8. Le condizioni ostative
8.1 Dolo o colpa grave: la componente psicologica
8.1.1 La condotta gravemente colposa e la sua delimitazione
419TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, p. 228. 420Cass. pen., sez. IV, 6-10-2016, n. 30796, in Dir. e Giust., 2017: «Quanto, in
particolare, alla colpa extraprocessuale, essa è, per lo più, individuata nelle frequentazioni ambigue, tema piuttosto ricorrente nei procedimenti con oggetto riparazione per ingiusta detenzione: al riguardo, la Corte di legittimità ha, in più occasioni, precisato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi, quali, a mero titolo di esempio, frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità ovvero anche comportamenti deontologicamente scorretti, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. Un altro tra i possibili profili di colpa extraprocessuale rilevante e tale da escludere la corresponsione dell'indennizzo è stato individuato nella situazione della connivenza passiva (...). Profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, affine alla connivenza passiva, di cui si è detto, può essere costituito dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità».
421Cass. pen., Sez. III, 19-4-2017, n. 27968, in Dir. e Giust., 2017: «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa (o di colpa grave) di cui all'art. 314 c.p.p., costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare, e la colpa grave deve essere rapportata agli indizi di cui non si deve dare adito per grave imprudenza; non può ritenersi, infatti, che una condotta sospetta costituisca di per sè la colpa grave ostativa alla riparazione, posto che i sospetti non autorizzavano e non autorizzano – a maggior ragione nella vigenza del nuovo codice di procedura penale che esige la gravità degli indizi di colpevolezza – la misura cautelare».
temporale
Difficoltà interpretative riguardano anche la delimitazione temporale della condotta «gravemente colposa» che assume rilevanza ai fini dell'esclusione del diritto alla riparazione. In particolare, è controverso se si possa configurare la colpa grave prima ancora che l'indagato abbia conoscenza del procedimento a suo carico, ovvero solo dopo422.
Secondo un approccio interpretativo di più antica elaborazione ma minoritario, la colpa grave non può essere rilevata in comportamenti antecedenti alla conoscenza di un procedimento penale a proprio carico. Di conseguenza, non potrà mai essere dedotta da condotte «incaute», dalle quali l'autorità giudiziaria procedente abbia evinto «gravi indizi di colpevolezza» ex art. 273 c.p.p., non potendo la norma penale imporre ai consociati alcun particolare dovere di vivere senza dare adito a sospetti, e di evitare così comportamenti che «possano essere assunti dagli organi di polizia e dalla Magistratura come indicativi della avvenuta commissione di reati»423.
Il corpus giurisprudenziale prevalente, invece, ha affermato la rilevanza di ogni momento della condotta del soggetto, dal momento genetico al mantenimento della privazione della libertà. Un tale indirizzo è stato ricavato sia dal tenore letterale dell'art. 314 comma 2 c.p.p., sia dal rilievo che, se anche «chi vive ai margini della legge penale non può essere condannato, neppure può pretendere di incassare danaro prelevato da chi vive correttamente, oltre che onestamente»424,
onde il giudice non dovrà applicare la regola per cui tutto ciò che non è vietato è consentito, ma valutare se certi comportamente, accertati o negati, ma comunque riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano aver svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in
422JANNELLI, La riparazione dell'errore giudiziario, p. 748. 423Cass., Sez. I, 17-1-1991, Ciacci, cit.
errore l'autorità giudiziaria425.
Anche il Giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 314 comma 1 c.p.p.426 nella parte in cui «non dispone che la
colpa grave dell'agente (...) possa consistere anche in condotte antecedenti all'assunzione della qualità di imputato o di indiziato, ovvero, più in generale, in condotte diverse dall'attività difensiva», non ha saputo risolvere la dicotomia interpretativa evidenziata. La questione fu comunque respinta dalla Corte costituzionale che, da un lato, l'ha dichiarata infondata, e dall'altro ha affermato come la genericità del dato normativo autorizzasse entrambe le letture, mantenendo quindi una sostanziale posizione di equidistanza tra i due filoni ermeneutici427.
Dopo qualche anno anche le Sezioni unite428 si sono espresse in questo
ambito e, sostenendo la mancanza di qualsiasi ragione logico-giuridica che potesse motivare l'adozione di modelli di valutazione differenti, rispetto al dato temporale, tra condotta dolosa e colposa, hanno confermato l'orientamento dominante, affermando la rilevanza dell'intera condotta dell'istante429.
In realtà deve essere rilevato come una simile impostazione giurisprudenziale finisca con l'annullare quasi completamente la possibilità di ottenere una riparazione, essendo altamente probabile che l'indagato, con la sua condotta antecedente, abbia fornito qualche «spunto» per l'emissione della misura cautelare a suo carico430. Questo 425SANTANGELO, La riparazione per l'ingiusta detenzione, in Giur. mer.
426Corte cost., 3-12-1993, n. 426, in Giur. cost., 1993, p. 3521.
427TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, p. 236. 428Cass., Sez. un., 9-2-1996, Sartanaro.
429Cass. pen., Sez. IV, 8-11-2017, n. 51747, in Dir. e Giust., 2017: il Supremo Collegio ha chiarito che la condotta colposa a cui consegue l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà può essere posta in essere, al pari della condotta dolosa, anche prima dell'inizio del procedimento penale, dovendosi respingere la tesi secondo cui la colpa grave potrebbe ravvisarsi solo in relazione alla condotta processuale dell'interessato, e cioè al contegno da lui assunto dopo la conoscenza del procedimento penale a proprio carico.
approccio, quindi, non tiene conto della ratio e della natura dell'istituto esaminato, penalizzando senza alcun ragionevole motivo la posizione del soggetto detenuto, in una situazione in cui il diritto alla riparazione per la detenzione subita dovrebbe invece trovare, a livello interpretativo, la massima espansione consentita dalla legge431.
8.1.2 L'esercizio del diritto di difesa e il «difetto di