• Non ci sono risultati.

GLI STRUMENTI DI TUTELA 1 Premessa

2 Gli strumenti di tutela tradizional

2.3 La tutela amministrativa del Garante della privacy

Il modello di tutela elettivo per il diritto all’oblio è sicuramente il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali.

L’interessato prima di richiedere l’intervento del Garante deve avanzare un’istanza di cancellazione dei dati, ai sensi dell’art. 8, co. 1 del codice, direttamente al titolare del trattamento204 (in maniera gratuita205 e senza formalità di esercizio), il quale è tenuto a rispondere entro 15 giorni (30 se le operazioni necessarie per un riscontro sono particolarmente complesse), in forma scritta (anche attraverso strumenti elettronici), concisa, trasparente e intellegibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro, comprensibile anche da un minore qualora questi sia interessato al trattamento. Nell’ipotesi in cui non pervenga una risposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge ovvero questa non sia considerata soddisfacente dall’istante, egli può adire il Garante proponendo ricorso per far valere il diritto alla

203«Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,

pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge …».

204 Salvo i casi in cui il decorso del termine esponga taluno a un pregiudizio

imminente e irreparabile.

205 È prevista la possibilità che il titolare esiga un contributo economico

rapportato ai costi amministrativi sostenuti, nei casi in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive (soprattutto in relazione alla ripetitività di queste).

106 “cancellazione … dei propri dati trattati in violazione di legge

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati”206. I contenuti del ricorso sono elencati nell’art. 147, co. 1 e 2, del codice della privacy207. La fase istruttoria vera e propria è preceduta dallo svolgimento di una istruttoria preliminare, che si svolge in assenza di contraddittorio, volta ad una delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta. Qualora il Garante ravveda una presunta fondatezza del ricorso, provvede alla notifica del ricorso al titolare entro tre giorni, con invito ad esercitare la facoltà di adempiere spontaneamente alle pretese del

206 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 7, co. 3, lett. c).

207 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Art. 147 - Presentazione del ricorso:

«1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:

a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7; b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;

c) gli elementi posti a fondamento della domanda; d) il provvedimento richiesto al Garante;

e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.

2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:

a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

b) l'eventuale procura;

107 ricorrente.208 In caso di adesione spontanea è dichiarato il non luogo a provvedere. Viceversa si procede alla fase istruttoria nella quale il titolare, il responsabile e l’interessato hanno diritto di essere sentiti, presentare memorie o documenti. Nel disciplinare l’istruttoria, il legislatore ha voluto contemperare le esigenze di celerità e snellezza del procedimento con le garanzie offerte da una istruttoria piena e completa. Così, benché si debba rispettare il principio del contraddittorio nell’acquisizione della prova, questa non è soggetta a stringenti vincoli formali essendo ammesso l’utilizzo di prove atipiche o anche di mezzi di ricerca atipici della prova. Il Garante può predisporre, anche d’ufficio, una o più perizie alle quali possono presenziare le parti, personalmente o tramite rappresentante designato; può inoltre, ai sensi dell’art. 157, richiedere al titolare, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti209.

Al termine della fase istruttoria il Garante può scegliere tra: - Accogliere il ricorso nel merito: in tal caso ordina al

titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo e indica le misure idonee necessarie a tutela dei diritti dell’interessato, ponendo un

208Sul punto c’è da rilevare come, statisticamente, sempre più spesso i

quotidiani o i siti coinvolti in un procedimento amministrativo o giudiziario volto alla tutela del diritto all’oblio provvedono spontaneamente alla rimozione dei contenuti indicati dall’istante. Ciò per cercare di arginare le onerose richieste risarcitorie o le sanzioni in cui possono incorrere. Il timore di ripercussioni economiche sui (spesso fragili) bilanci dei media comportano questo atteggiamento “arrendevole”, il quale può risultare rischioso in termini di libertà di informazione.

209 L’art. 164 del codice della privacy punisce con una sanzione amministrativa

pecuniaria (da 4.000 a 24.000 euro) chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ex artt. 150, co. 2, e 157.

108 termine per la loro adozione. Il contenuto del provvedimento è quindi connotato da una forte flessibilità, correlata alla varietà delle misure che possono risultare necessarie per la soddisfazione del diritto vantato dal ricorrente.

- Rigettare il ricorso: in tal caso liquiderà le spese giudiziali a carico del ricorrente.

- Non pronunciarsi nei termini previsti dalla legge: la mancata pronuncia da parte del Garante, decorsi 60 giorni210 dalla presentazione, equivarrà ad un rigetto del ricorso (silenzio-rigetto).

- Emettere una decisione di mero rito: Es. pronuncia di non luogo a provvedere per spontanea adesione da parte del titolare; inammissibilità del ricorso dovuta alla riscontrata litispendenza davanti al tribunale; irregolarità dell’atto introduttivo non sanate.

Si rammenta, infine, l’impossibilità per il Garante di concedere il risarcimento del danno. Il risarcimento può infatti essere richiesto esclusivamente davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.