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Le ipotesi di erroneo ordine di esecuzione

7. L'errore in fase esecutiva

7.1 Le ipotesi di erroneo ordine di esecuzione

Nel dispositivo di illegittimità costituzionale che ha colpito l'art. 314 c.p.p., l'errore rilevante era quello cagionato dalla «errata premessa che la sentenza di condanna (fosse) divenuta definitiva»291.

Tuttavia, l'estrema genericità utilizzata dalla Consulta per tipizzare l'ordine di esecuzione valido a generare un diritto alla riparazione ha lasciato aperta la questione riguardante i «contesti» ugualmente

289La Corte, a sostegno della conclusione qui descritta, ha invocato sia la direttiva n. 100, contenuta nell'art. 2 comma 1 legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81. che sottolinea «l'intento del legislatore delegante di non introdurre, su questo piano, ingiustificate differenziazioni tra custodia cautelare ed esecuzione di pena detentiva», sia l'art. 5§5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in cui il diritto alla riparazione è

riconosciuto senza limitazioni dipendenti dal titolo, provvisorio o definitivo, della detenzione subita.

290TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, p. 198. 291TROISI, L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale, p.

rilevanti292; risulta palese, infatti, che l'illegittimità o l'erroneità

dell'ordine di esecuzione si concretizzano anche in situazioni diverse, che però presentano una notevole omogeneità con quella presa in considerazione dal legislatore293.

La prevalente interpretazione294 ritiene quindi che il nuovo genus di

detenzione riparabile creato dalla consulta ricomprenda una molteplicità di ipotesi.

In primo luogo, devono essere considerate le ipotesi di ordine di esecuzione emesso in assenza di un valido titolo esecutivo. I vizi, in questo senso, possono essere ricondotti a tre categorie differenti: titolo mancante, titolo non esecutivo o titolo solo apparentemente esecutivo295.

La prima fattispecie si concretizza quando il titolo risulti inesistente materialmente (sentenza non pronunciata o revocata) o giuridicamente (sentenza emessa a non iudice o da un giudice in stato di coartazione fisica o psichica, ovvero pronunciata nei confronti di persona che non è parte del processo o è immune dalla giurisdizione penale dello Stato)296.

A queste ipotesi possono essere aggiunte quelle in cui il titolo non consente l'esecuzione della pena (ad esempio, in caso di sentenza di proscioglimento).

La fattispecie di «titolo non esecutivo»297, invece, è ravvisabile in

riferimento ad una sentenza in relazione alla quale i termini per

292TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, p. 198. 293SCOMPARIN, sub art. 314 c.p.p., in Commento al codice di procedura penale,

Terzo aggiornamento, 1998, p. 408.

294BALSAMO, Riparazione per ingiusta detenzione, in SPANGHER, Trattato di

procedura penale, II, Torino, 2008, p. 663.

295L'articolazione così strutturata è di LAVARINI, Ordine di esecuzione erroneo e

denzione ingiusta, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1998, p. 939. s.

296TROISI, L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale, p. 280.

297L'esecutività del titolo rappresentato da una sentenza di condanna implica l'irrevocabilità della stessa (art. 650 c.p.p.), irrevocabilità che è collegata al mancato o infruttuoso esperimento degli ordinari mezzi di impugnazione.

impugnare non sono ancora decorsi o il giudizio conseguente all'impugnazione non è ancora concluso298.

Infine, il «titolo solo apparentemente esecutivo»299 si realizza

nell'ipotesi in cui l'interessato non sia stato messo nella condizione di impugnare il provvedimento per mancanza o invalidità della notifica300,

e la cancelleria, constatata la mancata impugnazione, certifichi l'irrevocabilità del provvedimento senza rilevare l'invalidità della notifica301.

Al di fuori della categoria di «erroneo ordine di esecuzione» deve essere posto, secondo la dottrina maggioritaria302, il caso di irregolarità

del provvedimento, provocato dal difetto dei requisiti di forma previsti dall'art. 656 comma 3 c.p.p.303

Se la pretesa riparatoria può essere certamente fondata su un ordine di esecuzione emesso in mancanza di un valido titolo esecutivo, deve

298LAVARINI, Ordine di esecuzione erroneo, p. 940 s.

299Va inclusa nella categoria di errore riparabile anche la limitazione della libertà personale sofferta in esecuzione di una misura di sicurezza applicata con sentenza di proscioglimento solo apparentemente irrevocabile. TROISI, L'errore

giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale, cit. p. 280.

300TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, p. 202. 301L'impugnazione eventualmente proposta è definita, in questi casi,

«apparentemente tardiva» (MOSCARINI, La contumacia dell'imputato, Milano, 1997, p. 425) o «acronica» (GIUS. SABATINI, Trattato dei procedimenti speciali

e complementari nel processo penale, Milano, 1965, p. 281).

302Di opinione contraria è CORBI, L'esecuzione nel processo penale, Torino, 1992, p.131, che, sottolineando come l'importanza dei requisiti contenuti nell'art. 656 comma 3 c.p.p. sia evidenziata anche dalla stessa relazione al progetto

preliminare del codice (che osserva come gli stessi «devono essere considerati essenziali per la validità dell'atto e per l'instaurazione di un valido rapporto processuale esecutivo», Relazione al progetto preliminare del codice di

procedura penale, cit. p. 145), afferma che l'ordine di esecuzione di pena

detentiva privo dei suddetti requisiti «non dovrebbe avere la capacità (...) di costituire titolo valido per la restrizione del condannato in carcere», con la conseguenza che «il giudice dell'esecuzione, investito della questione, dovrebbe ordinare la scarcerazione del condannato stesso».

303Gli elementi che, secondo la citata disposizione, devono essere contenuti dall'ordine di esecuzione di pena sono «le generalità della persona nei cui confronti (il provvedimento) deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione». Secondo LAVARINI, Ordine di esecuzione erroneo, cit. p. 946, l'ordine irregolare «potrà (...) essere validamente sostituito ad opera dello stesso pubblico ministero sulla base dello stesso – valido – titolo esecutivo».

essere valutato se possano esistere ulteriori vizi che, pur non inficiando il titolo esecutivo, possano rilevare al medesimo fine.

A favore di una soluzione positiva può essere letto anche lo stesso dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 310/1996 che, evidenziando «l'erroneità dell'ordine senza far alcun riferimento al titolo sottostante, consente una dilatazione dei confini della categoria in esame sino ad includere, altresì, l'ordine fondato su un valido titolo esecutivo, ma in sè viziato»304.

Nonostante il contrario orientamento giurisprudenziale305, sembra

difficile escludere l'illegittimità dell'ordine di esecuzione emesso in costanza dei presupposti per la sua sospensione.

In particolare, l'art. 656 commi 5 e 10 c.p.p. stabilisce che il pubblico ministero disponga la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza sull'istanza, proposta dal condannato, di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. penit.), di detenzione domiciliare (art. 47- ter ord. penit.), di semilibertà per pena inferiore a sei mesi (art. 50 ord. penit.), di affidamento in prova in casi particolari (art. 94 d.P.R n. 309/1990), di sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente (art. 90 d.P.R n. 309/1990)306. In questi casi, la sospensione dell'esecuzione307

dell'ordine di carcerazione integra un «atto dovuto».

Se da un lato, in questi casi, è ben possibile qualificare in termini di ingiustizia la detenzione patita, il problema si porrà sul terreno della effettiva possibilità di avanzare il diritto alla riparazione, dovendosi

304LAVARINI, Ordine di esecuzione erroneo, cit. p. 940.

305In giurisprudenza si afferma che non possa qualificarsi ingiusta una detenzione solo perchè il condannato non sia stato messo nelle condizioni di usufruire di una misura alternativa alla detenzione.

306TURCO, L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione, p. 204. 307Il pubblico ministero dovrà quindi esclusivamente prendere atto della richiesta

del condannato ad ottenere una misura alternativa alla detenzione, e verificare se la pena rientri o meno dei perimetri previsti dalla legge per l'ammissione al beneficio.

tenere in considerazione la condizione stabilita dall'art. 314 comma 4 c.p.p., che la esclude per i periodi di custodia computati ai fini della determinazione della misura di pena308.

Seguendo questa impostazione, non potrà avanzare alcuna richiesta riparatoria, operando la causa di esclusione prevista dal suddetto articolo, il condannato che possa beneficiare di una misura alternativa alla detenzione di cui agli artt. 47, 47-ter e 50 ord. pen., qualora non sia stata sospesa l'esecuzione dell'ordine di carcerazione nei suoi confronti309.

Al contrario, non potrà essere negato il diritto alla riparazione nel caso in cui il condannato ad esecuzione avviata abbia beneficiato della sospensione a norma degli artt. 90 ss. d.P.R. n. 309/1990; in questo caso, l'ingiusta detenzione sofferta a causa dell'omessa sospensione, non venendo computata nel calcolo della pena residua da espiare, dovrà essere riparata ex art. 314 c.p.p.

Anche l'errore in fase esecutiva deve essere accertato con provvedimento irrevocabile, che potrà consistere «nell'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione, o in quella adottata dal giudice dell'opposizione o ancora nella pronuncia di annullamento senza rinvio resa dalla Corte di cassazione a seguito di ricorso contro i predetti provvedimenti»310.

308TROISI, L'errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale, p. 282.

309In concreto, considerato che le suddette misure alternative sono concesse per un periodo uguale a quello della pena ancora da scontare, un eventuale ritardo nella loro concessione, sia pure illegittimo, avrà comunque l'effetto di ridurre, proporzionalmente alla durata della carcerazione subita, il residuo di pena da espiare sub specie di misura alternativa. TURCO, L'equa riparazione tra errore

giudiziario e ingiusta detenzione, cit. p. 208.