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Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di non

Ai sensi dell'art. 314 comma 3 c.p.p., «Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato un provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere».

Tale previsione, assente nel progetto preliminare, venne introdotta in sede di redazione del testo definitivo per rispettare esigenze di coordinamento sistematico267; non sarebbe stata infatti comprensibile

l'esclusione di queste ipotesi, essendo analogo il grado di sofferenza provocata dall'ingiusta privazione della libertà personale268.

A conferma di ciò, a seguito di un'eccezione di legittimità sollevata dalla Corte d'Appello di Bari269 in relazione all'art. 314 comma 4 c.p.p.

nella parte in cui la norma, ai fini della riparazione, equipara i soggetti che siano stati prosciolti con sentenza irrevocabile con le formule indicate dal comma 1 dello stesso art. 314 a coloro nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di non luogo a procedere, la Corte costituzionale270 ha dichiarato infondata la questione, sottolineando

come in caso di mancata equiparazione si sarebbe realizzata «una irragionevole disparità di trattamento in danno di chi, pur avendo

266MONTALDI, sub. art. 314 c.p.p., p. 317.

267Relazione al progetto definitivo del codice di procedura penale, cit., p. 184. 268ANGRO', Il primo intervento della Corte Costituzionale, p. 1911, che sottolinea

come a parità di detenzione risulti ugualmente degno di solidarietà «tanto chi per l'evidenza del caso sia stato scagionato nel corso delle indagini preliminari, quanto chi abbia dovuto affrontare il dibattimento».

269A. Bari, 17-7-1991, Potenza, ANPP, 1991, p. 711. 270Corte cost., 3-6-1992, n. 248, Giur. Cost., 1992, p. 1904.

subito una detenzione ingiusta, non sia stato poi rinviato a giudizio»271.

Per quanto concerne le ipotesi di ingiustizia «sostanziale», si deve innanzitutto premettere che l'accertamento dell'integrazione della fattispecie non deve essere contenuto in un atto contrassegnato dal carattere dell'«irrevocabilità», poichè nè il provvedimento di archiviazione nè la sentenza di non luogo a procedere possono acquisire forza di giudicato272.

Detto ciò, il diritto alla riparazione sorgerà soltanto quando il provvedimento archiviativo o la sentenza ex art. 425 c.p.p. siano stati emessi in relazione a situazioni riconducibili a quelle delineate dal comma 1 dell'art. 314.

Quindi, per quanto riguarda le ipotesi di archiviazione, non darà titolo a riparazione il provvedimento che attesti la «mancanza di una condizione di procedibilità» o «l'estinzione del reato», non essendo le suddette formule annoverate nel citato comma 1273, bensì quello da cui

risulti che «il fatto non è previsto dalla legge come reato»274.

Per quanto riguarda, invece, le sentenze di non luogo a procedere, il rinvio operato al comma 1 dell'art. 314 c.p.p. non solleva particolari problemi applicativi, poichè la suddetta sentenza risulta ancorata a formule per la maggior parte corrispondenti a quelle di proscioglimento dibattimentali275: in, concreto, rileveranno le sentenze

che indicano nel dispositivo la formula «il fatto non sussiste», «l'imputato non lo ha commesso», «il fatto non costituisce reato» o ancora «il fatto non è previsto dalla legge come reato». Rimarranno

271RIVELLO, Riparazione per l'ingiusta detenzione, in Dig. disc. pen.

272TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, p. 187. 273AMATO, sub. art 314 c.p.p., in Commentario del nuovo codice di procedura

penale, vol III, parte II, p. 231.

274CHIAVARIO sottolinea, ne La riforma del processo penale, cit. p. 185, che «per capire se l'archiviazione può costituire o non titolo di legittimazione del diritto a riparazione, occorrerà guardare alla motivazione, non risultando, dal solo dispositivo, se la causa "liberatoria" è tra quelle considerate a tal fine dalla legge».

invece escluse le dichiarazioni di «estinzione del reato», di «improcedibilità dell'azione penale» e quelle che attestano la «non punibilità per qualsiasi altra causa»276.

6.1 La riapertura delle indagini e la revoca della sentenza di non luogo a procedere

Maggiori difficoltà applicative sorgono nelle ipotesi in cui la procedura per la riparazione sia già stata avviata o addirittura sia giunta favorevolmente alla sua conclusione e il procedimento penale, conclusosi anteriormente con un provvedimento di archiviazione o con una sentenza di non luogo a procedere, venga riaperto, rispettivamente ex artt. 414 e 434 c.p.p., qualora siano sopravvenute o si scoprano nuove fonti di prova che possano determinare il rinvio a giudizio277.

In queste circostanze, non disciplinate dal legislatore, si concretizza evidentemente il pericolo di una situazione di asincronia processuale, potendosi realizzare, da un lato, l'accoglimento della domanda di riparazione, e dall'altro , il rinvio a giudizio ovvero la pronuncia di una decisione incompatibile con i presupposti di cui all'art. 314 comma 1 c.p.p., che potrebbe quindi scardinare il titolo su cui si fonda la stessa domanda di riparazione.

Nell'ipotesi in cui il procedimento volto alla riparazione dell'ingiusta detenzione sia ancora in fase di svolgimento, la giurisprudenza di legittimità278, confortata dalla prevalente dottrina279, ritiene che sia

necessaria la sospensione del procedimento riparatorio sino alla definizione del procedimento penale, per evitare che la riparazione venga concessa sulla base di un presupposto poi smentito dall'ulteriore

276SCOMPARIN, La riparazione, p. 406.

277TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, p. 194. 278Cass. Sez. IV, 18-12-1993, Fazari.

iter processuale. Nonostante la soluzione prospettata appaia la più idonea a risolvere questo vuoto legislativo, non manca chi280 esclude la

possibilità di sospendere il procedimento riparatorio, in assenza di una disposizione ad hoc che lo preveda espressamente281.

Dubbi ancora maggiori sorgono nell'ipotesi in cui la riapertura delle indagini o la revoca della sentenza di non luogo a procedere sopravvengano quando il procedimento delineato dall'art. 315 c.p.p. si sia già concluso, dopo aver riconosciuto il diritto alla riparazione ed aver liquidato la somma ritenuta equa282. In questi casi è discussa, in

particolare, la possibilità di prevedere un obbligo restitutorio della somma erogata al soggetto che ha subito la detenzione riconosciuta ingiusta.

Un orientamento minoritario in dottrina sostiene che la somma percepita non andrebbe più restituita, in quanto «il procedimento aperto o riaperto ex art. 434 c.p.p. non dovrebbe avere rilevanza su una pronuncia ormai definitiva. Tanto più in assenza di strumenti idonei predisposti dal legislatore»283.

Ad una soluzione opposta pervengono invece la giurisprudenza di legittimità e la prevalente dottrina284, che riconoscono nella circostanza

così concretizzata una fattispecie di «pagamento dell'indebito».

In particolare, poichè i singoli casi di riapertura del procedimento costituiscono sopravvenuti fattori estintivi di quelli a cui la fattispecie subordina la riparazione285, l'eventuale liquidazione realizzata, ormai 280SODANI, Riparazione per l'ingiusta detenzione, Torino, 1992, p. 19.

281Non può essere ritrovata nell'art. 211 disp. att. c.p.p. la norma che disciplina la sospensione obbligatoria del procedimento riparatorio, concernendo la disposizione citata i casi di sospensione necessaria del processo civile o amministrativo, a causa della pendenza di un processo penale, e non i casi di sospensione di un procedimento di carattere penale quale è quello attivato per ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione.

282RIVELLO, Riparazione per l'ingiusta detenzione, in Dig. disc. pen. 283SODANI, Riparazione per l'ingiusta detenzione, cit. p. 21.

284COPPETTA, La riparazione per ingiusta detenzione, p. 305.

285DINACCI, La riparazione per ingiusta detenzione: profili sistematici e spunti

priva di titolo, si configura come un «indebito oggettivo, secondo le regole del diritto privato», e, di conseguenza, lo Stato potrà esperire i rimedi apprestati dall'ordinamento per recuperare le somme indebitamente erogate286.