Come nella normativa previgente, il procedimento di riparazione si svolge con le forme del procedimento camerale, disciplinato in via generale dall'art. 127 c.p.p.384
L'art. 646 c.p.p. è poi deputato a completare la disciplina con alcune disposizioni speciali, che tengano conto dei diritti e degli oneri dei soggetti protagonisti del contraddittorio camerale: l'interessato, i legittimati ai sensi dell'art. 644, il Ministero del Tesoro rappresentato dall'avvocatura distrettuale dello Stato, il pubblico ministero385.
La disciplina del procedimento, delineato così dalle disposizioni contenute negli artt. 127 e 646 c.p.p., non differisce molto da quella precedente. Alcune significative modifiche, tuttavia, tendono da un lato ad accentuare le garanzie del contraddittorio, e dall'altro a ridisegnare i poteri del giudice e delle parti, in conformità dei caratteri del nuovo sistema processuale386.
Depositata l'istanza di riparazione presso il giudice di merito competente, fa seguito l'assegnazione della domanda alla sezione
amministrazione (ivi compresa, quindi, quella della giustizia) informazioni scritte su atti e documenti di cui essa sia in possesso».
383Testualmente, Cass. Sez. I, 17-12-1991, Min. Tesoro in proc. Parente, in Cass.
pen., 1993.
384MONTALDI, sub. art. 646 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura
penale, p. 397.
385JANNELLI, La riparazione dell'errore giudiziario, p. 763.
386MONTALDI, sub. art. 646 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura
designata della trattazione del procedimento e la fissazione della data dell'udienza.
Ai sensi dell'art. 646 comma 2 c.p.p. la domanda, unitamente al provvedimento del giudice che fissa l'udienza di comparizione delle parti, deve essere comunicata, a cura della cancelleria, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza (art. 127 comma 1 c.p.p.) alla procura generale387; è inoltre previsto espressamente che la
domanda sia notificata al Ministro dell'Economia e delle Finanze388
presso l'avvocatura dello Stato situata nel distretto della Corte competente, nonchè a tutti gli interessati389, compresi «gli aventi diritto
che non hanno proposto la domanda».
Quanto all'inosservanza delle disposizioni suddette, integra gli estremi di una nullità assoluta l'omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza all'interessato390; dal combinato disposto degli artt. 646
comma 2, 127 comma 5 e 178 c.p.p. si ricava, invece, che l'omessa comunicazione al pubblico ministero e al Ministro dell'Economia e delle Finanze determinano una nullità di ordine generale391, ex art. 178
comma 1 c.p.p., ascrivibile al regime intermedio di cui all'art. 180
387«Il pubblico ministero deve essere messo nella condizione di far valere l'interesse pubblico all'esatta interpretazione della legge, cui si correla il proprio potere di impugnazione», Cass., Sez. Un., 9-7-2003, Min. Economia e Finanze in proc. Azgejui.
388«Poichè è sull'amministrazione dello Stato che si rifletterà l'eventuale conseguenza debitoria dell'assegnazione dell'indennizzo, essa ha diritto di conoscere preventivamente ogni elemento necessario ad approntare con compiutezza la propria difesa e ad acquisire, a tal fine, le indispensabili informazioni in ordine alle questioni riguardanti sia l'an della riparazione (legittimazione del richiedente, tempestività della domanda, indagine sul dolo o la colpa) sia la determinazione del quantum debeatur; cognizione che le può derivare soltanto dalla compiuta conoscenza della domanda e non dalla mera ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza», Cass., Sez. un., 9-7-2003, Min. Economia e Finanze in proc. Azgejui.
389Sono legittimati alla riparazione: colui che ha patito l'ingiusto provvedimento e, nel caso in cui questi sia defunto, i soggetti indicati nell'art. 644 comma 1 c.p.p. 390Si tratta di una fattispecie direttamente riconducibile all'«omessa citazione
dell'imputato», ex art. 179 comma 1 c.p.p.; COPPETTA, La riparazione per
ingiusta detenzione, p. 278.
391L'omessa notifica della domanda di riparazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze presso l'Avvocatura dello Stato non determina, quindi, l'improcedibilità della richiesta.
c.p.p.392
Fino a cinque giorni prima dell'udienza, come previsto dall'art. 127 comma 2 c.p.p., le parti hanno facoltà393 di depositare in cancelleria
memorie e documenti394. La previsione di termini per la presentazione
delle memorie, non prorogabili e più ristretti rispetto a quelli previsti dall'art. 574 c.p.p. abr. è motivata da esigenze di speditezza e semplificazione caratteristiche del procedimento camerale nel nuovo codice, ma è bilanciata da maggiori garanzie e più ampie possibilità di partecipazione delle parti all'udienza395.
Inoltre, l'art. 646 comma 4 c.p.p. stabilisce che gli interessati nei confronti dei quali sia stato ritualmente instaurato il contraddittorio ex art. 646 comma 2 c.p.p. e che non siano intervenuti nel procedimento depositando in cancelleria le proprie richieste «nei termini e nelle forme previste dall'art. 127 comma 2» c.p.p., decadono «dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso». La Corte di cassazione, poi intervenuta per puntualizzare, ha stabilito che la decadenza dal diritto si verifica solo nel caso in cui gli interessati non compaiano prima della chiusura del procedimento stesso396.
La partecipazione all'udienza dell'istante, del procuratore generale, dell'avvocato dello stato e del difensore è meramente facoltativa; tuttavia, nel caso di comparizione, tali soggetti devono essere sentiti dal giudice di merito a pena di nullità intermedia, anche a prescindere da una loro richiesta397.
392TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, p. 304. 393Presupposto ineliminabile per l'esercizio di questa facoltà è la possibilità di
conoscere e consultare il fascicolo relativo al procedimento che ha fatto sorgere il diritto alla riparazione.
394BELLUCCI, voce Ingiusta detenzione (riparazione per la), in Dig. pen., Agg. Torino, 2010.
395MONTALDI, sub. art. 646 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura
penale, p. 398.
396In questo senso, COPPETTA, La riparazione per ingiusta detenzione, p. 275; Cass., 22-9-1995, Armellino.
Per quanto riguarda la composizione del Collegio giudicante, le opinioni contrastanti sulla natura civilistica o penalistica del procedimento riparatorio hanno avuto ripercussioni anche sulla questione di applicabilità, al suddetto procedimento, delle situazioni di incompatibilità, ex art. 34 c.p.p., determinate da attività compiute nel processo di merito.
Se, da un lato, il filone giurisprudenziale che affermava la natura civilistica del procedimento ha negato l'applicabilità delle citate situazioni di incompatibilità, dall'altro, dopo aver dimostrato come sia priva di alcuna giustificazione normativa la connotazione civilistica del procedimento in esame, si deve ritenere che la relativa disciplina debba essere ricercata nell'ambito dell'ordinamento processuale penale e, di conseguenza, non può che affermarsi l'applicabilità della menzionata disposizione398.
Per concludere, l'udienza si svolge in assenza di pubblico (art. 127 comma 6 c.p.p.) e si avvia con la relazione di un membro del collegio, preventivamente nominato dal presidente, cui segue l'attività probatoria.