I LIMITI ALL’OBLIO
3.1 Libertà d’espressione e manifestazione del pensiero: il fondamentale bilanciamento costituzionale tra diritto
all’informazione e diritto all’oblio
Il diritto a che un evento del passato non venga rievocato, arrecando pregiudizio alla realtà identitaria acquisita dalla persona, incontra alcuni importanti limiti. Questi derivano da interessi antinomici garantiti da fonti di rango primario, primo fra tutti il diritto alla libera espressione e manifestazione del pensiero sancito dall’art. 21 della Costituzione.
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili”. Questi i primi tre commi dell’art. 21. In essi è sancito
un principio democratico fondamentale, in particolare per un Paese, quale fu il nostro, la cui storia è stata segnata da una dittatura liberticida e censoria quale fu quella esercitata dal regime fascista. Il diritto alla libera manifestazione del pensiero, ivi previsto, non va inteso esclusivamente quale tutela della facoltà di poter dire, scrivere o manifestare quel che si pensa; esso
80 garantisce altresì l’interesse della collettività ad un’informazione completa ed esaustiva attraverso, anche, il riconoscimento della libertà espressiva assicurata ai mezzi di informazione. Il diritto costituzionale sancito dall’art. 21 può assumere quindi varie ‘forme’: diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero ma anche diritto di cronaca, di critica, di satira, di libertà informativa (attiva e passiva), libertà di accesso ai mezzi di informazione tradizionali e a Internet160.
La previsione costituzionale, per quanto ampia, non integra tuttavia una tutela incondizionata ed illimitata. Alla libertà di manifestazione del pensiero sono posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume, dall’esistenza di interessi diversi, parimenti garantiti dalla Costituzione, nonché dall’esigenza di prevenire e far cessare turbamenti della sicurezza pubblica. Le varie sfere giuridiche, esistenti in ogni ordinamento moderno, devono necessariamente limitarsi reciprocamente così che queste possano coesistere nell’ordinata convivenza civile. Un contemperamento tra diritti costituzionalmente stabiliti è dunque fisiologico in ogni sistema giuridico161. Così il diritto all’oblio e le libertà costituzionali sancite dall’art. 21 (che per comodità si riassumono in ‘diritto alla libera manifestazione del pensiero’) si
160 PASSAGLIA P., Internet nella Costituzione Italiana: considerazioni
introduttive, in PASSAGLIA P. – NISTICO’ M. (a cura di), Internet e Costituzione,
Giappichelli, 2014, pp. 13 e ss..
161 Cfr. I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale -
Relazione predisposta in occasione dell’incontro della delegazione della Corte costituzionale con il Tribunale costituzionale della Repubblica di Polonia.
Varsavia, 30 marzo 2013. Disponibile in Internet all’indirizzo www.cortecostituzionale.it%2Fdocumenti%2Fconvegni_seminari%2FSTU185 _principi.pdf&usg=AFQjCNHpncacy2cXIZU85q2jPO_x7cC6Aw&sig2=PNN9d7x 53p0id09MflgHJw [consultato in data 18 giugno 2017].
81 pongono come limite l’uno rispetto all’altro. Il diritto all’oblio, d’altronde, come si è avuto modo di dire, sorge, in ambito giurisprudenziale, proprio quale limite alla cronaca giornalistica, per poi estendersi alla società dell’informazione digitalizzata. Il contemperamento fra i due diritti offre alla collettività la garanzia di poter essere edotta in maniera tempestiva, completa e veritiera sui fatti di interesse pubblico, ma una volta che del fatto il pubblico sia stato informato con completezza e sia dunque stato soddisfatto l’interesse pubblico all’informazione, allora la notizia (intesa come fatto di interesse pubblico) cessa di esistere. Deriva da ciò la perdita della originale legittimità del trattamento dei dati riguardanti i soggetti coinvolti, i quali hanno il potere di farli rientrare nella loro sfera di riservatezza. È in questo contesto che sorge per l’interessato il diritto a mantenere i dati che lo riguardano nell’ombra della memoria collettiva.
Come accennato supra, esistono dunque degli interessi tutelati dalla Costituzione che si pongono come antinomici rispetto alla libertà di informare ed essere informati. Condizione necessaria, affinché questi diritti possano arginare le libertà sancite dall’art. 21, è che anche questi vantino il rango di interessi costituzionalmente garantiti. Si pone dunque la questione di individuare quali siano le coperture costituzionali di cui gode il diritto all’oblio, così da poterlo porre nel novero di quei diritti arginabili la libertà di espressione e manifestazione del pensiero. Qualora si considerasse, così come avvenuto in passato162, il diritto all’oblio quale mera specificazione del diritto alla privacy, allora potrebbero essere estese, al diritto in parola, le garanzie costituzionali riconosciute nel corso degli anni dal nostro giudice
162 Trib. Roma, 15 maggio 1995, in Dir. inf., 1996, p. 422 e ss.; Cass., 9 aprile
82 delle leggi e (in ambito interpretativo) dalla Corte di Cassazione163. Così facendo si estenderebbe analogicamente al diritto all’oblio la natura di diritto fondamentale ̵ sancito dal combinato disposto degli artt. 2, 13, 15 e 21 della Carta ̵ così come riconosciuto al diritto alla riservatezza. Abbiamo però visto che il diritto all’oblio travalica il diritto alla riservatezza, ponendosi anche come scudo a protezione di altri diritti di rango primario, quale quello all’identità personale e alla dignità umana. La tutela della dignità dell’uomo passa infatti (anche) attraverso il diritto all’oblio, il quale si pone da ostacolo al travisamento dell’immagine sociale di un soggetto, evitando che la vita passata costituisca un perenne ingombro alla vita presente, impedendo il pieno sviluppo della persona164. Istituti giuridici quali identità, riserbo, libero sviluppo della persona, si presentano intimamente connessi l’uno con l’altro. Una complementarietà talmente forte da non poter scindere l’uno dall’altro. Essi concernono quei diritti inviolabili, propri della persona umana, che parte della dottrina fa univocamente discendere dalla dignità165, vista, più che diritto
163 Cass., 18 ottobre 1984, n. 5259, in Giust. civ., 1984, p. 2941 e ss..
164FROSINI T.E., Il diritto all’oblio e la libertà informatica, in Dir. inf., 2012, p. 95. 165In tal senso: RIPEPE E., Sulla dignità umana e altre cose, cit., p. 24; In senso
contrario: RODOTÀ S., Antropologia dell’homo dignus, in civilistica.com. Così l’autore: «La dignità non è un diritto fondamentale tra gli altri, né una
supernorma. Seguendo la storia della sua vicenda giuridica, ci avvediamo che essa è venuta ad integrare principi fondamentali già consolidati – libertà, eguaglianza, solidarietà –, facendo corpo con essi e imponendone una reinterpretazione in una logica di indivisibilità. La ricostruzione complessiva di un sistema esige che se ne colgano le dinamiche, le modalità attraverso le quali ciascuna componente ridefinisce tutte le altre, dando a ciascuna nuova forza e legami più solidi con la società. L’homo dignus non si affida ad un principio che sovrasta libertà, eguaglianza, fraternità e così, in qualche modo, le ridimensiona. Dall’intrecciarsi continuo di questi principi tutti fondativi, dal loro reciproco
83 fondamentale, quale principio supremo, prerogativa fondamentale dell'uomo, prevalente su qualunque altra finalità politica o giuridica perseguita dall’ordinamento. I contenuti che il diritto deve avere per risultare in armonia col principio di dignità umana sono da commisurare a quelle che sono considerate le prerogative insopprimibili dell'uomo, nella cultura e nel tempo di cui quel diritto è espressione166. Questa descritta superiorità assiologica non comporta una automatica prevalenza del principio suddetto laddove questo intersechi il suo raggio d’azione con quello delle libertà fondamentali previste dalla nostra Carta Costituzionale e ribadite nelle fonti sovranazionali (Carta di Nizza e Dichiarazione dei diritti dell’uomo in primis). Il contemperamento giurisprudenziale dei vari diritti, volto alla conciliazione dei principi confliggenti167, è da considerarsi ‘mobile’, instabile, legato a quei fattori (tempo, interesse pubblico, natura della notizia, soggetti coinvolti) valutabili di volta in volta per il riconoscimento del diritto all’oblio.
3.2 Conservazione della memoria storica e diritto ad essere