• Non ci sono risultati.

I recenti approdi della giurisprudenza

2. La riparazione per l'ingiusta detenzione

2.2.2 I recenti approdi della giurisprudenza

Con un ulteriore intervento, le Sezioni Unite542 hanno nuovamente

affrontato il tema del parametro aritmetico, valutandolo non solo legittimo, ma sottolineando che il giudice, nel caso in cui non lo applichi, dovrà dare adeguata motivazione dei criteri utilizzati nella liquidazione543, e ciò perchè se l'equità è immediatamente percepibile

nelle ipotesi in cui il giudice si avvalga del parametro aritmetico, qualora se ne allontani dovrà permettere di cogliere l'equità della determinazione dell'indennizzo indicandone le ragioni544.

Proprio questo recupero del parametro aritmetico ha influenzato la successiva evoluzione giurisprudenziale, che tende oggi a collocare i due criteri su uno stesso piano545, lasciando al giudice la scelta sul se

determinare il quantum della riparazione attraverso una mera

541JANNELLI, La riparazione dell'errore giudiziario, p. 753. 542Cass. pen., Sez. Un., 9-5-01, n. 24287, in Cass. pen., 2001, 2674.

543Cass. pen., sez. IV, 6-12-2016, n. 6394, in CED Cass., 2017: «(...) il giudice, nel fare ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i criteri di calcolo utilizzati ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel "merum arbitrium", ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così

assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati».

544DALIA-TROISI-DALIA, I rimedi al danno da processo, p. 121. 545Cass. pen., Sez. IV, 31-3-2016, n. 16664, in CED Cass., 2016: «La

giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione del quantum relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, si è stabilmente orientata nella necessità di contemperare il parametro aritmetico – costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315 comma 2 c.p.p. e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303 comma 4 lett. c) c.p.p., espresso in giorni, moltiplicato per il periodo anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita – con il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto, che non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito».

operazione matematica o conferendo un valore superiore alle conseguenze personali e familiari derivate dall'indebita detenzione546.

Ciò che, invece, è precluso, è l'utilizzo di un metodo composito, derivato dall'applicazione di entrambi i criteri equitativi e aritmetici547.

Nel caso in cui il giudice, invece, si discosti in maniera sostanziale dall'importo erogabile grazie al criterio aritmetico, dovrà esplicitare nella motivazione il metodo di quantificazione utilizzato548.

Tutto ciò non nega, comunque, la possibilità che il giudice assuma il parametro aritmetico come dato di partenza per poi valutare, entro il tetto massimo del quantum liquidabile, tutte le conseguenze pregiudizievoli549 derivate dalla custodia cautelare ingiustamente

subita550.

Quello che, invece, è sempre stato escluso dalla giurisprudenza, è stata la possibilità, per il giudice, di optare per un criterio di tipo risarcitorio: non sono utilizzabili, perciò, riferimenti ad indici quali il danno emergente, il lucro cessante, il danno biologico, il danno esistenziale ecc.551; e questa conclusione sembra confermata anche dalla Suprema 546TROISI, L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale, p.

301.

547Infatti, nell'ipotesi in cui il giudice opti per il calcolo aritmetico dell'equo indennizzo, la somma così determinata rappresenterà già il massimo liquidabile relativamente a tutte le conseguenze personali e familiari patite, e ad essa non sarà possibile, quindi, aggiungere altre voci; Cass. pen., 29-4-2003, n. 28334, in

CED Cass., n. 225963.

548Cass., Sez. IV, 20-1-2006, Utano ed altro, in CED Cass., n. 233666. 549Cass. pen., 16-2-2005, n. 30317, in CED Cass., n. 231236; potranno essere

oggetto di concreto apprezzamento i danni, patrimoniali e morali, diretti o mediati, che siano in rapporto eziologico con l'ingiusta detenzione , nonchè elementi quali le modalità di esecuzione della custodia, l'incensuratezza del soggetto, le condizioni economiche, i danni all'immagine, la gravità del reato contestato, la perdita del lavoro e simili, ecc.

550Cass. pen., Sez. III, 4-5-2016, n. 53734, in Resp. civ. e prev., 2017: «Va al riguardo ricordato che costituisce principio del tutto consolidato nella

giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui la liquidazione dell'indennizzo (...) si (debba) basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, comprese le sofferenze morali e la lesione della reputazione conseguenti al c.d.

strepitus fori».

Corte che, esprimendosi in materia di errore giudiziario, afferma la possibilità di ricorrere al criterio risarcitorio proprio sulla base del mancato richiamo, nell'art. 643 c.p.p., alla "equità".

carattere indennitario e non risarcitorio della riparazione, la mancata specificazione, da parte del giudice di merito, di quanto attribuito, a titolo di riparazione, al richiedente in relazione a ciascun tipo di pregiudizio subito in conseguenza della privazione della libertà, non può essere considerata, di per sè, vizio di motivazione atto ad invalidare il provvedimento adottato.

CONCLUSIONI

In conclusione di questo lavoro, con la consapevolezza che l'errore, in linea generale, non potrà mai essere eliminato dalla realtà umana, è necessario interrogarsi sulla capacità dell'ordinamento di neutralizzarne le conseguenze, e sulla idoneità del sistema normativo di ridurre ad eventualità sempre minore la possibilità di una "falsa" giustizia. Il problema, in effetti, è talmente rilevante da potersi affermare che la credibilità e l'affidabilità di un sistema processuale dipendono anche dalla maggiore o minore idoneità dello stesso ad evitare errori o, quanto meno, a mitigarne le conseguenze e gli effetti più drammatici.

In primo luogo, la riflessione deve concentrarsi sulle cause dell'errore, che possono essere le più varie.

Possono essere ricondotte al comportamento umano, colpevole o incolpevole; alle fatalità, alle coincidenze o alle false apparenze; e ancora, possono essere interne al sistema processuale o, al contrario, possono essere estranee al processo.

Un ulteriore fattore che, senza dubbio, contribuisce ad affievolire la certezza del diritto, influenzando l'andamento del processo e il suo esito, è l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e della stampa. La "spettacolarizzazione" della giustizia penale sta assumendo, nel tempo, una dimensione sempre crescente, provocando effetti dirompenti sulla vita dei soggetti coinvolti nel procedimento e dando vita ad una verità "alternativa" che, da un lato, soddisfa l'opinione pubblica552, ma dall'altro, inevitabilmente, condiziona gli organi 552Per fare un esempio celebre, è possibile ricordare la vicenda giudiziaria di Enzo

Tortora, condannato in primo grado a dieci anni di reclusione per associazione di stampo camorristico e successivamente assolto in appello, il quale fu vittima di un vero e proprio "attacco" da parte dei mezzi di informazione e di parte dell'opinione pubblica. Leonardo Sciascia si espresse proprio in questo senso:

giudiziari553.

Se un tentativo di classificazione delle cause degli errori sarebbe, sicuramente, incompleto, si può affermare che la maggior parte di essi sia dovuta alla erroneità, alla falsità o alla errata valutazione dei mezzi di prova.

E neppure l'ingresso della scienza nell'ambito della giustizia penale ha permesso di eliminare i pericoli esistenti.

Il rischio è, infatti, che le informazioni fornite dalla scienza siano recepite in modo oggettivo e assoluto, tale da provocare l'abbandono del doveroso atteggiamento critico che l'organo giudiziario dovrebbe mantenere nei confronti del dato probatorio. La vincolatività dell'ipse dixit della scienza imporrebbe infatti al giudice di non disattendere le conoscenze che siano state accettate e riconosciute in modo unanime dalla comunità scientifica, limitando il suo potere valutativo alla verifica sulla conformità delle conclusioni dell'esperto al parere unanime della scienza554. Essendo, però, il consenso della comunità

scientifica mutevole ed in costante evoluzione, il pericolo è quello di fondare pronunce di condanna su certezze destinate ad essere stravolte dal naturale evolvere delle conoscenze.

Proprio da qui deriva la necessità di escludere l'esistenza di qualsiasi vincolo del giudice alle "sicure" conoscenze della scienza; compito dell'organo giudicante sarà, quindi, quello di accertare il margine di errore presente in ogni metodo scientifico e di verificare e garantire l'affidabilità delle conoscenze introdotte nel processo.

«Quando l'opinione pubblica appare divisa su qualche clamoroso caso giudiziario – divisa in "innocentisti" e "colpevolisti" – in effetti la divisione non avviene sulla conoscenza degli elementi processuali a carico dell'imputato o a suo favore, ma per impressioni di simpatia o antipatia. Come uno scommettere su una partita di calcio o su una corsa di cavalli. Il caso Tortora è in questo senso esemplare: coloro che detestavano i programmi televisivi condotti da lui, desideravano fosse condannato; coloro che invece a quei programmi erano affezionati, lo volevano assolto».

553KALB, La «ricostruzione orale» del fatto tra «efficienza» ed «efficacia» del

processo penale, Torino, 2005.

Tuttavia, dopo aver affermato come la scienza possa essere foriera di numerosi rischi, è importante ricordare come proprio l'evolversi della tecnica e delle conoscenze scientifiche possa rivelarsi fondamentale ai fini del riconoscimento di errori giudiziari, in tutti i, purtroppo molteplici, casi in cui l'utilizzo di nuove metodologie di indagine sia in grado di sconfessare l'accertamento compiuto nel processo.

E proprio a conferma di ciò, nonostante le profonde differenze strutturali tra l'ordinamento italiano e quello nordamericano, è interessante ricordare l'esperienza dell'Innocence project statunitense. L'Innocence project, che proprio nel 2017 festeggia il venticinquesimo anno di attività, è un'associazione no-profit nata nel 1992 da un'idea degli avvocati Barry Scheck e Peter Neufeld, allora entrambi professori alla Benjamin N. Cardozo School of Law di New York: il loro obiettivo, che ancora oggi guida l'attività dell'associazione, era quello di ottenere il proscioglimento di tutti gli innocenti ingiustamente incarcerati, e di contribuire a riformare il sistema responsabile di questi gravissimi errori.

I dati sull'operato dell'associazione, diffusi in occasione del 25° anniversario, sono sconcertanti. L'Innocence project ha lo straordinario merito di aver scagionato 353 persone, 20 delle quali condannate a morte, utilizzando quasi esclusivamente la prova del DNA555.

Un'attenta analisi dei vari casi ha mostrato come, in media, queste persone abbiano scontato in carcere un periodo di 14 anni, prima di essere prosciolte e scarcerate; come il 70% dei prosciolti appartenesse a minoranze etniche e come, nel 40% dei casi, grazie all'analisi del DNA le forze dell'ordine siano poi state in grado di identificare l'effettivo autore del crimine.

Proprio questo rivoluzionario uso del test del DNA per liberare persone

innocenti ha nuovamente fornito la prova inconfutabile che errori giudiziari e ingiuste detenzioni non costituiscono eventi rari ed isolati, ma, al contrario, sono la manifestazione di gravi difetti del sistema stesso.

Sulla scia dell'esperienza americana è stato avviato, nel 2017, il progetto dello European innocence network, attualmente presieduto dal professor Lupària, che si propone di riunire organizzazioni, studiosi e progetti sviluppati in Europa e votati allo studio dell'errore giudiziario e all'assistenza delle persone ingiustamente condannate. Iniziativa, questa, che dovrebbe essere fatta propria anche dall'Italia: in molti, infatti, hanno espresso la necessità di analizzare, almeno sul piano statistico, il fenomeno dell'errore giudiziario, attraverso la predisposizione di un registro nazionale delle wrongful convictions, creando così uno strumento che sarebbe certamente utile agli operatori del diritto, al fine di identificare le cause degli errori giudiziari nell'ottica di una loro doverosa prevenzione.

I dati in questo senso conosciuti nel nostro Paese sono, ad oggi, pochi e sconfortanti. Dal 1992 ad oggi, 25 mila innocenti finiti in carcere senza colpa, e per questo risarciti dallo Stato; poco meno di 700 milioni di euro versati a titolo di indennizzi e risarcimenti negli ultimi 25 anni556.

È sufficiente guardare i dati dei pagamenti effettuati dallo Stato per riparazioni per ingiusta detenzione ed errori giudiziari nel 2016 per capire la portata di questo fenomeno: i casi, complessivamente, sono stati 1001, e 12 di essi riguardavano errori giudiziari. Il conto totale supera i 42 milioni di euro.

Numeri che dovrebbero far rabbrividire e che, invece, continuano ad essere sottovalutati se non, in certi casi, dimenticati.

556Errorigiudiziari.com; intervista ad Enrico Costa, avvocato e ministro degli Affari Regionali e della Famiglia e viceministro della Giustizia nel passato governo Renzi, febbraio 2017.

Vorrei concludere citando le parole di due illustri studiosi italiani di errori giudiziari, Ferdinando Imposimato ed Eraldo Stefani: «Accade talvolta che il corso della vita di una persona venga cambiato per sempre, in modo irreversibile dall'errore giudiziario. E quando questo accade, un'esistenza viene stravolta, in duplice modo.

Infatti, chi viene condannato per un crimine che non ha commesso, muore due volte: una prima volta dentro di sè, per la rabbia di scontare una pena ingiusta e una seconda volta davanti a quella società che è certa che abbia ucciso, o peggio.

È naturale che in ognuno di noi ci sia una forte resistenza a credere che la giustizia, non possa e non debba mai sbagliare; (...) Perciò ammettere l'errore da parte dell'istituzione preposta ad assicurare l'ordine, pone in dubbio la solidità dell'ordine stesso e con esso la nostra sopravvivenza.

Ma il non ammettere l'errore giudiziario significa tradire due volte lo Stato: una prima volta perchè in nome Suo si è sbagliato e una seconda volta perchè non è stato insegnato agli altri operatori che potrebbero essere più prudenti per non incorrere nell'errore.

Di qui l'esigenza talvolta di trovare un colpevole, a tutti i costi, come se la macchina della giustizia dovesse dimostrare di aver svolto il proprio compito portando un risultato concreto, come se la società che guarda attonita l'errore del delitto trovasse una sorta di rassicurazione e compensazione per la perdita subita, attraverso l'individuazione di un capro espiatorio, più o meno effettivamente colpevole.

Tuttavia, la tranquillità che infonde una condanna, o un'assoluzione, se non supportata dalla verità, può diventare la più destabilizzante delle menzogne»557.

557Così STEFANI e IMPOSIMATO, nel loro sito sul tema degli errori giudiziari:

BIBLIOGRAFIA

ALOISI U., Manuale pratico di procedura penale, Giuffrè, Milano, 1932

AMATO G., sub. art 314 c.p.p., in Commentario del nuovo codice di procedura penale, a cura di Amodio e Dominioni, vol. III, parte II, Giuffrè, Milano, 1990

AMATO G., sub. art. 315 c.p.p., in Commentario del nuovo codice di procedura penale, a cura di Amodio e Dominioni, vol. III, parte II, Giuffrè, Milano, 1990

AMODIO E., I due volti della giustizia negoziata nella riforma del patteggiamento, in CP, 2004

AMODIO E., La tutela della libertà personale dell'imputato nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in Riv. it. proc. pen., 1967 ARICO' G., Ordinanza (dir. proc. Pen.) in Enc. dir., XXX, Milano, 1980

ART. ROCCO, La riparazione alle vittime degli errori giudiziari e la responsabilità dello Stato per atti d'impero, in Opere giuridiche, II, Roma, 1932

ASTARITA S., Revisione, in Dig. disc. pen., III Agg., II, Utet, Torino, 2005

AZZARRI F., Il danno non patrimoniale da lesione della dignità umana, delle libertà fondamentali e di altri diritti inviolabili, in Aa. Vv., Il danno non patrimoniale, a cura di E. Navarretta, Giuffrè, Milano, 2010

BALSAMO A., Riparazione per ingiusta detenzione, in G. Spangher, Trattato di procedura penale, II, Utet, Torino, 2008

BARGIS M., Commento agli artt. 1 e 2 L. 23.11.1998 n. 405, in LP, 1998

Milano, 1990

BELLANTONI D., La revisione dei giudicati penali, Il Sole 24 Ore, Milano, 2000

BELLUCCI A., Ingiusta detenzione (riparazione per la), in Dig. disc. pen., Utet, Agg. Torino, 2010

BRONZO P., Il giudizio di ammissibilità nel nuovo procedimento di revisione: requisiti sostanziali della richiesta e non manifesta infondatezza, in Cass. pen., 1998

BUSNELLI F., Problemi di inquadramento sistematico del danno alla persona, in Riv. crit. dir. priv., 1987

CALAMANDREI I., Sentenza di patteggiamento e revisione, in GI, 2005

CAPALOZZA E., Contributo allo studio dell'errore giudiziario in materia penale, Cedam, Padova, 1962

CAPPA A., Profili problematici della revisione della sentenza "patteggiata", in De Caro (a cura di), Patteggiamento allargato e sistema penale, Giuffrè, Milano, 2004

CARNELUTTI F., Lezioni sul processo penale, I, Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1946

CARPONI SCHITTAR D., Al di là del ragionevole dubbio e oltre, Giuffrè, Milano, 2008

CARRARA F., Programma di diritto criminale, Parte generale, II, Firenze, 1924

CAVALLARO T., Revisione, in Dig. disc. pen., VIII, Utet, Agg., Torino, 2014

CHIAVARIO M., La riforma del processo penale, Utet, Torino, 1990 CHIAVARIO M., La riparazione alle vittime degli errori giudiziari in balia del legislatore ordinario?, in Giur. Cost., 1969

CHIAVARIO M., Le garanzie fondamentali del processo nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, in Riv. it. dir. e proc. pen.,

1978

CHIAVARIO M., Problemi attuali della libertà personale, Giuffrè, Milano, 1985

CHIAVARIO M., Processo e garanzie della persona, 3ª ed., vol. II, Giuffrè, Milano, 1984

CICALA, La riparazione alle vittime degli errori giudiziari e il sistema delle libertàcostituzionali, in Rass. dir. pubbl., 1958

CONSO-GREVI-NEPPI MODONA, Il nuovo codice di procedura penale, vol. IV, Il progetto preliminare del 1988, Cedam, Padova, 1990 COPPETTA M.G., La condotta dolosa o gravemente colposa in materia di riparazione per ingiusta detenzione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1994

COPPETTA M.G., La riparazione per ingiusta detenzione, Cedam, Padova, 1993

CORBI F., L'esecuzione nel processo penale, Giappichelli, Torino, 1992

CORDERO F., Errore giudiziario e riparazione pecuniaria, in Jus, 1963

CORDERO F., Procedura penale, Giuffrè, Milano, 2006

CREMONESI L., Patteggiamento "tradizionale e "allargato", ecco le differenze, in Dir. Giust., 2003

D'ORAZI M., in La revisione del giudicato penale, Cedam, Padova, 2003

DALIA A., I rimedi all'errore giudiziario, in Studi di diritto precessuale penale, Giappichelli, Torino, 2005

DALIA-FERRAIOLI, Manuale di diritto processuale penale, Cedam, Padova, 2010

DALIA-TROISI-DALIA, I rimedi al danno da processo. Aggiornato al d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni, nella l. n. 134/2012, Giuffrè, Milano, 2013

DE LUCA G., Giudicato (diritto processuale penale), in Enc. giur., Roma, 1989

DEAN G., La revisione, Cedam, Padova, 1999

DI CHIARA G., Attualità del pensiero di Francesco Carrara in tema di riparazione dell'ingiusto "carcere preventivo", in Riv. it. dir. proc. pen., 1988

DI CHIARA G., Diritto processuale penale, in Fiandaca-Di Chiara, Una introduzione al sistema penale, Jovene, Napoli, 2003

DI CHIARA G., In tema di finalità delle misure cautelari personali "minorili", in Dir. fam., 1995

DINACCI F., La riparazione per ingiusta detenzione: profili sistematici e spunti interpretativi, in Giur. Merito, 1992

GALATI A., Le impugnazioni, in Siracusano-Galati-Tranchina- Zappalà, Diritto processuale penale, II, Giuffrè, Milano, 1995 ELIA L., Le misure di prevenzione tra l'art. 13 e l'art. 25 della Costituzione, in Giur. Cost., 1964

FELICIONI P., Condizioni ostative al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ed esercizio del diritto di difesa, in Giur. it., 1997 FERRAIOLI M., Il ruolo di «garante» del giudice per le indagini preliminari, Cedam, Padova, 2006

FERRAIOLI M., Misure cautelari, in Enc. giur., XX, Roma, 1996 FERRAJOLI L., Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Bari, 1996

GERACI R., L'errore giudiziario in materia penale e la riparazione pecuniaria, in Riv. pen.

GIOCOLI NACCI, Errore giudiziario (riparazione dell'), I), Diritto costituzionale, in Enc. giur., XIII, Roma, 1989

GIOCOLI NACCI, Il principio costituzionale degli errori giudiziari, in Dir. soc., 1986

processo penale, Utet, Torino, 1956

GREVI V., Libertà personale dell'imputato e Costituzione, Giuffrè, Milano, 1976

GREVI-NEPPI MODONA, Introduzione al progetto del 1978, in Conso-Grevi-Neppi Modona, Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati, vol. I, La legge delega del 1974 e il progetto preliminare del 1978, Cedam, Padova, 1989

JANNELLI E., La riparazione dell'errore giudiziario, in

Giurisprudenza sistematica del diritto processuale penale, diretta da Chiavario e Marzaduri, Le impugnazioni, coordinati da Aimonetto, Utet, Torino, 2005

JANNELLI E., sub art. 629, in Comm. Chiavario, VI, Torino, 1991 JANNELLI E., sub artt. 630-631, in Comm. Chiavario, VI, Torino, 1991

JANNELLI E., sub. artt. 636-638, in Comm. Chiavario, VI, Torino, 1991

JANNELLI E., sub. art. 639, in Comm. Chiavario, VI, Torino, 1991 JANNELLI E., Sulla natura civilistica o pubblicistica del

procedimento riparatorio: la Corte di cassazione sulle soglie di un nuovo cambiamento di rotta sul tema tormentato della riparazione?, in Cass. pen., 1995

LAVARINI B., Ordine di esecuzione erroneo e denzione ingiusta, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998

LECCI, Una pagina della legislazione criminale toscana del 1786 e il progetto del codice penale italiano, in Riv. pen., 1888

LEONE G., Trattato di diritto processuale penale, vol. III, Jovene, Napoli, 1961

MANISCALCO M., Il patteggiamento, Utet, Torino, 2006

MARCHETTI M.R., La revisione, in Spangher, Trattato di procedura penale, Utet, Torino, 2008

MELE V., Sul concetto di "novum'' nel giudizio di revisione, in AP, 1960

MIELE A., La riparazione degli errori e della ingiusta detenzione, in Giusto proc., 1991

MONTALDI A., Commento all'art. 102 disp. att. c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, La normativa complementare, I, Norme di attuazione, Utet, Torino, 1992

MONTALDI A., sub. art. 314 c.p.p., in Commento al nuovo codice di