• Non ci sono risultati.

Effetti dell'introduzione degli IAS/IFRS nella redazione del bilancio di esercizio: possibili contrasti con i principi nazionali di determinazione del

reddito d'impresa

Nel nostro ordinamento, caratterizzato come visto da una forte dipendenza del reddito imponibile delle società di capitali dal risultato del conto economico, l'introduzione di un secondo sistema di principi contabili, incentrato sulla rilevazione di un risultato diverso da quello del primo, ha potenzialmente provocato una spaccatura nella sfera dei soggetti passivi. 244

Da una parte le società che, applicando i principi IAS/IFRS assolverebbero l'imposta su un imponibile prossimo al risultato maturato (o reddito prodotto), dall'altro le società che, continuando ad applicare i principi nazionali, assolverebbero l'imposta su un imponibile prossimo al risultato realizzato. 245

Questo assetto potrebbe sollevare un problema di disparità di trattamento: soggetti versanti in situazioni economiche omogenee verrebbero, infatti, a subire prelievi diversi solo in ragione del sistema contabile utilizzato (spesso non per scelta) per la rappresentazione di dette situazioni. 246

del conto economico complessivo denominata “altre componenti di conto economico complessivo (other comprehensive income - OCI)”. ... In relazione a tali modifiche, l'articolo 2 conferma la rilevanza fiscale dei componenti reddituali imputati nella sezione del conto economico complessivo denominata other comprehensive income (OCI). Tale sezione, infatti, non è espressamente richiamata dalle disposizioni contenute nel TUIR».

244 G.LOLI e M.CASÒ, Le difficoltà di applicare gli IFRS nel bilancio di esercizio: il caso di una fusione per

incorporazione, in Riv. Dott. Comm. n. 2/2007, pp. 397 ss.. Anche se per alcuni Autori, G.GAFFURI, I principi

contabili internazionali e l'ordinamento fiscale, in Rass. Trib., n. 3/2004, pp. 871 ss., non sembra che l'adozione di

regole di contabilità vicine o simili ai principi internazionali possa comportare stravolgimenti del vigente sistema fiscale o radicali incompatibilità con il suo contenuto. Uno studio compiuto da due autori, M.CAMERAN e D.CAMPA, riportato in Le qualità del reddito migliora con l'adozione degli IAS/Ifrs, in Riv. Dott. Comm., n. 3/2005, pp. 235 ss., ha mostrato che l'introduzione degli IAS/IFRS non ha avuto alcun effetto sulla qualità degli earnings così misurata, nel caso delle aziende italiane non quotate che volontariamente hanno deciso di adottare gli standards internazionali. Infatti, la principale ragione per l'adozione di quest'ultimi da parte di società non quotate italiane è stata la semplificazione amministrativa ed il loro utilizzo da parte delle loro società controllanti. Pertanto, la scelta di adottare i principi citati è sembrata essere determinata più dalle richieste di soggetti esterni (investitori istituzionali) o dalla scelta dell'azionista di riferimento, che dall'ottenimento di vantaggi legati alla maggiore trasparenza informativa. 245M.TENORE, La rilevanza fiscale degli IAS in tema di strumenti finanziari partecipativi, Riv. dir. trib., n. 11/2008, pp. 999 ss., osserva: «A prima vista emerge una possibile dicotomia strutturale del sistema, ove si consideri che esso

introduce forti divergenze nella determinazione della base imponibile tra le imprese IAS compliant e quelle non tenute all'applicazione dei principi contabili internazionali. Per le prime, infatti, il legislatore ha adoperato una tecnica legislativa innovativa, sia per il fatto di riconoscere rilevanza ad un principio contabile, sia per consentire l'integrazione automatica delle disposizioni del Tuir attraverso un rinvio in bianco ad una fonte legislativa esterna, quale il regolamento comunitario, promanante da un organismo sovranazionale dotato di poteri normativi. L'attribuzione della rilevanza fiscale ai principi contabili non solo supera il principio di neutralità, ma rafforza il sistema di derivazione, tenuto conto del fatto che le risultanze contabili coincideranno, nei casi espressamente previsti, con i valori fiscalmente rilevanti. Tuttavia, mi pare ragionevole ritenere che entrambi i fattori finiranno inevitabilmente per minare l'unitarietà del sistema di determinazione della base imponibile. Infatti, se per le imprese IAS, in molti casi, è conferita espressa rilevanza ai principi contabili internazionali, per quelle non IAS compliant continuano ad applicarsi i principi contabili nazionali, cui è largamente ispirato il Tuir, pur se filtrati dal sistema delle variazioni apportate alle risultanze civilistiche».

246 G. ZIZZO, I principi contabili internazionali, in Imposte sul reddito delle società, di F. Tesauro, Cap. XV, Bologna, 2007, pp. 315 ss.. G.MELIS e E.RUGGIERO, Pluralità di sistemi contabili, diritto commerciale e diritto

125 I principi contabili internazionali, infatti, sono stati pensati (e scritti) con l'obiettivo di fornire una disciplina contabile di riferimento per la redazione del bilancio consolidato, mentre poco o nulla è detto, invece, con riguardo al bilancio di esercizio. 247

Tale scelta è comprensibile, se analizziamo gli obiettivi e le finalità nella prospettiva di redazione del bilancio degli IAS/IFRS.

I principi di redazione del bilancio di esercizio riflettono le finalità conoscitive e gli interessi che con questo si intendono tutelare.

Il bilancio IASB è destinato prevalentemente agli investitori potenziali ed effettivi e, pertanto, le disposizioni previste dagli IAS/IFRS sono volte ad individuare soprattutto la capacità di produrre reddito nel futuro, oltre che nel presente, e per questo le valutazioni del mercato sono in esso quanto mai rilevanti. I dati contabili degli IAS/IFRS risultano, conseguentemente, assai più volatili e meno prudenziali rispetto ai dati contabili elaborati per mezzo delle tecniche di origine comunitaria. Il bilancio dello IASB non è in grado di fornire una misura della ricchezza prodotta, mentre si prefigge di evidenziare la performance economica, quanto mai, però, aleatoria.

Le differenze sostanziali tra i due regimi giuridici, nazionale ed europeo, appaiono, allora evidenti.

Il bilancio di esercizio previsto dal Codice civile è strumento di rilevazione del risultato di periodo e del capitale di funzionamento derivante dalla rilevazione del reddito, inteso come valore della produzione dedotti i costi della stessa. Il criterio

tributario: l’esperienza italiana, in Rass. Trib., n. 6/2008, pp. 1624 ss., in commento alla sentenza del Tribunale

europeo del 14 luglio 2006, causa T-417/05, Endesa c/ Commissione, hanno evidenziato come al di là della specifica soluzione accolta dalla Corte, anche questo caso evidenzia come l’adozione di sistemi contabili diversi, pur con riferimento all’osservazione del medesimo fenomeno, può indurre risultati sostanziali ed effetti giuridici diversi. Ciò produce situazioni di irrazionalità e distorsione: situazioni identiche dovrebbero produrre effetti identici, e non effetti diversi sol perché una è rappresentata in un modo e l’altra in un altro.

247 V.CERIANI, L'interrelazione tra il bilancio ed il reddito d'impresa, cit., pp. 99-115, ha sostenuto che sarebbe anche legittimo che il bilancio civilistico sia in primo luogo un bilancio societario, e non di gruppo, perchè sarebbero così i proprietari ed i creditori "stabili" di quella società che vanno tutelati. Mentre invece per tutelare chi investe in borsa sarebbe necessario dare, come fanno gli IAS, una visione complessiva del gruppo, una «rendicontazione

finanziaria consolidata». La distinzione tra bilancio di esercizio e bilancio consolidato ha un suo fondamento, ove si

consideri la loro diversa funzione informativa sia per la società capogruppo sia per le singole entità appartenenti al gruppo. Il bilancio di esercizio è sinonimo di bilancio di una singola impresa o di una società o genericamente di un'entità economica, mentre il bilancio consolidato, anch'esso pur sempre un bilancio di esercizio (anzi nell'ottica dell'investitore è il solo bilancio dal quale è possibile trarre informazioni significative e rilevanti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un'impresa che controlla altre entità economiche) è però costruito mediante la tecnica di aggregazione dei bilanci di esercizio delle imprese incluse nell'area di consolidamento. Nel corpus dei principi IAS/IFRS, e delle relative interpretazioni, non esiste invece una trattazione specifica riguardante il bilancio di esercizio o individuale ed una relativa al bilancio consolidato: essi prevedono che qualunque "entità" che controlla una o più imprese, qualunque sia la forma giuridica, debba redigere il bilancio consolidato (in tal senso IAS 27.9).

126 base di valutazione è quello del costo storico dei cespiti che concorrono alla produzione del reddito.

Il bilancio di esercizio codicistico prevede un elevato grado di prudenza, essendo il patrimonio sottostimato nell'interesse dei creditori, con l'impossibilità di evidenziare e distribuire utili che non siano già realizzati mediante scambi con economie terze.

A fronte della tutela dei creditori, viene mortificata l'aspettativa di dividendo degli azionisti, e si tende ad esprimere un "reddito prodotto". 248

Scopo invece del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali, è la determinazione del valore dei singoli beni che compongono il patrimonio sociale atomisticamente intesi ed il loro "reddito prevedibile futuro".

L'estensione degli IAS/IFRS anche alla redazione dei bilanci di esercizio delle società non quotate, ha obbligato il legislatore nazionale ha tradurre la perfomance economica in "ricchezza prodotta" e "reddito distribuibile". 249

Secondo la normativa nazionale, la finalità del bilancio d'esercizio è quella di identificare il reddito ed il capitale di funzionamento posto a garanzia patrimoniale dei creditori e dei terzi (cfr. articoli 2433, 2446 e 2442, Codice civile) e pertanto si sostiene che il bilancio assume oltre ad una funzione informativa anche una funzione "organizzativa".

Viceversa, il bilancio IAS/IFRS ha la funzione specifica di un indicatore di redditività prospettica in grado di segnalare se l'azienda raggiunge e mantiene determinati risultati soprattutto in termini di flussi finanziari futuri, e quella di soddisfare le esigenze di informativa finanziaria degli investitori.

In coerenza con la preordinazione alle esigenze informative degli investitori, un fondamentale obiettivo degli IAS/IFRS è quello della confrontabilità dei bilanci delle imprese operanti sul mercato perché solo un’informativa omogenea e comparabile può consentire agli investitori di assumere decisioni consapevoli

248 I.VACCA e A.GARCEA, Il principio "substance over form": profili di diritto tributario, in Il Principio substance over form, profili contabili, civilistici e tributari (a cura di F. Gallo e G. Scognamiglio), in Quaderni di Giurisprudenza commerciale, n. 358, Milano, 2012, pp. 155-188, affermano che il principio di prudenza avrebbe una duplice valenza: «per quanto attiene allo stato patrimoniale comporta la necessità di attenersi al cd. "costo storico" come criterio

limite per l'iscrizione delle attività, ancorché la rilevazione al costo non consenta sempre un'adeguata comparazione delle performance delle imprese. Con riguardo al conto economico, invece, il principio di prudenza impone di esporre tutte le componenti di costo maturate, anche se solo probabili, mentre permette di evidenziare i soli ricavi effettivamente conseguiti».

249 Gruppo di studio e attenzione dell'Accademia Italiana di Economia aziendale, L'Analisi degli effetti sul bilancio

127 sulla partecipazione o meno al capitale di un’impresa.

Per questo motivo, nel sistema di rappresentazione IAS/IFRS, a differenza di ciò che accade in quello tradizionale, il principio che si pone al vertice dei postulati di bilancio non è quello di prudenza, ma è quello della competenza economica. In particolare, il principio di prudenza, pur continuando ad essere senz’altro presente anche nel sistema IAS/IFRS, viene concepito come uno dei vari requisiti che, una volta verificata la competenza dei componenti reddituali, concorrono all’attendibilità delle informazioni.

Il bilancio, quindi, ha la funzione prevalentemente "programmatica".

Diversi sono anche i principi di redazione: il bilancio nazionale è ancorato al principio di realizzazione, mentre l'altro impone di rilevare utili non ancora realizzati. 250

Tali diverse finalità giustificano l'utilizzo di opposti criteri di valutazione delle poste contabili: il costo storico nel bilancio nazionale, il fair value nel bilancio IAS/IFRS. 251

Altro principio cardine del sistema IAS/IFRS è, come già visto, l'applicazione del criterio della prevalenza della sostanza sulla forma per la valutazione contabile dei componenti giuridici del patrimonio.

La "sostanza economica" che cercano gli IAS/IFRS è quella funzionale a fornire l'informazione utile agli investitori, e la sua applicazione condizionerà notevolmente la redazione dei bilanci per le imprese che adottano tali principi e comporterà l'esposizione dei profitti e delle perdite e di elementi patrimoniali con criteri di competenza e quantificazione differenti in molti casi da quelli tradizionali. 252

250 A.MANZITTI e F.MARIOTTI, Le nuove regole per applicare gli IAS al bilancio di esercizio, cit., pp. 1121 ss. 251 M.DI FINO, L'introduzione dei principi contabili ed il coordinamento con le norme fiscali, cit, pp. 15 ss., ha affermato che il "fair value" è un valore astratto in natura che può essere ricondotto a due componenti: il valore corrente ed il valore normale. Queste due componenti non sempre coincidono: il valore corrente è il valore che viene attribuito dal compratore e dal venditore ad un bene ad una determinata data. Questo valore potrebbe, quindi, essere soggetto a congiunture - positive o negative - del mercato, così come all'esistenza di particolari circostanze in grado di alterare il reale valore del bene. Il fair value, perciò, può essere nella sostanza considerato l'equilibrio ottimale raggiunto da due contraenti "consapevoli e consenzienti" in una libera transazione. Questo valore è divenuto il principale metro valutativo del sistema contabile degli IAS/IFRS.

252 I.VACCA, Gli IAS/IFRS e il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, cit., pp. 757 ss., ha affermato: «Venendo, viceversa, all'altro modo di intendere il principio della prevalenza - alla sua configurazione cioè come

principio generale che dovrebbe ispirare la redazione del bilancio anche oltre la "casistica" degli IAS/IFRS - ... l'applicazione di questa regola pone una deroga ancor più incisiva ai principi del nostro ordinamento, potendo indurre i redattori a creare ex novo - sia pure ai soli fini rappresentativi del bilancio - modelli contrattuali estranei a quelli formali giuridici: un passo del genere è ben concepibile negli ordinamenti governativi della common law, ma non facile da capire in quelli di civil law dove i negozi giuridici sono il prodotto di leggi scritte ed è estranea alla

128 Sulla base di quanto esposto in precedenza, in linea generale è logico ritenere che il nuovo principio di derivazione fiscale del bilancio IAS/IFRS viene a superare anche le indicazioni contenute nell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Il nuovo articolo 83 del TUIR, come visto, dispone ora che per le società che adottano i principi IAS/IFRS per la redazione dei propri bilanci annuali, per la determinazione del reddito complessivo «valgono, anche in deroga dei successivi

articoli della sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili». 253

I predetti commi 1 e 2 dell'articolo 109, fissano, come visto, i criteri di imputazione dei costi, dei ricavi e degli altri componenti positivi e negativi di reddito, e tali regole sono intimamente connesse alle determinazioni giuridico- formali degli atti negoziali nei quali si esplica l'attività d'impresa. 254

A questi fini, infatti, pongono riferimento al passaggio della proprietà dei beni oggetto di scambio al compimento delle prestazioni, ove si tratti di prestazioni di risultato, ovvero alla maturazione dei corrispettivi pro rata temporis se le prestazioni risultano di durata in senso tecnico-giuridico e cosi via. 255

cultura giuridica la creazione "soggettiva" di figure negoziali ad hoc».

253 G.FRANSONI, L'imputazione a periodo nel reddito d'impresa dei soggetti IAS/IFRS, Corr. Trib., n. 39/2008, pp. 3145 ss., ha affermato che «mentre i criteri di qualificazione stabiliti dai principi contabili internazionali, per effetto

del rinvio, vengono introdotti nel sistema del T.U.I.R. ma non trovano "dinanzi a sé" altre regole (non importa se omogenee o meno) rispetto alle quali risolvere il problema della reciproca "coesistenza", viceversa questo ordine di problemi si pone proprio per quanto riguarda le regole sulla competenza appunto perché l'introduzione dei criteri di imputazione temporale propri del sistema dei principi contabili internazionali deve fare i conti con l'esistenza di altri principi di natura squisitamente fiscale».

254 L'art. 2 del Regolamento IAS n. 48/2009, come visto, ha espressamente disposto proprio che «devono intendersi

non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'art. 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio».

255 Con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 83 TUIR prima delle modifiche avvenute con la Finanziaria 2008, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 100/E del 16 maggio 2007, si era così espressa: «... i principi

contabili internazionali, tenendo conto della prevalenza della sostanza sulla forma, rappresentano gli eventi economici e finanziari in conformità alla loro realtà economica piuttosto che alla loro forma legale. ... Tuttavia, da un punto di vista fiscale occorre tener presente che l'articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR utilizza, diversamente dal citato principio contabile, un criterio di carattere formale al fine di determinare il momento in cui vengono conseguiti i corrispettivi delle cessioni e le spese di acquisizione dei beni. ...Quanto sopra riportato trova ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 109, comma 1, del TUIR, secondo cui qualora i ricavi, le spese e gli altri componenti, di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui si verificano le predette condizioni. ... Pertanto, se ai fini IAS la semplice circostanza dell'avvenuto trasferimento della proprietà giuridica non costituisce condizione sufficiente per giustificare l'eliminazione dal bilancio delle poste oggetto di cessione, tale regola non può, tuttavia, trovare riconoscimento fiscale immediato, in quanto l'attuale ordinamento tributario attribuisce rilievo, al fine dell'individuazione del momento in cui si verifica l'effetto traslativo relativamente, ad esempio, alle cessioni dei beni, a circostanze di carattere giuridico o fattuale, non necessariamente coincidenti con il completo e definitivo trasferimento dei rischi connessi all'attività oggetto di cessione. Il generale criterio di competenza fiscale, quale attualmente emergente dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, si presenta, in altri termini, non coordinato con l'impostazione contabile del continuing involvement tipica degli IAS con la conseguenza che il recepimento nella sfera fiscale dell'impostazione seguita sotto il profilo civilistico-contabile (in cui si sostanzia il più volte ricordato principio di "derivazione") non può in tal caso avere luogo, in considerazione della mancanza nell'attuale

129 Poiché gli IAS/IFRS, nella rappresentazione dei fatti gestionali, possono divergere da queste categorie giuridiche attribuendo agli atti stessi una natura differente (e di conseguenza una competenza diversa), è a questa differente qualificazione che occorre fare riferimento d'ora in poi anche ai fini fiscali, sulla base del rinvio effettuato dall'articolo 83. 256

Tale impostazione comporta come ulteriore considerazione quella che, nel sistema contabile degli standards internazionali, non è sempre agevole distinguere ciò che è qualificazione da ciò che è valutazione. 257

«Nel bilancio IAS il fenomeno valutativo si presenta in termini immanenti,

nell'assunzione e rappresentazione degli stessi fatti gestionali nel loro complesso. ... Si tratta di aspetti valutativi che sono intimamente strumentali alla qualificazione delle operazioni e che perciò assumono rilevanza fiscale in virtù del nuovo principio di derivazione fissato dall'articolo 83 TUIR». 258

ordinamento di una previsione che riconosca rilevanza fiscale alla circostanza (sostanziale) del trasferimento dei rischi e dei benefici tra le parti».

256 I.VACCA, L’impatto degli IAS sul principio di derivazione dei redditi d’impresa dalle risultanze del bilancio,

Assonime - Note e Studi, 15 novembre 2007, afferma che «Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è

quello che suscita preoccupazione in sede fiscale. Se, infatti, l’applicazione del fair value può risultare teoricamente gestibile ai fini fiscali con i consueti meccanismi di limitazione, in tutto o in parte, delle plus o minus valenze di bilancio, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma introduce, per la prima volta, elementi di valutazione che non riguardano solo – come siamo abituati a pensare nell’assetto contabile tradizionale - la misurazione dei cespiti patrimoniali di fine esercizio, ma addirittura il sistema di rilevazione dei fatti economici, di quei fatti cioè che tutti - contribuenti ed amministrazione finanziaria - identificavano ed accertavano fin d’ora sulla base delle risultanze giuridico formali degli atti negoziali (salvo naturalmente la problematica delle operazioni elusive). Basti pensare, ed esempio, alla rilevazione dei costi e dei ricavi, che nel sistema IAS/IFRS non dipende più in modo esclusivo dal passaggio della proprietà dei beni, ma anche e soprattutto dal trasferimento dei rischi e dei benefici economici». Per contro, come già osservato nella circolare Assonime n. 53 del 2008, era, ed è tuttora, diffuso

il convincimento che le asimmetrie dovute alla presenza di regimi differenti, per i soggetti IAS e non IAS, si risolvano in criteri di diversa imputazione temporale (timing) degli stessi componenti reddituali, e, dunque, si ritiene che esse si possano compensare, a livello di sistema, senza dar luogo nel lungo periodo a sostanziali salti di imposta o