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Il diritto di comprendere cosa accade nel procedimento La direttiva

Sezione I: Lo statuto internazionale della vittima del reato

5. La decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel

5.4 Il diritto di comprendere cosa accade nel procedimento La direttiva

procedimenti penali

Ai sensi dell’art. 5 della decisione quadro, gli Stati membri hanno l’onere di adottare le misure necessarie per ridurre le difficoltà inerenti alla comunicazione che la vittima può incontrare, analogamente a quanto accade per l’imputato.

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La norma rinvia alle singole legislazioni nazionali, sulle quali influiranno i principi sanciti dalla più recente direttiva 2010/64/UE sul diritto (degli indagati/imputati) all’interpretazione e traduzione nei procedimenti penali61.

Essa prevede alcuni obblighi a carico degli Stati membri. In primo luogo, è necessario introdurre procedure o meccanismi per accertare se gli indagati o gli imputati comprendono la lingua del procedimento penale e se hanno bisogno dell’assistenza di un interprete (art. 2, paragrafo 4). Occorre assicurare che gli indagati o gli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione siano assistiti senza indugio da un interprete nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari (art. 2, paragrafo 1). Se necessario per tutelare l’equità, gli Stati membri devono assicurare che l’interpretazione sia disponibile per le comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un’altra istanza procedurale (art. 2, paragrafo 2). Gli Stati membri devono, inoltre, garantire che, secondo le procedure della legislazione nazionale, gli indagati o gli imputati abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l’interpretazione e, nel caso in cui l’interpretazione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità dell’interpretazione in quanto insufficiente a tutelare l’equità del procedimento (art. 2, paragrafo 4). Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo, inoltre, occorre garantire che le autorità competenti forniscano l’assistenza di un interprete alle persone soggette a tale

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procedimento che non parlino o non comprendano la lingua in cui esso si svolge (art. 2, paragrafo 7).

Per quanto riguarda il diritto alla traduzione gli Stati membri devono assicurare che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento (art. 3, paragrafo 1). Tra i documenti fondamentali rientrano le decisioni che privano una persona della propria libertà, gli atti contenenti i capi di imputazione e le sentenze (art. 3, paragrafo 2). Le autorità competenti possono decidere sul carattere fondamentale di ulteriori documenti, e anche gli indagati e gli imputati, ovvero i loro avvocati, possono presentare una domanda motivata a tal fine (art. 3, paragrafo 3). Non è necessario tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico (art. 3, paragrafo 4); tuttavia, gli Stati membri devono assicurare che, secondo le procedure della legislazione nazionale, tali soggetti abbiano il diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l’interpretazione di documenti o di passaggi degli stessi e, nel caso in cui una traduzione sia stata fornita, abbiano la possibilità di contestare la qualità della traduzione in quanto non sufficiente a tutelare l’equità del procedimento (art. 3, paragrafo 5). Allo stesso modo, nell’ambito del procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo, lo Stato membro di esecuzione deve assicurare che le proprie autorità competenti forniscano la traduzione scritta del mandato d’arresto europeo a chiunque non comprenda la lingua in cui il mandato è redatto (art. 3, paragrafo 6). La direttiva prescrive, inoltre, che qualsiasi rinuncia al diritto alla traduzione dei documenti è soggetta alle condizioni che gli indagati o gli imputati abbiano beneficiato di una previa consulenza legale o siano venuti in altro modo

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pienamente a conoscenza delle conseguenze di tale rinuncia e che la stessa sia inequivocabile e volontaria (art. 3, paragrafo 8)62.

Gli Stati membri devono adottare misure idonee a garantire che la qualità dell’interpretazione e la traduzione siano idonee a tutelare l’equità del procedimento; in particolare, devono istituire uno o più registri di traduttori o interpreti qualificati ed assicurare che essi osservino, nello svolgimento del loro incarico, il dovere di riservatezza (art. 5). I costi dell’interpretazione e della traduzione derivanti dagli obblighi prescritti dalla direttiva sono a carico degli Stati membri, indipendentemente dall’esito del procedimento (art. 4). Occorre, inoltre, assicurare che lo svolgimento dell’attività di interpretazione o traduzione in conformità alla direttiva risulti da apposita verbalizzazione (art. 7)63.

L’adozione di norme volte trasporre tali precetti negli ordinamenti giuridici dei Paesi membri è senza dubbio in grado di influire anche sulla posizione della persona offesa dal reato: infatti, nella misura in cui le legislazioni nazionali saranno rispettose degli obblighi prescritti dalla menzionata direttiva, le garanzie che essa offre agli imputati/indagati dovranno essere fornite in misura corrispondente anche alle vittime64.