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Disciplina dell’Albergo diffuso in Friuli Venezia Giulia

~ 75 ~ PARTE SECONDA

2. La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione del sistema turistico regionale, provvede al coordinamento tra gli enti del settore, sostiene lo sviluppo

4.6 Disciplina dell’Albergo diffuso in Friuli Venezia Giulia

Essendo la ricettività un settore la cui normativa ha un carattere prevalentemente regionale, ogni Regione presenta la propria descrizione di albergo diffuso e specifici requisiti di classificazione e funzionamento.

Come già visto in precedenza, per quando riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia il riferimento specifico per l’albergo diffuso è agli artt. 64 e 65 della legge regionale 2/2002, in cui troviamo le descrizioni delle strutture ricettive, in particolare:

Titolo IV Strutture ricettive turistiche – Capo II Strutture ricettive alberghiere Art. 64: 1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al

pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati, ed eventualmente vitto e servizi accessori.

2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, alberghi diffusi e country house - residenze rurali.

3. Gli alberghi sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.

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4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.

5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.

6. Le residenze turistico alberghiere sono costituite esclusivamente o in prevalenza da unità abitative.

7. Gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento.

7 bis. Le country house - residenze rurali sono esercizi alberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, da un numero minimo di quattordici a un massimo di ventiquattro posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.

Art. 65: 1. Le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5 e 6, sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle rispettivamente da uno a cinque, se trattasi di alberghi, motel, o villaggio albergo, e da due a quattro se trattasi di residenze turistico alberghiere. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati nell'allegato "A", facente parte integrante della presente legge.

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2. Gli alberghi diffusi sono classificati dai Comuni sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più comuni, dal Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento. I requisiti minimi ai fini della classificazione sono fissati con apposito regolamento comunale. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative devono essere ubicate solo nei comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento dell'albergo diffuso.

Art. 66: 1. Nelle strutture previste dall'articolo 64, commi 3, 4 e 6, l'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi generali, anche in dipendenze.

2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi purché posti nelle immediate vicinanze di quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dallo stesso immobile, quando a esse si accede da un diverso ingresso. 3. Le dipendenze sono classificate in una classe inferiore rispetto a quella della sede principale; possono tuttavia essere classificate nella stessa classe, qualora possiedano i requisiti di quella immediatamente superiore.

La norma della Regione Friuli Venezia Giulia presenta delle similitudini per quanto riguarda la fornitura di alloggio ed eventualmente vitto o altri servizi accessori rispetto alle altre norme regionali italiane, mentre per altri aspetti presenta delle caratteristiche che la contraddistinguono (Santoro, 2011):

- non richiede la specifica localizzazione in centro storico delle strutture, come invece viene segnalato per Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria;

- non vengono indicati limiti di distanza tra le strutture e le abitazioni, sottolineando solamente che devono essere situate in quei Comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l’ufficio in cui si offre il servizio di ricevimento e di accoglienza, mentre, ad esempio, Calabria, Lombardia, Marche, Lazio e Sardegna specificano che le abitazioni non possono essere collocate oltre una certa distanza, che varia dai 200mt ai 400mt a seconda della Regione;

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- è considerata una struttura ricettiva alberghiera, al contrario, ad esempio, del Lazio per il quale è considerato una struttura extra-alberghiera, e della Basilicata, in cui è classificato tra le “altre strutture ricettive”.

Per garantire il coordinamento tra i diversi operatori coinvolti, il Friuli Venezia Giulia ha adottato un approccio di collaborazione con il Club di prodotto degli Alberghi Diffusi: tale strumento consente di sviluppare un circuito in cui diffondere delle strategie di marketing aziendali e regionali definite per gli alberghi diffusi, e dirigere in ottica strategica l’intero sistema. Il Club di prodotto, infatti, può svolgere la funzione di supervisione e di direzione delle iniziative pubbliche e private, in modo da garantire la condivisione del progetto e il mantenimento della coerenza tra identità locale e generale, aiutando tutti gli attori coinvolti a trarre il massimo beneficio dalle operazioni avviate (Droli, 2007).

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Capitolo 5

Territorio e cultura locale come prodotto turistico: analisi di casi

Dopo aver individuato i cambiamenti avvenuti all’interno del sistema turistico, legati all’emergere di nuove tendenze e soprattutto di un nuovo importante senso di responsabilità nei confronti del patrimonio ambientale, sono state declinate le innovazioni nell’ambito della costruzione dell’offerta turistica e le relative forme di ospitalità diffusa. Come già accennato non esistono modelli oggettivamente applicabili alle diverse situazioni, ma nella realtà si riscontrano differenti modalità di avvio di attività turistiche incentrate sulla valorizzazione del patrimonio presentato in un determinato luogo e da una determinata comunità. In questo capitolo verranno presi in esame alcuni esempi di successo che si sono manifestati sul territorio italiano, verranno descritti esempi analoghi in ambito europeo (francese e spagnolo soprattutto, in cui la sensibilità verso il recupero del patrimonio rurale è maggiormente sentita), per concludere analizzando e confrontando le forme di Albergo diffuso presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di riuscire a comprendere se, in un contesto montano come quello di Poffabro, tale formula possa essere realizzabile, e in che modo.