Capitolo I: “La vittima del reato, questa dimenticata”
5. La vittima nel sistema della Scuola Positiva Il risarcimento del danno da
A tale impostazione si contrappongono i dettami della scuola positiva, la quale assume una posizione molto più dettagliata e costruttiva con riferimento al ruolo della vittima. Si ricordi, in proposito, l’insegnamento di Ferri, che della vittima scrive come terzo protagonista (accanto allo Stato e all’imputato) nella
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
QB!
giustizia penale42: «La vittima del reato è un protagonista del processo penale, e
dev’essere messa in prima linea nelle preoccupazioni giuridiche e morali della giustizia (…) sicché nel processo deve avere altrettante garanzie quante ne ha e ne deve avere il giudicabile». In questi termini Enrico Ferri si faceva interprete delle istanze vittimo-centriche43.
Il crimine, secondo tale nuova prospettiva, si presenta non più come un ente giuridico, ma finalmente come un fenomeno umano, che viene letto e decifrato polarizzandosi esclusivamente sul soggetto attivo. Gli studi criminologici si concentrano, pertanto, sulla ricerca di un nesso eziologico tra l’azione criminale e un quid riconducibile all’individuo e alla sfera psico-sociale a lui propria, in sintonia con il substrato filosofico-culturale di tipo determinista proprio della scuola positiva nel suo complesso.
Si assiste, pertanto, ad un recupero del ruolo della vittima sotto diverse prospettive. Ferri e Garofalo cominciano a dare rilievo alla tutela dell’offeso in due direzioni: innanzi tutto, si inizia a parlare del risarcimento del danno da parte dello Stato44; si fa strada, in secondo luogo, la concezione deterministica
propria della scuola positiva, nell’ottica della considerazione della vittima come possibile “concausa” del verificarsi del reato.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, la scuola positiva considera la vittima come elemento imprescindibile nella genesi e nella realizzazione del reato45.
Tuttavia, l’offeso è sempre preso in considerazione non tanto come soggetto a sé stante, quanto in relazione al delinquente.
Per quanto riguarda il primo profilo, si ravvisa invece un ritorno sul panorama normativo di tematiche già affrontate per la prima volta in Italia due secoli prima. Il riferimento è al Codice Leopoldino del 1786 e al Codice penale del Regno delle Due Sicilie del 1819: molte delle indicazioni espresse sul punto
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Q"!XC! W'**+@! A+."+)+6"%& .*"$"-%)(@! E+42-,@! $JKB@! )27C! QL$CM! XC! W'**+@! <*"-."/"& '"& '"*"##+& .*"$"-%)(@! 5,*+-,@! $J"O@!)27C!AO$C!
QK!VC!5*2-=T+-2@!0%!3"##"$%&'()&*(%#+&-()&/*+.(55+&/(-%)(@!+-!@%55%2"+-(&/(-%)(@!"B$B@!-C!$$@!)27C!QBA$C! QQ!D04!1'/2@!=;*C!EC!P+(2-+@!8-&-1+3+&#*%61%*'+&/(*&)%&5".1*(22%&5+."%)(@!+-!>>CFFC@!!"##"$(&'()&'()"##+&(& 5+)"'%*"(#H& 5+."%)(@! E+42-,@! $J#A@! )277C! Q! ((CM! FC! V*'6+@! :"5%*."$(-#+& '("& '%--"& '%& *(%#+& (& )%3+*+& /(-"#(-2"%*"+@!+-!:"3"5#%&"#%)"%-%&'"&'"*"##+&(&/*+.('1*%&/(-%)(@!$J#A@!)277C!AA!((C!
Q$!
da questi due testi normativi sono state riprese ed approfondite proprio dai teorici della scuola positiva46.
In particolare, il risarcimento dei danni derivanti dal reato diviene «una funzione sociale spettante allo Stato nell’interesse diretto del privato offeso, ma anche nell’interesse indiretto e non meno efficace della difesa sociale». Sorge l’idea che il soggetto, come deve essere sempre responsabile del delitto, quando ne è l’autore, così deve sempre essere indennizzato, quando ne è la vittima47.
Il documento più maturo e importante della scuola positiva sul risarcimento del danno da reato è costituito dal Progetto preliminare di “Codice Penale Italiano per i delitti” che reca l’impronta del presidente della Commissione, Enrico Ferri. Infatti, come si desume dalla relazione redatta da quest’ultimo, «una delle proposte su cui la scuola italiana di sociologia criminale ha più insistito fin dai suoi primordi è stata ed è la protezione efficace che lo Stato deve alle vittime del delitto. E poiché il delitto avvenuto non può purtroppo essere annullato, il risarcimento del danno da esso prodotto è l’unico rimedio che lo Stato possa attuare a diretta tutela dell’offeso»48.
Ricordato il pensiero positivistico, e riconosciutogli tutti i meriti per i suoi accenti innovatori, va altresì sottolineato come, in realtà, la linea sistematica di fondo, in tale ricostruzione, finisca per ricondurre il problema del risarcimento non tanto alla prospettiva della vittima concreta, quanto all’ambito della lotta contro il delitto. L’indennizzo alle vittime del reato è, in effetti, svincolato da ogni possibile posizione contraria dello stesso danneggiato, e deve essere comunque assicurato dallo Stato. Nel caso in cui il soggetto attivo sia insolvibile, posta l’ineluttabilità del risarcimento, questi dovrà ulteriormente “pagare” con il sacrificio della propria libertà.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
QL!<C! V2*,;24,@! :"/%*%2"+-(& %))%& 3"##"$%& '()& '()"##+@! 5,*+-,@! $OO#@! )277C! FIINIHM! XC! W'**+@! A+."+)+6"%& .*"$"-%)(@! E+42-,@! $OJ"@! )277C! QA#! ((CM! >C! D2-1,*,@! J)! *"5%*."$(-#+& '()& '%--+& -()& 5"5#($%& =(**"%-+@! +-! >>CFFC@!,-*".+&X(**"&$%(5#*+&'())%&5."(-2%&.*"$"-+)+6".%@!E+42-,@!$JQ$@!)277C!$BQ!((C!
Q#!<C! V2*,;24,@! :"/%*%2"+-(& %))(& 3"##"$(& '()& '()"##+@! 5,*+-,@! $OO#M! XC! W'**+@! :()%2"+-(& 51)& <*+6(##+& /*()"$"-%*(& '"& .+'".(! /(-%)(& "#%)"%-+& /(*& "& '()"##"@! +-! ;//(-'".(& %"! <*"-."/"& '"& '"*"##+& .*"$"-%)(@! 5,*+-,@! $J"O@!)27C!#K"C!!!
QO!XC!W'**+@!:()%2"+-(&51)&<*+6(##+&/*()"$"-%*(&'"&.+'".(&/(-%)(&"#%)"%-+&/(*&"&'()"##"@!+-!;//(-'".(&%&<*"-."/"& '"&'"*"##+&.*"$"-%)(@!5,*+-,@!$J"O@!)27C!#K"C!
Q"!
In tal modo, si instaura un «parallelismo quasi perfetto tra necessità della pena e necessità del risarcimento: quest’ultimo, imponendo la coercizione del condannato al lavoro, si pone sullo stesso piano della prima, rafforzandone l’efficacia deterrente»49. Il risarcimento, così, più che un mezzo riparatorio a
favore della vittima, diventa uno strumento repressivo nei confronti del reo. L’interesse per la vittima è coerentemente inserito all’interno della ricerca di una nuova misura di difesa della società dal delitto a fronte dell’avvertita attenuazione dell’afflittività della pena. Non bisogna, infatti, dimenticare che la difesa sociale ha per obiettivo primario l’organizzazione della reazione anti criminale, ed il suo programma tende ad una neutralizzazione del soggetto pericoloso proprio allo scopo di tutelare le vittime potenziali, trascurando così le esigenze reali della vittima (come del resto accadeva nel sistema classico, anche se per ragioni completamente diverse).
Ciò spiega come mai lo studio della vittima, nella scuola positiva, si sia arrestato alla sola dimensione dell’indennizzo dovuto dallo Stato, senza prendere in considerazione anche le altre ipotesi di risarcimento, così come è invece avvenuto in tempi recenti.
Risulta, quindi, evidente come la soluzione proposta dai positivisti dia vita ad una misura di carattere sostanzialmente repressivo, che non ha niente a che vedere con la riparazione pubblica del danno da reato di moderna estrazione anglosassone50 la quale, pur comprendendo anche un carattere sanzionatorio
(cioè di controllo sociale), non si traduce in una intensificazione del carico di afflittività per l’autore.
La scuola positiva ha avuto il merito di portare “alla ribalta” la vittima del reato, ma rimanendo all’interno di un sistema incentrato sulla difesa sociale in senso repressivo, ed inserito in un contesto deterministico51. Ad ogni modo, il
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
QK!
suo programma ha certamente influenzato alcune scelte legislative: si pensi all’art. 190 del codice di procedura penale del 1913, che sancisce per il giudice l’obbligo di accertare il danno prodotto dal reato anche in assenza di costituzione di parte civile 52 . Tale norma ha, tuttavia, trovato scarsa
applicazione, probabilmente a causa del dominio esercitato dai postulati della scuola classica.