Nel 2010 il cittadino spagnolo Mario Costeja Gonzalez presentò all’Agencia Espanola de Protecciòn de Datos ̵ il Garante della privacy iberico, da qui in avanti AEPD ̵ un ricorso avverso il

104 È il principale organo giurisdizionale della Comunità Europea. Istituito nel

1952, avente sede in Lussemburgo, interpreta il diritto dell'UE per garantire che sia applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri e dirime le controversie giuridiche tra governi nazionali e istituzioni dell'UE. Può essere adito, in talune circostanze, anche da singoli cittadini, imprese o organizzazioni allo scopo di intraprendere un'azione legale contro un'istituzione dell'UE qualora ritengano che abbia in qualche modo violato i loro diritti. [Fonte: https://europa.eu].

105 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 maggio 2014, Causa C-131/12,

‘Google Spain SL, Google Inc. contro Agencia Espanola de Protection de Datos

(AEPD), Mario Costeja Gonzàlez. Il testo integrale della sentenza è disponibile in

Internet all’indirizzo:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclan g=IT [consultato in data 5/06/2017].

48 quotidiano ‘L’avanguardia’, Google Spain e Google Inc.. Il ricorrente lamentava il fatto che una volta ricercato il suo nome sul motore di ricerca Google, questo poneva tra i primi risultati due pagine del sito Web del giornale nelle quali venivano riportati due articoli, risalenti a 12 anni prima, in cui veniva segnalata una vendita all’incanto di immobili, derivante da un pignoramento dovuto ad una mancata corresponsione di crediti previdenziali, da parte del Costeja, alla Social Security106. Il ricorrente, dopo aver infruttuosamente avanzato le sue richieste alla redazione del quotidiano e a Google Spain, chiedeva che fosse imposto alla redazione giornalistica la soppressione o la rettifica del contenuto delle pagine web in cui compariva la procedura esecutiva a lui riferibile e, al tempo stesso, invocava la rimozione dalla SERP107 di Google dei link alle pagine web di cui sopra. Nel maggio del 2012 l’AEPD accoglieva parzialmente il reclamo proposto da Costeja108,

106 Trattasi dell’omologo spagnolo della nostrana INPS. L’iscrizione è

obbligatoria per ogni lavoratore e i contributi alla Social Security sono dovuti dal momento in cui si inizia un’attività lavorativa.

107 La locuzione inglese Search Engine Results Page (acronimo SERP) indica la

pagina dei risultati del motore di ricerca. Ogni qualvolta un utente effettua una ricerca con un motore, infatti, ottiene come risposta un elenco ordinato. Tale elenco può essere fornito sia dai motori di ricerca on- line (come Google o Yahoo!), sia da quelli offline (cataloghi di biblioteche, archivi, ecc.).

108 Si tenga presente che la Spagna si è mostrata, sin dall’inizio del nuovo secolo,

un Paese molto sensibile sul tema del diritto all’oblio. Nel 2011 nella Risoluzione del Direttore dell’AEPD R/00347/2011 del 23 febbraio questo ebbe così modo di esprimersi: “Nessun cittadino che non abbia la condizione di

personaggio pubblico, né sia oggetto di un fatto ‘noticiable’ con rilevanza pubblica deve rassegnarsi a sopportare che i suoi dati di carattere personale circolino in Rete, senza poter reagire né correggere l’inclusione illegittima degli stessi in un sistema di comunicazione universale come è Internet. Pertanto il

49 imponendo ai gestori di Google la rimozione dei dati indicizzati e i collegamenti alle pagine de L’avanguardia contestate, impedendo (o comunque limitando fortemente) così l’accesso alle informazioni personali riferibili al ricorrente. Google Inc. decise però di non ottemperare a quanto richiesto dal Garante nella sua decisione. Si oppose a quella che considerava una decisione illegittimamente censoria, adducendo come motivi della sua inadempienza la supposta inapplicabilità a Google Inc. della normativa iberica (ed europea in generale) in materia di privacy, in quanto l’attività di indicizzazione e trattamento dei dati personali, a suo avviso, sarebbe soggetta esclusivamente alla legge della California, avendo Google Inc. la propria sede legale a

Mountain View109. Della questione fu allora investito il Tribunale di Madrid (Audencia Nacional), di fronte al quale da una parte il Garante chiedeva il rispetto della tutela della privacy e del diritto all’oblio accordati a Costeja, mentre dall’altra Google rivendicava il proprio diritto alla libertà di informazione ed eccepiva un difetto di giurisdizione nei confronti delle autorità giurisdizionali

cittadino spagnolo i cui dati personali non sono di interesse pubblico deve godere di strumenti di reazione fondati sul diritto (come il diritto alla cancellazione di dati di carattere personale), che impediscano il mantenimento secolare ed universale in Rete della loro informazione di carattere personale”. La Ley Orgànica del 13 dicembre 1999, n. 15 (legge organica sulla protezione dei dati

personali), agli artt. 4 e 5 prevede che i dati personali debbano essere cancellati quando non siano più necessari agli scopi per i quali è avvenuta la raccolta o abbiano esaurito le finalità per cui sono stati raccolti. Cfr. SIANO M., Il diritto

all’oblio in Europa e il recente caso spagnolo, in PIZZETTI F., Il caso del diritto all’oblio, Giappichelli, 2013.

50 spagnole. L’Audencia Nacional, esaminata la questione110, sollevò un rinvio pregiudiziale vertente sull’interpretazione degli articoli 2, lettere b) e d), 4, paragrafo 1, lettere a) e c), 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE alla Corte di Giustizia della Comunità Europea (da qui in avanti abbreviato in CGCE)111, nella quale venivano sollevate tre essenziali questioni, così riassumibili:

a) L’attività svolta da Google ̵ consistente nel localizzare, memorizzare e indicizzare automaticamente (usando algoritmi e software che sondino le preferenze degli utenti) le informazioni disponibili sul Web ̵ può essere considerata, ex artt. 2 e 4 della direttiva 95/46/CE, un’attività di trattamento di dati personali? E, implicitamente, la direttiva europea sulla protezione dei dati personali è ad essa applicabile?

b) Può Google essere considerato titolare o responsabile (legal ground) del trattamento di cui sopra?

c) Il diritto ad essere dimenticati attiene ai risultati dei motori di ricerca (e non esclusivamente agli indirizzi URL che rimandano alle informazioni lesive di questo) e impone oneri di deindicizzazione in capo ai provider che offrono servizi di ricerca?

110 Cfr. Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Google Spain SL v. Agencia

Española de Protección de Datos (AEPD), numero di identificazione unico

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2.6.2 L’applicazione del diritto comunitario a Google: il criterio