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Le forme della presentazione della domanda non differiscono da quelle previste dall'art. 573 c.p.p. abr., salvo che su un punto: risulta espressamente stabilito che la domanda, oltre ad essere proposta per iscritto, debba essere corredata dalla documentazione ritenuta utile ai fini della decisione351.

349TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, p. 291. 350COPPETTA, La riparazione per ingiusta detenzione, pp. 268-269.

351MONTALDI, sub. art. 645 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura

Per quanto riguarda il contenuto della domanda, l'unica disposizione è racchiusa nell'art. 645 comma 2 c.p.p., che impone l'indicazione «degli altri aventi diritto» nel caso di istanza presentata da alcuni dei congiunti dei legittimati ex art. 644 comma 1 c.p.p.352

In via interpretativa, inoltre, si può sostenere che elementi essenziali perchè la domanda possa qualificarsi atto di impulso processuale idoneo sono: le generalità del richiedente o di chi si presume vittima dell'ingiusto provvedimento (se diverso dal richiedente), l'indicazione del diritto che si vuole far valere e la sottoscrizione dell'atto353.

Notevoli problemi interpretativi si sono posti sul fronte della rappresentanza processuale dell'interessato354.

Se, in alcune pronunce più risalenti, si era ritenuto di poter estendere la legittimazione alla sottoscrizione dell'atto al difensore cui, con le modalità previste dall'art. 83 c.p.c., fosse stata rilasciata una generica dichiarazione di delega a rappresentare e difendere, successivamente la Corte di legittimità355 aveva assunto una posizione di maggiore rigore,

ritenendo che nel processo penale non valesse il principio di natura processuale-civilistica secondo cui la parte, nel conferire la procura ad litem, a margine o in calce all'atto, mostra di fare proprio e quindi sostanzialmente di sottoscrivere il contenuto di quest'ultimo356.

Soltanto con un successivo intervento delle Sezioni unite357 questo

approccio è stato ripudiato, con la puntualizzazione che la sottoscrizione della domanda di riparazione è considerata redatta personalmente dalla parte, anche se apposta in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio per conferire la procura alle liti.

352TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, p. 293. 353COPPETTA, La riparazione per ingiusta detenzione, p. 270.

354Come gia precedentemente sottolineato, le pronunce giurisprudenziali intervenute sull'argomento hanno interessato la domanda di riparazione per l'ingiusta

detenzione, ma i risultati acquisiti sono estensibili anche alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario.

355Cass., Sez. IV, 13-4-1994, Novello.

356JANNELLI, La riparazione dell'errore giudiziario, p. 758. 357Cass., Sez. Un., 14-12-1994, Scacchia.

E proprio con lo scopo di garantire, nell'ambito dell'esercizio personale di un diritto soggettivo, che il contenuto di un atto rispecchi effettivamente la volontà del soggetto che è l'esclusivo titolare di quel diritto358, recentemente la Corte di legittimità ha stabilito che la

domanda di riparazione sia sottoscritta o dal richiedente di persona o dal procuratore speciale, questi non più nominato nelle forme proprie dell'art. 83 c.p.c. (cioè con la sottoscrizione della generica dichiarazione di delega a rappresentare e difendere apposta a margine o in calce ad atto introduttivo da altri sottoscritto), ma con atto di procura rilasciato ex art. 122 c.p.p., cioè con un atto pubblico o scrittura privata autenticata359.

Per quanto riguarda, invece, la materiale attività di presentazione della domanda di riparazione, una impostazione inizialmente maggioritaria e recisamente formalistica360, sosteneva che anche la domanda

sottoscritta dal diretto interessato o da un suo procuratore speciale dovesse essere presentata in cancelleria da uno dei due soggetti predetti, non essendo a ciò abilitate altre persone361.

Il già citato intervento delle Sezioni unite362, se da un lato ha favorito

una lettura meno formalistica dell'art. 645 c.p.p., dall'altro ha ampliato il quadro delle incertezze in materia: infatti, nel tentativo di valorizzare l'esigenza di non precludere al difensore munito della generica procura alle liti ex art. 83 c.p.c. la facoltà di provvedere al deposito in

358TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, p. 300. 359Cass. pen., Sez. IV, 14-1-2014, n. 7372 in CED Cass., 2014: «Deve osservarsi

che l'orientamento che viene consolidandosi – muovendo proprio dal rilievo che occorre tenere distinto il mero dato difensivo, con cui si attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica dalla procura speciale, con la quale la parte interessata trasferisce ad altro soggetto, come lo stesso difensore, un potere di cui quest'ultimo non è titolare – afferma l'inammissibilità dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione proposta dal difensore al quale la parte non abbia conferito la necessaria procura speciale, con autonomo atto o con l'attribuzione del mandato difensivo».

360Cass., Sez. IV, 30-11-1993, Min. Tesoro in proc. Zilio, in Giust. pen., 1995, III; Cass., Sez. IV, 18-3-1994, Taffi, in Arch. n. proc. pen., 1995.

361JANNELLI, La riparazione dell'errore giudiziario, p. 759. 362Cass., Sez. Un., 14-12-1994, Scacchia.

cancelleria della domanda sottoscritta dal suo assistito363, si è allineato

a quel filone giurisprudenziale che, superando il dato testuale, distingueva tra attività processuale di formulazione e sottoscrizione della domanda, riservata all'avente diritto, e attività di materiale presentazione della stessa, consentita anche al difensore munito di procura di cui all'art. 83 c.p.c.364

In ogni caso, anche questo intervento è stato fortemente ridimensionato da una ulteriore pronuncia delle Sezioni unite, secondo cui una rigida interpretazione della lettera dell'art. 645 comma 1 c.p.p. non permetterebbe di distinguere, sotto il profilo della legittimazione soggettiva, «il momento formativo dell'atto da quello propositivo», ritenendo operante la sanzione processuale dell'inammissibilità non soltanto nell'ipotesi di intempestività della domanda, ma anche in caso di inosservanza «delle prescrizioni concernenti le modalità propositive ed acquisitive dell'atto», imposte dal suddetto articolo365.

Infine, dopo poco più di due anni, un ulteriore intervento del Supremo collegio366 ha rivoluzionato nuovamente la predetta impostazione e ha

ribadito l'originario indirizzo ermeneutico, riaprendo la strada all'affermazione del principio secondo cui se la domanda di riparazione è un atto personale della parte e non un atto del difensore, l'attività materiale di presentazione deve essere vista come «una semplice cinghia di trasmissione della domanda»367, con la conseguenza che il

difensore, così come qualsiasi altro incaricato, potrà depositarla nella

363La Suprema corte, in motivazione, ha sottolineato che «l'art. 645 c.p.p. adopera l'espressione "è presentata", la quale, se a prima vista può far pensare ad una materiale attività di deposito in cancelleria, a un più attento esame rende evidente che in realtà è diretta a regolare non tale attività, bensì, le varie modalità della domanda, in quanto indica la forma dell'atto, i documenti che devono

accompagnarlo, i soggetti legittimati e l'ufficio presso il quale esso deve essere depositato».

364TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, p. 297. 365Cass., Sez. un., 26-11-1997, Min. Tesoro in proc. Gallaro.

366Cass., Sez. un., 12-3-1999, Min. Tesoro in proc. Sciamanna, in Foro it., 1999, II, p. 256 s.

cancelleria del giudice competente a decidere su essa368.

Quest'ultima conclusione si pone in linea con le intenzioni del legislatore delegato volte ad una procedura semplice e snella, che favorisca e non renda difficoltoso l'esercizio di un diritto fondamentale della persona, ed è confermata da un ulteriore rilievo di carattere teleologico: il fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione, riconosciuto anche dalla Corte costituzionale369, porta a ritenere che tra

due interpretazioni possibili, letterale e logica, debba essere evitata quella che «suona come odioso aggravio della situazione di ingiustizia che si è determinata»370.

6. L'onere probatorio delle parti e i poteri istruttori del giudice Ai sensi dell'art. 645 comma 1 c.p.p. la domanda di riparazione deve essere presentata per iscritto «unitamente ai documenti ritenuti utili» che, secondo la previsione dell'art. 176 n. att. c.p.p.371, sono rilasciati

gratuitamente dagli uffici competenti372.

Tuttavia, la previsione espressa di un onere di allegazione della documentazione per l'accoglimento della domanda ed il silenzio del legislatore su un'eventuale iniziativa probatoria del giudice induce alcune perplessità: deve essere chiarito, infatti, se il giudice di merito debba utilizzare, per la sua decisione, i soli atti acquisiti all'udienza e

368L'istanza di riparazione può essere trasmessa anche a mezzo del servizio postale, non essendo tassativamente prevista alcuna ragione di inammissibilità, purchè ne siano certe la provenienza e la tempestività, quest'ultima valutata con riferimento al momento della ricezione del plico postale e non a quello della data della spedizione: Cass. pen., Sez. IV, 6-10-2011, n. 2103, in CED Cass., 2011. 369Corte cost., 30-12-1997, n. 446, in Cass. pen., 1998, p. 1313

370TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, p. 301. 371In virtù del rinvio alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario, deve

ritenersi che l'esenzione ex art. 176 n. att. c.p.p. si estenda anche ai documenti presentati in relazione alle domande di riparazione dell'ingiusta detenzione. SODANI, Riparazione per l'ingiusta detenzione, Torino, 1992, p. 38. 372SCOMPARIN, Riparazione dell'errore giudiziario, in Dig. disc. pen., XII,

perciò conosciuti agli interessati (il fascicolo del procedimento che ha fatto sorgere il diritto alla riparazione e la documentazione fornita dall'istante, oltre alle eventuali dichiarazioni rese dalle parti), ovvero possa utilizzare anche altri elementi di prova acquisiti d'ufficio.

Secondo una parte della dottrina, pur non potendosi configurare un onere probatorio pieno a carico delle parti, su di esse incomberebbe un «onere di allegazione», cioè un onere di documentare l'esistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda e la regolarità del contradditorio, nonchè di far acquisire al procedimento ogni altro elemento utile per la decisione373, a fronte dell'esclusione del potere

del giudice di espletare indagini di ufficio, e quindi anche di acquisire documenti374.

Sul tema, la giurisprudenza di legittimità che afferma la natura civilistica dell'azione riparatoria e del relativo procedimento, ritiene sussistente un vero onere probatorio375: viene sottolineato, infatti, che

chi vanta un diritto in giudizio deve dimostrare l'esistenza e la consistenza dei fatti che ne costituiscono il fondamento (causa petendi e petitum), corredando quindi la domanda con gli elementi di prova idonei a giustificarla376. Di conseguenza, alla luce della ripartizione

dell'onere probatorio, propria dei procedimenti di natura civilistica ai quali andrebbe equiparato il procedimento per il diritto alla riparazione, al Ministero del Tesoro, quale convenuto, andrebbe accollato l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto alla riparazione, «con la conseguenza che, in difetto di prova delle allegazioni contrarie, la domanda dell'istante, fondata sui fatti costitutivi di cui all'art. 314 comma 1 c.p.p., e nel rispetto del termine

373MONTALDI, sub. art. 646 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura

penale, pp. 398-399.

374MONTALDI, sub. art. 645 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura

penale, p. 396.

375Cass. pen., Sez. IV, 27-11-1992.

di cui all'art. 315 comma 1 c.p.p., deve essere accolta»377.

Al contrario, nuovamente, coloro che affermano la natura penalistica del procedimento riparatorio, hanno sollevato numerosi rilievi critici all'impostazione appena descritta. E anche la natura pubblicistica del diritto in esame, così come il carattere equitativo della prestazione riparatrice, suggeriscono loro di non affidare la valutazione della domanda alla mera attività di allegazione delle parti.

Il giudice non deciderebbe quindi iuxta alligata et probata378.

Proprio in questo senso, sulla premessa che il procedimento riparatorio riguarda «un rapporto obbligatorio regolato dal diritto pubblico», numerose pronunce del Giudice di legittimità379 hanno riconosciuto

alla Corte d'Appello un potere d'iniziativa probatoria, almeno nelle ipotesi di incompletezza circa l'an della riparazione380.

«La natura del procedimento sostanzialmente di equità libera quindi il giudice da una analitica indicazione delle prove e degli elementi fattuali»381, nel caso in cui le parti, non adempiendo al dovere di

presentare i documenti «ritenuti utili» ex art. 645 comma 1 c.p.p., non si rendono parte diligente per rendere conoscibili situazioni non emergenti dal fascicolo processuale382.

377Cass. pen., Sez. IV, 30-11-1993/10-2-1994, ANPP, 1994.

378VANNI, Nuovi profili della riparazione dell'errore giudiziario, Padova, 1992, p. 81.

379Cass., Sez. IV, 2-4-2004, Cerminara; Cass., Sez. IV, 15-4-2003, Ardizzone, in

CED Cass., n. 226306.

380TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, p. 311. 381JANNELLI, La riparazione dell'errore giudiziario, cit. p. 763.

382Cass. pen., Sez. IV, 21-2-2017, n. 18172, in CED Cass., 2017: «il Giudice della riparazione ha il potere non soltanto di respingere la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, indipendentemente dalle allegazioni delle parti, nel caso in cui ravvisi comunque una condotta ostativa al riconoscimento del diritto

all'indenizzo (o di accoglierla, in caso contrario); ma ha anche il potere di fondare la sua decisione su atti diversi da quelli prodotti dalle parti che abbia acquisito d'ufficio, sempre che detti atti siano stati conosciuti o conoscibili dalle parti. In particolare, è jus receptum nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è sì, onere dell'interessato (...) dimostrare i fatti posti alla base della domanda, e cioè la sofferta custodia cautelare e la sopravvenuta assoluzione, ma il giudice adito, avuto anche riguardo al fondamento solidaristico dell'istituto in questione, è tenuto ad avvalersi, se necessario, della possibilità di chiedere anche d'ufficio alla pubblica

Per quanto riguarda, invece, l'ipotesi in cui l'insufficienza probatoria non riguardi l'ammissibilità o fondatezza della domanda ma il quantum debeatur, la giurisprudenza ritiene che questa gravi sull'istante stesso: l'onere della prova dovrà quindi ritenersi sussistente solo «qualora la parte interessata intenda far si che nella determinazione del quantum si tenga conto di specifici fattori da essa indicati»383.