• Non ci sono risultati.

Le Raccomandazioni n R(85)11 sulla posizione della vittima nel

Sezione I: Lo statuto internazionale della vittima del reato

3. La vittima nelle fonti del Consiglio d’Europa

3.1 Le Raccomandazioni n R(85)11 sulla posizione della vittima nel

sull’assistenza alle vittime e prevenzione della vittimizzazione

Importanti passi in vista della creazione di uno “statuto” della vittima si rinvengono nella Raccomandazione n. R(85)11 sulla “Posizione della vittima nel quadro del diritto penale e della procedura penale”6, adottata dal Comitato dei

Ministri del Consiglio d’Europa nella riunione del 28 giugno 1985.

Con tale provvedimento vengono sinteticamente fissati i diritti minimi da garantire alle vittime di reati in ogni fase del procedimento penale, non solo sotto il profilo risarcitorio, ma innanzi tutto in tema di assistenza, informazione, tutela della riservatezza, nella acquisita consapevolezza che il processo può cagionare fenomeni di vittimizzazione secondaria.

Nel preambolo si legge che il sistema della giustizia penale appare tradizionalmente imperniato sul rapporto esistente tra il reo e lo Stato, titolare dell’amministrazione della giustizia penale (e, in genere, del promovimento dell’azione penale). Per contro, deplorevolmente e paradossalmente, viene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

">!

trascurata la figura della vittima, la cui tutela dovrebbe costituire uno dei principali fini cui tendere.

La vittima assume rilevanza all’interno del procedimento penale prevalentemente qualora assume la veste di testimone. Passano del tutto inosservati i danni fisici, psichici, patrimoniali e sociali da essa subiti in occasione del reato; non vengono tenuti nel giusto conto le sue necessità ed i suoi interessi; le viene attribuita la possibilità di ottenere il risarcimento del danno solo con metodi assolutamente inidonei, inefficaci ed anacronistici, che molto spesso non conducono ad alcun esito risarcitorio o, nella migliore delle ipotesi, lo determinano solo a distanza di molti anni7.

In virtù di tali considerazioni, il Consiglio d’Europa invita gli Stati membri a rivedere le loro legislazioni, specie nell’ambito processuale, onde assicurare la tutela dei diritti fondamentali della vittima.

Per quanto concerne gli atti di polizia giudiziaria, i funzionari inquirenti devono trattare le vittime in modo comprensivo e rassicurante, avendo cura di renderle edotte circa i loro diritti ad ottenere assistenza legale e sociale, nonché un congruo risarcimento dei danni subiti, ed informandole adeguatamente in ordine agli sviluppi dell’eventuale indagine.

Dal punto di vista del promovimento dell’azione penale, è opportuno fare uso con estrema cautela dell’istituto dell’archiviazione, assicurando alla vittima di impugnare una simile decisione dinanzi ad un giudice. Tale questione è più grave e complessa in quei Paesi che non adottano il principio di legalità e di obbligatorietà dell’azione penale, assegnando ad una pronuncia discrezionale dell’autorità giudiziaria la decisione in ordine alla instaurazione del processo.

Qualora sia necessario procedere ad interrogatorio della vittima, vanno tenuti in debito conto la sua personalità, la sua dignità e i suoi diritti, evitando il ricorso ad atteggiamenti aggressivi (tesi evidentemente a raccogliere la maggiore quantità possibile di materiale istruttorio dalla deposizione della

K! ;9;9! B+(('(,MH9! Q)-+%*)=! !"# )*$$*+"# ,&'# 8*8$&+"# *$"'*",.# (&''"# 4*%8$*9*"# 0&,"'&M# A,# "00/.22*.# 2/*+*,.'.4*2.=!P,0+/,=!#II@=!-,59!#:K9

"I!

parte lesa), specie nei casi in cui la vittima appare vulnerabile o indifesa (si pensi a bambini, anziani, vittime di reati sessuali o atti terroristici).

Il risarcimento del danno subito deve essere corrisposto automaticamente, e non all’esito di un procedimento lungo ed esoso. Nella fase esecutiva, al risarcimento del danno in favore della vittima va riconosciuta assoluta priorità rispetto a qualsiasi altra sanzione pecuniaria imposta al reo.

Alla vittima, inoltre, devono essere garantiti poteri di impugnazione, nonché una assoluta tutela della sfera di riservatezza, preservandola da iniziative scorrette o scandalistiche della stampa ed evitando la pubblicità nociva connessa allo strepitus fori. A tal fine, occorre valutare caso per caso l’opportunità di celebrare il dibattimento in pubblica udienza o a porte chiuse, nonché di limitare la divulgazione di dati o nominativi relativi a determinati procedimenti.

La Raccomandazione, infine, stante la frequenza di ritorsioni o vendette in danno delle vittime che assumono lo status di testimoni e delle loro famiglie (il riferimento va soprattutto ai casi di reati commessi dalla criminalità organizzata), si preoccupa di affermare l’opportunità di forme di vigilanza ad

hoc, nonché di sussidi economici. Ove tale rischio si traduca, poi, in precise

minacce, sarà possibile ricorrere al rimedio della custodia cautelare o ad altre misure a carico del delinquente o dei suoi complici.

La Raccomandazione si chiude con l’invito, rivolto agli Stati membri, di concentrarsi sulle procedure extra-penali di mediazione e conciliazione tra vittime e reo, che talvolta si presentano vantaggiose rispetto al procedimento giudiziario.

Con la Raccomandazione n. R(87)218, adottata dal Comitato dei Ministri il 17

settembre 1987, il Consiglio d’Europa ha completato in maniera organica il proprio quadro operativo di tutela della vittima. Il provvedimento, infatti, non si limita ad analizzare la tematica esclusivamente dal punto di vista del diritto e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

K@!

della procedura penale, evidenziando che tali prospettive non esauriscono le problematiche relative alla vittimizzazione. Si pone, al contrario, l’accento sulle misure di assistenza, da organizzare all’esito di un “censimento” delle vittime e di una loro classificazione in categorie omogenee.

La vittima ha, nell’immediatezza della commissione del fatto, un bisogno di aiuto medico e psicologico, nonché di solidarietà sociale, al fine di ristabilire la propria integrità psico-fisica, compromessa dal trauma emotivo e dalla stigmatizzazione sociale cagionati dal fatto criminoso, cui si aggiunge il rischio di eventuali vendette della criminalità. Tutto ciò vale a riconoscerle un trattamento, nel corso del processo, sensibile alle problematiche di cui è portatrice. A tal fine, si auspicano un coordinamento tra strutture pubbliche e private, nonché la creazione di nuovi organismi e centri di assistenza alle vittime ad alta specializzazione. In tal modo, si dovrebbe giungere a costituire delle vere e proprie organizzazioni per la promozione degli interessi della vittima a livello nazionale.

Il Consiglio d’Europa raccomanda, infine, agli Stati membri di adottare una politica di sviluppo sociale particolarmente attenta ai gruppi devianti e criminogeni da un lato, e a quelli maggiormente esposti alla vittimizzazione dall’altro. Il quadro di tutela della vittima elaborato dal Consiglio d’Europa si conclude, ancora una volta, con l’incoraggiamento verso forme di mediazione tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato.

A tal proposito, va ricordata la Raccomandazione n. (06) 8 in tema di “Assistenza alle vittime del crimine”, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 14 giugno 2006 (la quale è destinata a sostituire la citata Raccomandazione n. (87) 21). Tale provvedimento ha l’obiettivo di promuovere e migliorare l’aiuto alle vittime, per facilitare l’accesso alla giustizia ed evitare che esse debbano subire ulteriori pregiudizi a causa delle procedure a cui sono sottoposte.

K#!

3.2 I riflessi della giurisprudenza di Strasburgo sulla “vittima”/“persona