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GLI STRUMENTI DI TUTELA 1 Premessa

3 Le forme di tutela “alternative”

3.2 Gli strumenti tecnici per la deindicizzazione

L’attuale periodo storico è stato definito ‘quarta rivoluzione industriale’. Una rivoluzione che si fonda sull’analisi, lo sfruttamento e lo scambio di dati, e caratterizzata dall’ininterrotto sviluppo di tecnologie che combinano sfera fisica, morale e digitale229. La recente affermazione del diritto all’oblio digitale è da annoverarsi tra quelle ‘contromosse’ attuate dal sistema giuridico in risposta ad una nuova esigenza della persona, derivante dall’attività di collezione indiscriminata di dati di cui il

Web si nutre per aumentare il suo potenziale ed estendere i suoi

servizi. Internet rimane tuttavia una realtà dinamica, in perenne

228 WATERS R., Google’s Larry Page resists secrecy but accepts privacy concerns,

in Financial Times, 30 maggio 2014, disponibile in Internet all’indirizzo: https://www.ft.com/content/f3b127ea-e708-11e3-88be-

00144feabdc0?mhq5j=e1 [Consultato in data 30 giugno 2016].

229LETTIG D., La quarta rivoluzione industriale mette al centro i dati, in La

Stampa, 21 marzo 2013. Disponibile in Internet all’indirizzo:

http://www.lastampa.it/2017/03/21/tecnologia/idee/la-quarta-rivoluzione- industriale-mette-al-centro-i-dati-292k7YbaJ7uEOTpunRvB7N/pagina.html [Consultato in data 30 giugno 2017].

121 evoluzione, sempre pronto a fronteggiare gli ostacoli che gli si parano davanti, siano essi di natura informatica (virus, bug,

hacking) o di natura giuridica (leggi, provvedimenti

amministrativi). Più volte in giurisprudenza, Internet è stato descritto come un mare magnum di informazioni e contenuti. La metafora è assolutamente calzante. Internet è, infatti, appropriatamente assimilabile a un mare, le cui pericolose correnti possono però essere controllate dall’uomo attraverso l’innalzamento di adeguate opere di difesa e tramite la ricerca di tecnologie idonee ad arginarne gli insidiosi flutti. I sempre nuovi rischi non saranno sempre prontamente fronteggiabili, in quanto, riprendendo la similitudine geologica, le onde della Rete potranno, di tanto in tanto, arrivare a scavalcare quei moli e quelle barriere predisposte a tutela delle persone ma, in questa lotta contro le avversità che minacciano la società dell’informazione, proprio le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (c.d. ICT) possono dare una grande mano nella predisposizione di strumenti volti alla tutela della persona e della sua dignità.

A tal proposito, sul diritto all’oblio si registra un tentativo, effettuato da alcuni ricercatori tedeschi e neozelandesi, di limitare i tempi fisiologici necessari alla rimozione dei dati personali da Internet attraverso un software che permetta di automatizzare la ricerca degli URL contenenti i dati personali dell’interessato e l’invio della richiesta di deindicizzazione a Google. Oblivion (questo il nome del software) permette all’utente di trovare e catalogare i propri dati personali presenti in Internet, attraverso una ricerca testuale o per immagini230. Il software, una volta

230 La ricerca per immagini è uno strumento ormai ampiamente diffuso sul Web.

Google stesso offre, nel motore di ricerca Google Images, la funzione di ricerca tramite immagini.

122 immessi i parametri di ricerca, elaborerà quindi una lista di URL nei quali sono presenti i dati ricercati che, dopo una verifica da parte dell’interessato, invierà a Google per chiederne la deindicizzazione. I test effettuati hanno dimostrato come Oblivion sia in grado di gestire e inviare 278 richieste di rimozione al secondo. La decisione finale sulla rimozione resta in ogni caso in mano al personale amministrativo di Google Inc.. Le variabili, tra cui la difesa dell’interesse pubblico all’informazione, devono infatti essere valutate caso per caso e in maniera non automatizzata231. Al fine di limitare il numero di istanze avanzate a Google, i ricercatori di Oblivion stanno ricercando un algoritmo che, attraverso un’analisi semantica dell’articolo di interesse, possa verificare la natura del dato trattato così da effettuare una selezione a monte delle richieste da inviare.

La possibilità di superare totalmente l’elemento umano, trattandosi di questioni estremamente complesse, non risulta ancora ad oggi prospettabile (né, a parere di scrive, auspicabile). La tecnologia può e deve aiutare gli operatori del diritto a velocizzare alcuni processi e rendere più snelle le procedure e già molto in tal senso è stato fatto. Si pensi, ad esempio, alle innovazioni introdotte in ambito giudiziario col processo civile telematico232, alle procedure automatizzate attivate nei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni o allo sviluppo degli

smart contracts233. La tecnologia tuttavia non può sostituirsi

231 Aspetto questo specificato dalla Corte di giustizia della Comunità Europea

nella sentenza Google Spain v. AEPD e Gonzaléz.

232Cfr. NOVARIO F., Processo civile telematico: lineamenti pratici, Giappichelli,

2014.

233DI SABATO D., Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale,

123 all’uomo per la valutazione e la ponderazione degli interessi ascrivibili alla persona. Una ipotetica ‘tecnocrazia’, nella quale il potere, giudiziario o amministrativo, è delegato a delle macchine, non offre garanzie di equità, indipendenza e trasparenza analoghe a quelle esigibili agli organi pubblici aventi funzioni giurisdizionali o paragiurisdizionali.

Altro tema da affrontare è l’efficacia e l’efficienza degli strumenti tecnici a disposizione degli utenti per la rimozione dei propri dati dalle pagine dei motori di ricerca. Il problema della permanenza sul Web dei dati oggetto di deindicizzazione, anche dopo l’avvenuta rimozione dalla SERP, è un problema assolutamente concreto. Basti pensare che pochi mesi dopo l’avvio delle richieste di rimozione è apparso su Internet il sito

www.hiddenfromgoogle.com. In questo sito (che attualmente

risulta inaccessibile, ma funzioni analoghe sono svolte anche da altre pagine, quali ad es. aretheysafe.co.uk o forgett.me), creato da un programmatore del New Jersey, era possibile tenere traccia dei contenuti rimossi da Google in seguito alle richieste di deindicizzazione; veniva infatti fornito nella home page un elenco dettagliato degli URL oggetto di deindicizzazione234. Ciò dimostra come la cancellazione delle proprie tracce da Internet, nonostante le norme e le sentenze emesse, appaia molto complicata sul piano tecnico235. Di più, la richiesta di rimozione potrebbe creare il

234 SALARELLI A., Ancora sul diritto all’oblio: cosa cambia dopo la sentenza della

Corte di Giustizia Europea contro Google, cit., p. 155.

235«For any reasonable interpretation of the right to be forgotten, a purely

technical and comprehensive solution to enforce the right in the open Internet is generally impossible. An interdisciplinary approach is needed and policy makers should be aware of this fact». In questi termini si è espressa la European Agency for Network and Information Security (ENISA) nel rapporto The right to be forgotten – between expectations and practice, del 20 novembre 2012. Il testo

124 cosiddetto ‘effetto Streisand’, ossia provocare un risultato opposto rispetto a quello perseguito tramite la richiesta di rimozione, riaccendendo i riflettori dei media sulla notizia che si desiderava oscurare236.

integrale del rapporto è disponibile in Internet all’indirizzo: https://www.enisa.europa.eu/publications/the-right-to-be-

forgotten/at_download/fullReport [Consultato in data 29 giugno 2017].

236 L'effetto Streisand (in inglese Streisand effect) è un fenomeno mediatico per

il quale un tentativo di censurare o rimuovere un'informazione ne provoca, contrariamente alle attese, l'ampia pubblicizzazione. Si riporta un esempio di ‘effetto Streisand’ connesso al diritto all’oblio.

A giugno 2014, facendo seguito a un pronunciamento della Corte di giustizia dell’UE riguardo al cosiddetto ‘diritto all'oblio’, Google iniziò, su richiesta degli interessati, a vagliare le richieste di rimozione - dalle versioni nazionali europee del proprio motore di ricerca - di eventuali risultati che riconducessero a link giudicati pregiudizievoli del prestigio e dell'onorabilità delle parti richiedenti. Tra i collegamenti di cui si chiese la deindicizzazione figurava un articolo del 2007 del giornalista finanziario della BBC Robert Peston. In tale articolo Peston criticava in maniera molto decisa la gestione di Stanley O'Neal, all'epoca amministratore delegato della banca Merrill Lynch, nella vicenda nota come crisi dei subprime che portò l'istituto da O'Neal guidato sull'orlo della bancarotta e all'assorbimento da parte di Bank of America. Il 2 luglio 2014 la

BBC ricevette da Google una comunicazione che la pagina web dell'articolo di

Peston era stata rimossa dai risultati di ricerca delle versioni europee del motore (rendendolo quindi disponibile solo ai navigatori della versione internazionale); non essendo stato reso noto il nome del richiedente la deindicizzazione, è indeterminato se si trattasse dello stesso O'Neal oppure di qualche persona citata nei commenti all'articolo. La BBC criticò sia il pronunciamento della UE che la decisione di Google, a suo dire lesiva della libertà d'espressione e d'informazione, ma l'effetto di tale rimozione dai risultati di ricerca fu quello di rilanciare la notorietà dell'articolo, il cui link originale fu diffuso tramite numerosi messaggi su Twitter e ripreso da numerosissimi blog già entro un'ora dalla notizia pubblicata dalla BBC. [Fonte: Wikipedia].

125 Le procedure tecniche utilizzate maggiormente dai siti per rimuovere o deindicizzare un contenuto hanno visto coinvolti i file

robot.txt. Si tratta di un protocollo informatico utilizzato dai

programmatori per definire la visibilità dei contenuti nei motori di ricerca. Attraverso una convenzione tecnica denominata Robot

Exclusion Protocol (acronimo REP) è possibile intervenire per

modificare il robot.txt così da rendere la pagina Web non indicizzabile nelle varie SERP. Tale procedura presenta però dei limiti. Innanzitutto non consente la deindicizzazione di una pagina

Web in ragione di un determinato nominativo e quindi

indipendentemente dalle parole chiave con la quale la ricerca è effettuata. In secondo luogo le pagine contenenti i file robot.txt sono liberamente accessibili. È così possibile verificare gli interventi che il webmaster ha effettuato su di essi. Un esempio: è sufficiente digitare nella barra degli indirizzi di un qualunque

browser l’indirizzo http://www.repubblica.it/robots.txt per avere

un elenco degli articoli per i quali è stato disabilitato il robot.txt (non sono specificati i motivi per i quali si è avviato il REP, si presume in seguito ad una richiesta di deindicizzazione, ma la scelta potrebbe derivare da altre ragioni).

Gli esempi sopra riportati sono esplicativi di come sia indispensabile il perseguimento di una compartecipazione tra i rimedi di matrice giuridica e quelli tecnici per pervenire ad una tutela della persona piena ed efficace. Una regolamentazione puntuale di Internet, senza tenere conto degli strumenti tecnici a disposizione, è infatti irrealizzabile. Il Web, per le sue caratteristiche, mal si presta ad una normativa sui contenuti in esso consultabili, sui servizi usufruibili o sull’operato dei “tecnici” eccessivamente restrittiva. Ciò non vuol dire però che esso possa

126 essere lasciato ad una lex mercatoria non legittimata da alcun potere legislativo o che non si possa intervenire in maniera decisa per plasmare ad hoc il c.d. diritto di Internet. Per il futuro, anzi, si prospetta l’approntamento di una disciplina chiara ed esaustiva di un fenomeno di portata globale e fondamentale quale è Internet.

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CONCLUSIONI

Il diritto all’oblio appare oggi come un prisma dalle molte sfaccettature237. Se quello di poter essere, per così dire, "dimenticati" costituisce l'oggetto della richiesta stessa e l’ultimo obiettivo da perseguire, tale risultato è però conseguibile attraverso una irriducibile moltitudine di percorsi, affatto scevri da ostacoli.

Alla luce di quanto scritto, il diritto all’oblio si profila infatti come una questione ancora in divenire e destinata a mutare in base all'evoluzione tecnologica, alle reazioni ed esigenze individuali dei cittadini, agli aggiustamenti e ai contrappesi tra le istanze etiche e sociali avanzate dalle istituzioni e le strategie commerciali dei colossi dell'impresa digitale.

Il diritto deve necessariamente mostrarsi flessibile nella salvaguardia della personalità, in grado di adattarsi alle sempre nuove necessità di tutela che possono aprire nuovi ambiti di applicazione del diritto in oggetto. Così il diritto all’oblio, che nasce in ambito giornalistico come diritto alla non rievocazione di fatti remoti sui quali si è ormai sopito l’interesse pubblico, evolve successivamente in un diritto alla contestualizzazione delle notizie contenute negli archivi online, per poi nuovamente cambiare veste, su impulso giurisprudenziale, in un diritto alla deindicizzazione. Non si esclude dunque in futuro il sorgere di nuove forme applicative del diritto in questione, né nuove estensioni analogiche a fattispecie ancora da scoprire o da disciplinare.

237 La suggestione si deve a PIZZETTI F., Il prisma del diritto all’oblio, in Il caso

128 Questa eterogeneità dell’istituto si riflette anche sull’individuazione del contenuto del diritto, e ciò è desumibile dall’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale che si è avuto modo di descrivere nell’elaborato. In sintesi, sino agli ultimi anni del Novecento, la dottrina vedeva nella possibilità di relegare nell’ombra della memoria fatti risalenti nel tempo, una forma di tutela del diritto all’onore e alla reputazione del soggetto cui l’informazione si riferiva. In seguito il diritto all’oblio sarebbe stato descritto come frutto di una gemmazione del diritto alla privacy, affermatosi, nell’ultimo decennio, come diritto all’'autodeterminazione informativa’, il quale consente all’interessato uno stringente controllo sui propri dati personali, permettendo di richiederne la cancellazione qualora ne ricorrano le condizioni ovvero come uno strumento posto a tutela dell’identità personale, ossia il diritto a non veder travisato o alterato all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, etico, ideologico, professionale.

Risulta, a parere di chi scrive, estremamente limitativo considerare il diritto all’oblio quale mera appendice del diritto alla privacy o all’identità personale. La sua autonomia sul piano della tutela, oggi pienamente riconosciuta, va infatti ammessa anche sul piano ontologico. Il diritto all’oblio travalica il diritto alla privacy, ponendosi a difesa di beni superiori ̵ e di rango costituzionale ̵ quali la dignità, l’uguaglianza e lo sviluppo della persona umana. Il diritto all’oblio andrebbe quindi integralmente riconosciuto come fattispecie autonoma, seppur declinabile in più accezioni.

Così, nella nuova realtà sociale connotata dalla diffusione capillare di Internet (nuovo fondamentale strumento di propagazione dell’informazione), la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha offerto una ulteriore lettura del diritto all’oblio. Nella determinante decisione del 2014 (Google Spain SL, Google Inc. v

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Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González),

alla quale si è dedicata specifica attenzione viene infatti offerta la possibilità all’interessato di intervenire sulle pagine di indicizzazione dei motori di ricerca per escludere quei risultati, ottenuti da una ricerca a partire dai propri dati identificativi, che si presentano come obsoleti, inesatti o incompleti. La possibilità di agire sulle pagine di indicizzazione dei motori di ricerca ̵ c.d. ‘diritto alla deindicizzazione’ ̵ rivela dunque una nuova faccia del “prisma” di cui si è detto poco sopra, direttamente consequenziale al riconoscimento in capo ai motori di ricerca del ruolo di titolari del trattamento.

Nella definizione dei parametri applicabili nel fondamentale bilanciamento con il diritto alla libera manifestazione del pensiero si sono indubbiamente rivelate fondamentali le linee guida stilate dai Garanti europei riuniti nel Working Party ex article 29. La redazione di un “prontuario” ad uso delle autorità garanti nazionali, nel quale vengono elencati limiti e controlimiti all’oblio, risponde senza dubbio ad un’esigenza di omologazione comunitaria sul tema e di conformazione a criteri predeterminati. Nel recente regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, il diritto all’oblio ̵ espressamente richiamato in rubrica all’art. 17 ̵ si configura come un diritto alla cancellazione dei dati personali in forma rafforzata. Si prevede infatti l’obbligo per i titolari che hanno reso pubblici i dati dell’interessato, di informare della richiesta di cancellazione gli altri titolari che trattano i dati oggetto di rimozione. La particolare complessità del diritto all’oblio e le sue criticità non appaiano in via di definizione con l’introduzione del Regolamento UE 679/2016.

La questione più spinosa è certamente quella inerente la portata territoriale del diritto, il quale al momento risulta limitato al territorio europeo. Sulla questione è stata chiamata ad esprimersi

130 la CGCE, dalla quale ci si aspetta un intervento chiarificatore in materia. La soluzione del problema in realtà sembrerebbe chiamare in causa accordi internazionali di matrice politica (così come avvenuto per gli scambi transatlantici di dati personali a scopo commerciale) piuttosto che un intervento unilaterale da parte delle istituzioni europee.

Si auspica infine una modifica nella procedura di deindicizzazione che miri a coinvolgere, sin dal primo momento, soggetti pubblici, terzi e imparziali, nel processo di bilanciamento tra l’interesse del singolo a che le notizie che, per il trascorrere del tempo, risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati non rimangano facilmente accessibili tramite i motori di ricerca, e l’interesse pubblico ad una informazione completa ed esaustiva.

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