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La natura giuridica della riparazione pecuniaria

10. Il ricorso per cassazione

1.2 La natura giuridica della riparazione pecuniaria

– 1.5 Il criterio risarcitorio: la riparazione del danno patrimoniale – 1.6 La riparazione del danno non patrimoniale – 1.6.1 Il danno morale soggettivo, il danno biologico e il danno esistenziale – 1.6.2 La quantificazione – 2. La riparazione per l'ingiusta detenzione - 2.1 Le forme di riparazione e la previsione del tetto massimo – 2.2.1 La liquidazione dell'indennizzo: il problema dell'individuazione dei criteri di determinazione del quantum debeatur – 2.2.2 I recenti approdi della giurisprudenza

1. La riparazione dell'errore giudiziario 1.1 Le forme di riparazione

Il proscioglimento in sede di revisione permette l'attivazione di due meccanismi riparatori.

Sotto un primo profilo, l'art. 642 c.p.p. disciplina la più immediata forma di riparazione che prevede, su istanza dell'interessato, una riparazione che potrebbe dirsi «dell'onore» o «della reputazione», tramite la pubblicazione per estratto della sentenza di accoglimento

della richiesta di revisione463. Il codice prevede, in particolare, due tipi

di pubblicazione: una comune, che si concretizza nell'affissione dell'atto nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata ed in quello dell'ultima residenza del condannato, e una speciale, che ne prevede la pubblicazione in un qualunque giornale indicato dal richiedente, a spese dello Stato464.

La pubblicazione della sentenza costituisce un atto dovuto da parte dello Stato, ma si deve rilevare che sarebbe stata più appropriata una disciplina che ne prevedesse l'automaticità, anzichè la subordinazione ad una apposita istanza dell'interessato465.

Sotto un secondo profilo, il meccanismo riparatorio a cui si allude generalmente quando si parla di errore giudiziario è disciplinato dagli artt. 643 e ss. c.p.p. e si realizza alternativamente mediante il pagamento di una somma di denaro, la costituzione di una rendita vitalizia466 o l'accoglimento dell'avente diritto in un istituto467 a spese

dello Stato468.

In ogni caso, la principale forma riparatoria consiste nel pagamento di una somma di denaro.

1.2 La natura giuridica della riparazione pecuniaria

Il concetto di "riparazione", così come previsto dal codice di procedura penale e dalla Carta costituzionale, ha spinto dottrina e giurisprudenza

463SCOMPARIN, Riparazione dell'errore giudiziario, in Dig. disc. pen., XII. 464VANNI, Nuovi profili della riparazione dell'errore giudiziario, Padova, 1992, pp.

53-54.

465PISAPIA, Errore giudiziario (riparazione dell'), in Enc. giur., XIII, Roma, 1989, p. 4.

466Alla costituzione della rendita vitalizia si provvede «tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno».

467Cass. pen., 16-4-1996, n. 1114, in CED Cass., n. 295438. L'accoglimento in un istituto a spese dello Stato può essere disposto solo su domanda dell'avente diritto (art. 643 comma 2 c.p.p.).

468DALIA-TROISI-DALIA, I rimedi al danno da processo. Aggiornato al d.l. n.

ad interrogarsi circa la sua natura giuridica.

All'indomani della costituzionalizzazione del diritto riparatorio nell'art. 24 comma 4 Cost., la dottrina inquadrava l'istituto della riparazione dell'errore giudiziario negli schemi della responsabilità statale per atto illecito469 e, in particolare, sosteneva che a carico dello Stato nascesse

l'obbligo di risarcire il danno ingiustamente arrecato.

La giurisprudenza di legittimità, invece, in più occasioni470 aveva

affermato come il concetto di riparazione pecuniaria fosse più esteso rispetto a quello di risarcimento, prevedendo non solo la rifusione dei danni materiali ma anche, e soprattutto, la compensazione delle sofferenze morali patite da chi fosse stato condannato per errore471;

inoltre, aveva sollevato una serie di critiche alla teoria, precedentemente descritta, della dottrina472.

In primo luogo, poichè l'imputabilità soggettiva della lesione è un elemento fondamentale per la configurabilità dell'illecito civile, l'assimilazione tra le due categorie dogmatiche avrebbe escluso dal paradigma applicativo dell'art. 643 c.p.p. (e, analogamente, dell'art. 314 c.p.p.) tutte le ipotesi di errore dovute al caso fortuito473, e quindi

indipendenti dal dolo o dalla colpa del giudice474.

In secondo luogo, la suddetta impostazione avrebbe portato a

469CAPALOZZA, Contributo allo studio dell'errore giudiziario in materia penale, Padova, 1962, p. 86.

470Cass., Sez. II, 19-4-1991, Miglietta, in CED Cass., n. 187168; Cass., Sez. II, 5-5- 1988, Mazzoni, n. 178712.

471TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, Milano, 2007, p. 3.

472TRANCHINA, Riparazione alle vittime degli errori giudiziari, in Noviss. dig. it., vol. XV, Torino, 1968, p. 1195.

473I sostenitori della teoria che afferma l'assimilazione dell'istituto riparatorio con quello del risarcimento del danno, consapevoli delle difficoltà di ricondurre entro i confini della categoria della responsabilità aquiliana le ipotesi di errore

giudiziario incolpevole, hanno fatto ricorso alla figura della responsabilità oggettiva, sganciando la riparazione da valutazioni di carattere psicologico e ancorandola, unicamente, all'errore. CICALA, La riparazione alle vittime degli

errori giudiziari e il sistema delle libertà costituzionali, in Rass. dir. pubbl., 1958,

p. 190.

prospettare, per coerenza sistematica, un onere probatorio a carico del «danneggiato», esteso non solo all'elemento soggettivo ma anche all'entità dei danni subiti. In realtà, mentre nel risarcimento il danno deve essere accertato, nella riparazione è in re ipsa: non si richiede, infatti, che l'errore sia produttivo di un danno, risultando, il diritto alla riparazione, ancorato alla mera esistenza dell'errore475.

Sotto un profilo più strettamente tecnico, a segnare la distanza tra riparazione e risarcimento è la mancanza di un «fatto illecito» come fonte del diritto riparatorio. Infatti il giudicato, anche nel caso in cui contenga un errore, è sempre un atto lecito e conforme al diritto, e non diviene illecito a seguito della scoperta e della correzione dell'errore. Infine, è sul piano teleologico che questa distinzione risulta ancora più evidente. Mentre la riparazione è volta a compensare il soggetto del procedimento penale dalle sofferenze personali, di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica ingiustamente patite476, alla base della

disciplina risarcitoria vi è il principio secondo cui la vittima ha diritto ad una somma di denaro corrispondente alle perdite economiche subite477.

L'impossibilità di ricondurre la riparazione dell'errore giudiziario entro lo schema del risarcimento ha portato a fare ricorso alla categoria giuridica dell'indennizzo derivante dalla responsabilità dello stato da atto illecito, anche se, ben presto, anche questa configurazione è stata sottoposta a critiche478.

La Suprema Corte, in una pronuncia destinata a divenire un leading

475GIOCOLI NACCI, Il principio costituzionale della riparazione degli errori

giudiziari, in Dir. soc., 1986, p. 532.

476Cass., Sez. Un., 6-3-1992, P.M. e Min. Tesoro in proc. Fusilli.

477TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, p. 8. 478La principale obiezione nasce dalla considerazione secondo cui nelle ipotesi di

responsabilità dello Stato per atto illecito l'interesse privato viene sacrificato in vista di un interesse pubblico contrario; ciò non avviene, però, nei casi di errore giudiziario, il quale comporta sempre la lesione di entrambi gli interessi in gioco: l'interesse del singolo alla libertà e della collettività a che le restrizioni della libertà siano sempre ancorate a concreti e definiti profili di reità. COPPETTA, La

case nella materia479, "risolve" la questione, riconoscendo l'origine

solidaristica della previsione dei due casi di riparazione dell'errore giudiziario e dell'ingiusta detenzione, «caretterizzati dal conferimento al singolo di un diritto soggettivo qualificabile di diritto pubblico, cui si contrappone, simmetricamente, un'obbligazione dello Stato da qualificare parimenti di diritto pubblico»480. I giudici di legittimità

hanno, quindi, assimilato l'istituto a quelle ipotesi di indennità corrisposte in presenza di attività conformi all'ordinamento che, però, producono un danno, meritevole di essere, comunque, riparato481.