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GLI STRUMENTI DI TUTELA 1 Premessa

2 Gli strumenti di tutela tradizional

2.2 Il procedimento civile in via ordinaria

È possibile adire l’autorità giudiziaria per la tutela del diritto all’oblio tramite ricorso ex art. 152 del d.lgs. 196/2003. Il tribunale può essere adito in prima istanza o in opposizione al provvedimento emesso dall’autorità garante per la protezione dei dati personali195.

L’art. 152 del codice della privacy così dispone:

«1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l’applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonché le controversie previste dall’articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all’autorità giudiziaria ordinaria

1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150»196.

194 Trib. Roma, 3 dicembre 2015, n. 23771, in Corr. giur., 2016, pp. 1074 e ss.. 195 L’art. 145 del codice della privacy sancisce l’alternatività dei mezzi di tutela:

« … Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra

le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto». Principio ribadito nel

Regolamento UE 679/2016 all’art. 81, co. 2 e 3.

196 Cfr. SANTANGELI F., Riordino e semplificazione dei procedimenti civili –

commentario al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, Giuffrè, 2012, pp.

102 Il Tribunale adito tramite ricorso decide in composizione monocratica e, qualora il ricorso sia proposto avverso un provvedimento del Garante, questo deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento (o del rigetto tacito), a pena di inammissibilità. Tale proposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento, resta ferma però la possibilità di concedere, su istanza di parte e dopo aver sentito le parti, la sospensione197 tramite ordinanza non impugnabile, qualora sussista il pericolo di un danno grave e irreparabile o ricorrano le gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione dell’istanza. Il rito applicabile ai ricorsi in materia di protezione dei dati personali, ed applicabile altresì al diritto all’oblio, è il c.d. rito del lavoro198. Si tratta di un rito

197 I poteri inibitori concessi al giudice dalla disciplina previgente erano più

ampi: questo poteva decretare non solo la sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato ma poteva anche emanare tutti i provvedimenti cautelari necessari con decreto motivato, reso inaudita altera parte, che poteva essere confermato, modificato o revocato con ordinanza a seguito di un’udienza fissabile entro 15 giorni.

198 Così stabilisce l’art. 10 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ̵ Delle controversie

in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali ̵:

«1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

103 speciale a cognizione piena caratterizzato da una spiccata concentrazione delle attività processuali e dalla maggiore snellezza nella fase istruttoria199. Nel processo scaturente da una opposizione alla decisione emessa dal Garante della privacy, questo non deve essere più, come avveniva in precedenza, necessariamente avvisato mediante notifica del ricorso; sarà dunque sufficiente la notifica da parte del ricorrente nei confronti del convenuto, ossia del titolare del trattamento200. La competenza è attribuita al giudice del luogo ove il titolare del trattamento risiede o, nel caso si tratti di una persona giuridica, ha sede legale o statuaria201. Il ricorrente è tenuto a comparire alla

4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

5. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio. 6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno».

Prima delle modifiche apportate dal c.d. ‘decreto sulla semplificazione dei riti’ del 2011, il rito applicabile alle controversie previste nell’art. 152 del codice era un rito sommario di cognizione disciplinato dall’art. 152 stesso, nei commi 2- 14, ora abrogati.

199 MARTINO R. – PANZAROLA A., Commentario alle riforme del processo civile.

Dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo, Giappichelli, 2013, pp. 133 e ss..

200 Resta ferma la possibilità per il Garante di intervenire in giudizio ai sensi

dell’art. 105 c.p.c. (Intervento volontario).

201 Si tratta di un profilo ampiamente dibattuto in dottrina. È stato rilevato in

dottrina l’appunto ̵ a parere di chi scrive debitamente fondato ̵ per cui, nella maggior parte, dei casi il titolare del trattamento appare come la ‘parte forte’

104 prima udienza, la sua assenza, non giustificata da un legittimo impedimento, comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo, ponendo a suo carico le spese giudiziali. Per quanto concerne la ripartizione dell’onere probatorio, incombe sul ricorrente la prova dei fatti posti a fondamento della propria pretesa e, ai fini risarcitori, in virtù del richiamo al disposto dell’art. 2050 c.c. operato dall’art. 15 del codice della privacy, vi è una presunzione di responsabilità in capo al titolare202, il quale può scagionarsi dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno o, nel caso del diritto all’oblio, dimostrando l’esistenza di uno o più ‘limiti’ citati nel precedente capitolo.

Sulla base della causa petendi e del petitum indicati nel ricorso il giudice potrà condannare il titolare soccombente ad una rimozione delle informazioni dal sito sorgente o dalla pagina di indicizzazione del motore di ricerca, nonché ad un risarcimento del danno prodottosi. Nel caso in cui il giudizio sia stata avviato in opposizione al provvedimento del Garante, il giudice è legittimato a annullare, modificare o revocare il provvedimento emesso dall’autorità amministrativa.

della controversia, essendo questo un professionista o il rappresentante di una impresa (spesso di rilevanti dimensioni). Sono stati avanzati in dottrina (TURRONI D., Del procedimento in camera di consiglio, in Il nuovo processo

societario, 2004, 803) dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione,

dovuti al contrasto con i principi del giusto processo sanciti dall’art. 111 Cost.. Una misura compromissoria potrebbe estendere le norme sulla competenza previste dal codice del consumo all’art. 63 (foro del consumatore), offrendo all’interessato le medesime garanzie riservate al consumatore (nei casi in cui il titolare sia un’impresa o un professionista).

202 ACCIAI R., Il diritto alla protezione dei dati personali, Maggioli Editore, 2004,

105 La sentenza di accoglimento o di rigetto emessa dal giudice monocratico non è appellabile; rimane tuttavia suscettibile di ricorso straordinario in Cassazione, ai sensi dell’art. 111, co. 7 della Costituzione203.