3. I fatti generatori della riparazione per ingiusta
3.1 La custodia cautelare sostanzialmente ingiusta
Le ipotesi di ingiustizia «sostanziale» sono delineate dall'art. 314 comma 1 c.p.p., che fa riferimento ad alcune sentenze irrevocabili di proscioglimento emesse nei confronti di un soggetto che era stato precedentemente sottoposto alla misura della custodia cautelare.
In questi casi, la fonte genetica del diritto alla riparazione va ricercato non nell'evento della mera detenzione, che è fatto lecito, poichè disposta in virtù di un legittimo provvedimento di custodia cautelare, ma nella negativa qualificazione giuridica, in termini di ingiustizia, che essa costituisce nei confronti di colui che, al termine del giudizio, sia stato prosciolto212. È stato sostenuto, infatti, che «il rapporto tra la
natura della formula di proscioglimento adottata e la restrizione subita dall'imputato sul piano della libertà personale risulta di per sé sufficiente ad attestare ex post la sostanziale "ingiustizia" di tale restrizione»213.
Nonostante «l'ingiustizia» utile a fondare il diritto sia riferibile, almeno in astratto, a tutte le formule di proscioglimento, il legislatore ha deciso di selezionare le ipotesi cui collegare il meccanismo riparatorio, dando rilievo, accanto alle assoluzioni in facto, a quelle in iure; il principio seguito dal legislatore è stato quello di riservare «il diritto alla riparazione all'assolto con decisione di merito qualificata nel senso dell'innocenza»214.
L'art. 314 comma 1 c.p.p. conferisce, quindi, il diritto all'equa riparazione a chi sia stato assolto «perché il fatto non sussiste», «per non aver commesso il fatto», «perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato».
212TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, p. 122. 213 Rel. prog. prel. c.p.p., in Suppl. ord. n. 2 alla G.U. 24-10-1988, n. 250, cit. p. 78. 214COPPETTA, La riparazione per ingiusta detenzione, cit. p. 128.
Il diritto alla riparazione, inoltre, non è subordinato al positivo accertamento della causa di proscioglimento, ma si concretizza anche nelle situazioni di mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova per le quali l'art. 530 comma 2 c.p.p. impone l'assoluzione215.
Affermare il contrario significherebbe ripristinare, almeno ai fini riparatori, la valenza della vecchia assoluzione per insufficienza di prove216.
La struttura dell'art. 314 c.p.p. permette inoltre di chiarire agevolmente il dubbio riguardante la possibilità di riconoscere il diritto alla riparazione al prosciolto con la formula «il reato è stato commesso da persona non imputabile217 o non punibile per altra ragione», contenuta
nell'art. 530 comma 1 c.p.p.: non essendo le due ipotesi riconducibili a quelle delineate dalla norma riparatoria, se ne può dedurre l'esclusione218. In questo senso, nonostante vi siano alcuni pareri
discordanti219, la scelta del legislatore appare aderente alla ratio
ispiratrice dell'istituto: se, infatti, l'elemento da prendere in considerazione per individuare le formule di ingiustizia generatrici del meccanismo riparatorio è fissato nell'innocenza, automaticamente dovrà realizzarsi l'esclusione del diritto nei casi in cui nella sentenza siano presenti tutti gli elementi costitutivi del reato, venendo a mancare esclusivamente l'inflizione della pena220.
Allo stesso modo, sono escluse dall'alveo applicativo del diritto riparatorio di cui all'art. 314 comma 1 c.p.p. le fattispecie disciplinate dagli artt. 531 c.p.p. e 529 c.p.p.
215BELLUCCI, Ingiusta detenzione (riparazione per la), in Dig. pen., Agg. Torino, 2010, p. 3.
216RIVELLO, voce Riparazione per l'ingiusta detenzione, in Dig. disc. pen., p. 337. 217Per vizio totale di mente (art. 88 c.p.) o perchè minore di anni quattordici (art. 97
c.p.), per cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti (art. 95 c.p.) o per sordomutismo (art. 96 c.p.).
218TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, p. 126. 219In questo senso, MONTALDI, sub. art. 314 c.p.p., in Commento al nuovo codice
di procedura penale, vol. III, p. 314.
Nel primo caso, la scelta del legislatore di non ricollegare alla sentenza dichiarativa di estinzione del reato la nascita del diritto alla riparazione, trova la sua ratio nelle esigenze di economia processuale sottese alla suddetta sentenza221, completamente svincolate da
valutazioni di merito sulla responsabilità dell'imputato; nel secondo caso, ugualmente, l'accertata carenza di una condizione di procedibilità non lascia spazio ad alcun tipo di accertamento di merito222.
Infine, il codice non si preoccupa di disciplinare il caso in cui la custodia cautelare sia subita in esecuzione di un provvedimento restrittivo legittimo fondato su una pluralità di addebiti, da alcuni dei quali l'imputato sia poi stato prosciolto con una delle formule di cui all'art. 314 comma 1 c.p.p.223; in questi casi, si ritiene che la condanna
o il proscioglimento per cause diverse da quelle elencate nel comma 1 dell'art. 314 c.p.p., limitatamente agli altri addebiti alla base del provvedimento cautelare, non ostacolino il riconoscimento del diritto alla riparazione tout court, seppur influenzando la quantificazione del pregiudizio riparabile224. Sarà quindi «riparabile» il pregiudizio
corrispondente al periodo di privazione della libertà ricavato sottraendo dal tempo complessivo di custodia cautelare quello riferibile all'addebito sul quale non sia intervenuta una pronuncia
221Come rilevato da CHIAVARIO, Processo e garanzie della persona, 3ª ed., vol. II, Milano, 1984, pp. 126-127.
222TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, pp. 128-129.
223TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, p. 140. 224Cass., Sez. IV, 3-5-1995, Fotì, in CED Cass., n. 201879, che stabilisce che, pur
dovendosi escludere, in via generale, la riparazione «in caso di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia», ad una conclusione diversa si deve pervenire qualora «tali formule di proscioglimento» non riguardino «tutti i reati ascritti all'imputato in un unico procedimento ma solo alcuni di essi mentre per gli altri, altrettanti o più gravi», vi sia stato proscioglimento con le formule piene di merito di cui all'art. 314 comma 1 c.p.p., atteso che, in tale evenienza, «occorre discernere quali imputazioni hanno legittimato e sono state alla base dei
provvedimenti restrittivi della libertà e per quale periodo della custodia cautelare»; di tal che, «qualora questa sia stata dovuta, in tutto od in parte, all'accusa per i reati per i quali è intervenuto il proscioglimento ai sensi dell'art. 314 commaa 1 c.p.p., la domanda per l'equa riparazione deve essere esaminata nel merito».
assolutoria ex art. 314 comma 1 c.p.p.