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La riparazione del danno non patrimoniale

10. Il ricorso per cassazione

1.6 La riparazione del danno non patrimoniale

La scelta del giudice di liquidare il quantum dell'«indennizzo» secondo parametri di tipo risarcitorio comporta che siano presi in considerazione anche i pregiudizi, specificamente allegati e provati, determinati dalla «lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica»501.

Tuttavia, la categoria di «danno non patrimoniale» ha sempre presentato notevoli difficoltà teoriche e ricostruttive, tali da dare avvio ad un importante dibattito giuridico in merito all'ampiezza di tale figura di danno ed ai limiti di risarcibilità delle lesioni che non incidono sulla sfera economica del soggetto.

L'art. 2059 c.c. stabilisce che «il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge»; ed è proprio questa disposizione che è apparsa istituire una sorte di riserva di legge, in

499VANNI, Nuovi profili della riparazione dell'errore giudiziario, p. 59. 500Cass. civ., Sez. III, 23-2-2006, n. 4020, in CED Cass., n. 587943.

501Definizione di «danno non patrimoniale» data dalle c.d. Sentenze gemelle del 2003 (Cass. civ., Sez. III, 31-5-2003, nn. 8827 e 8828, in Danno e resp., 2003, p. 819).

grado di limitare la risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali alle sole ipotesi in cui quest'ultima fosse esplicitamente contemplata da una previsione legislativa502. In particolare, poichè al momento dell'entrata

in vigore del codice civile la possibilità di ristoro del danno patrimoniale si limitava all'art. 185 c.p.503, la risarcibilità delle lesioni

extrapatrimoniali è stata relegata all'ipotesi di danno cagionato da un fatto-reato.

Inoltre, un'ulteriore interpretazione restrittiva ha, per lungo tempo, limitato la lettera dell'art. 2059 c.c.: quest'ultima è stata intesa, infatti, come riferita solamente al danno morale, costituito dal patimento, dal dolore, e più in generale dalla sofferenza di natura psichica che il soggetto subisce in conseguenza della lesione504.

In questo modo, tuttavia, nel settore dei danni alla persona veniva lasciata aperta una lacuna molto grave, tale da escludere la tutela risarcitoria per valori che possono essere collocati al vertice del sistema, con particolare riferimento ai diritti della personalità505.

La vera svolta si è avuta solo nel 2003, quando la Suprema Corte, con due sentenze depositate il medesimo giorno506, ha, in primo luogo,

negato l'obbligo di limitare il concetto di danno extrapatrimoniale al mero danno morale soggettivo, trattandosi di una «categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona»; in secondo luogo, ribaltando il prevalente orientamento restrittivo, ha affermato che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. impone di considerare inoperante il limite posto da tale norma, nel caso in cui «la lesione (abbia) riguardato valori della

502TROISI, L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale, p. 294.

503Nell'ultimo ventennio, a livello legislativo, vi è stato un notevole ampliamento dei casi di risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato.

504DALIA-TROISI-DALIA, I rimedi al danno da processo, p. 25.

505BUSNELLI, Problemi di inquadramento sistematico del danno alla persona, in

Riv. crit. dir. priv., 1987, pp. 27 ss.

persona costituzionalmente garantiti» ed, in particolare, i diritti inviolabili dell'uomo507 riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., e abbia

cagionato un pregiudizio serio, meritevole di essere riparato in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza508.

In questo senso, l'errore giudiziario, provocando l'ingiusta violazione di valori che si collocano al vertice dell'ordinamento (la presunzione di non colpevolezza e, in via eventuale, la libertà personale, la salute e tutti i diritti inviolabili riconducibili alla sfera della dignità personale), potrà sicuramente generare pregiudizi di carattere non patrimoniale di una certa entità509.

In sede di riparazione di errore giudiziario dovrà trovare ristoro, dunque, ricorrendone le condizioni, il danno non patrimoniale, inteso come categoria unitaria, nell'ambito della quale è possibile distinguere il danno morale soggettivo, il danno biologico e il c.d. danno esistenziale510.

1.6.1 Il danno morale soggettivo, il danno biologico e il danno

507«Il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacchè il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si desideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura

economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale».

508Ulteriore chiarimento dovuto alla sentenza della Cass. civ., Sez. Un., 11-11-2008, n. 26972, secondo cui «la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. (...) Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile».

509TROISI, L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale, p. 295.

esistenziale

Nel caso in cui il giudice della riparazione decida di non procedere con una valutazione equitativa globale, ma di utilizzare il criterio risarcitorio, dovrà farsi riferimento alle già citate voci del danno morale soggettivo, del danno biologico e del danno esistenziale.

In primo luogo, quindi, dovrà essere considerata la possibilità di risarcire il danno morale soggettivo511, che, come hanno precisato le

Sezioni unite del 2008512, «non individua una autonoma sottocategoria

di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sè considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento».

In secondo luogo dovrà essere riparato il danno biologico513, inteso

come lesione dell'integrità psico-fisica, consistente in ripercussioni negative diverse non solo da quelle di carattere patrimoniale, ma anche dalla mera sofferenza psichica514; a titolo di danno biologico potranno 511AZZARRI, Il danno non patrimoniale da lesione della dignità umana, delle

libertà fondamentali e di altri diritti inviolabili, in Aa. Vv., Il danno non

patrimoniale, a cura di E. Navarretta, Milano, 2010, cit. p. 340; anche nel caso in

cui la carcerazione si sia protratta per pochi giorni e non abbia prodotto, quindi, rilevanti cambiamenti nella vita della persona, di considerevole entità può essere la sofferenza che ne consegue, soprattutto quando trattasi di persona del tutto estranea a simili esperienze.

512Cass. civ., Sez. un., 11-11-2008, n. 26972.

513La figura del «danno biologico» è stata espressamente riconosciuta

normativamente negli artt. 138 e 139 d. lgs. n. 209 del 2005, recante il codice delle assicurazione private, in base ai quali il danno biologico consiste nella «lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona

suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito». 514Cass., Sez. III, 14-10-2010, Lastella, in CED Cass., n. 248628, afferma che non

configura un danno biologico, autonomamente valutabile rispetto a quello derivante dallo stato di illegittima privazione della libertà personale, nè il danno conseguente alla presunta equiparazione del periodo di detenzione ad uno stato di invalidità temporanea di pari durata, nè quello derivante dall'impossibilità del condannato di esprimere la propria sessualità durante il medesimo periodo.

essere, quindi, ristorate, le conseguenze negative derivanti dalla contrazione di specifiche malattie in carcere (come tubercolosi o AIDS), nonchè tutti i pregiudizi sia di carattere fisico (es. cefalea o disturbi del sonno), che di natura psichica (ad esempio, sindromi depressive, ansiose, persecutorie ecc.) collegati all'errore giudiziario (ed all'ingiusta detenzione)515.

Infine, devono essere considerate, nella liquidazione dell'indennizzo516,

anche le ripercussioni sulla sfera latu sensu «esistenziale» della persona517, consistenti nella privazione della libertà personale,

nell'interruzione delle attività lavorative e di quelle ricreative, nell'interruzione dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, nel mutamento radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita, nel discredito sociale518 ecc.519

1.6.2 La quantificazione

È onere dell'interessato fornire la prova dei danni non patrimoniali di cui richiede la quantificazione secondo il meccanismo di tipo risarcitorio.

515DALIA-TROISI-DALIA, I rimedi al danno da processo, p. 35. 516«Il giudice è tenuto a risarcire, ricorrendone le condizioni, oltre i danni

patrimoniali, anche il danno biologico, quello morale nonchè il danno

esistenziale, trattandosi di differenti ed autonome categorie, tutte ricomprese nel danno non patrimoniale. (...) Proprio con riferimento alla nozione di danno biologico, frutto innanzitutto di elaborazioni giurisprudenziali, è stato chiarito che lo stesso è costituito dalla compromissione dell'integrità psicofisica della persona alla quale si accompagni una perdita o riduzione di funzioni vitali, anche non definitiva»; Cass. pen., sez. IV, 19-3-2015, n. 22444, in Cass. pen., 2016. 517La figura del danno esistenziale rappresenta il frutto di un'elaborazione

giurisprudenziale e dottrinale relativamente recente, spesso osteggiata dalla sua difficile differenziazione rispetto al danno morale soggettivo.

518Cass. pen. 25-11-2003, n. 2050.

519Questi pregiudizi, non presupponendo alcuna lesione psichica o fisica, non possono essere qualificati come danno biologico; inoltre, prevedendo non una sofferenza psicologica transitoria, ma uno sconvolgimento, prolungato nel tempo, delle abitudini di vita, provocato dalla privazione dellaa libertà personale, non appaiono sovrapponibili al danno morale soggettivo. In Cass. 25-11-2003, min. economia e fin. e p.m. in proc. Barillà.

Mentre per il danno biologico viene fatto ricorso, principalmente, all'accertamento medico legale, per le altre conseguenze non aventi carattere patrimoniale potrà farsi ricorso a qualsiasi mezzo di prova, compresa la «prova presuntiva»520.

Per quanto riguarda, invece, la quantificazione del danno non patrimoniale, deve farsi prevalentemente (se non esclusivamente) riferimento al potere equitativo del giudice, poichè si tratta di ridurre ad entità economica situazioni che di per sè appartengono ad una sfera diversa da quella patrimoniale521.

Tuttavia, se nella valutazione del danno esistenziale il giudice potrà difficilmente fare ricorso a criteri predeterminati o standardizzati, in caso di quantificazione del danno morale soggettivo e del danno biologico il giudice potrà utilizzare le c.d. "tabelle" elaborate dagli uffici giudiziari522, sempre che il risultato sia poi adattato al caso

concreto523.