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La standardizzazione contabile ed il Regolamento n 1606/2002 1 Contenuti del Regolamento

Con il Regolamento 1606/2002, si è completata l’adozione e l’utilizzazione dei principi contabili internazionali nella Comunità europea, «per armonizzare

l'informazione finanziaria presentata dalle società (…) al fine di garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e quindi l'efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno»

(articolo 1 del Regolamento).

Anche nei considerando di tale Provvedimento si è continuato a riconoscere che il suo scopo principale (ripetuto fin dalle Direttive contabili) era quello di creare un mercato dei capitali efficiente dal punto di vista operativo e dei costi, senza però abbandonare la tutela degli investitori e la libertà di movimento dei capitali.

Il legislatore ha così inteso contribuire a «mettere le imprese comunitarie nelle

condizioni di competere ad armi pari per l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili nei mercati comunitari dei capitali nonché in quelli mondiali».

L'obiettivo principale del Regolamento è stato quello di completamento del

145 A.DI PIETRO, Italia - Fiscalità ed applicazione delle norme IAS, cit. p. 318, ha riconosciuto come «La direttiva,

infatti, qualificata come di modernizzazione, estende l'obbligo di adottare gli IAS a tutte le imprese, superando così la distinzione tra i soggetti obbligati e quelli facoltizzati. Il suo scopo è quello di agevolare le valutazioni degli analisti e degl'investitori professionali sulla convenienza del loro investimento in società. In tal modo si dovrebbero evitare anche effetti disincentivanti alla quotazione in borsa di nuove aziende. Con tale direttiva si è voluta così attuare, dopo quella dei regolamenti, la seconda linea d'azione per l'utilizzazione degli IAS. In questo caso l'obiettivo di realizzare un unico mercato mobiliare europeo efficiente e competitivo, sempre salvaguardando gl'interessi degl'investitori, dei creditori e degli altri interessati. La parità nelle condizioni di concorrenza è perseguito creando, attraverso gli IAS, una base comune dell'informativa finanziaria».

146 Anche il considerando n. 5 della Direttiva dispone che «poiché i conti annuali e i conti consolidati delle società

che rientrano nell'ambito d'applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, che non saranno redatti a norma del regolamento IAS, continueranno ad avere come fonte principale della normativa contabile comunitaria le suddette direttive, è importante assicurare che le società comunitarie che applicano gli IAS e quelle che non li applicano possano operare in condizioni di parità».

77 mercato interno dei servizi finanziari.

Conformemente a tale obiettivo, viene ora data agli Stati membri la facoltà di permettere o di imporre alle società, i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico, di redigere i conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura stabilita nel Regolamento. Gli Stati membri possono così decidere di estendere tale facoltà o tale obbligo anche a queste società per quanto riguarda la redazione dei loro conti consolidati e/o dei loro conti annuali.

Il legislatore comunitario, nell’emanare il Regolamento, ha tenuto conto delle problematiche di fondo già evidenziate, come visto, nella Comunicazione del 13 giugno 2000, e delle soluzioni in essa prospettate, nonché di alcune problematiche già emerse in sede di recepimento delle Direttive contabili.

Il primo problema ha riguardato la legittimazione stessa dei principi contabili IAS/IFRS.

Quest'ultimi, come vedremo, sono infatti principi emanati da un organismo avente natura privatistica, non collegato in alcun modo con le istituzioni comunitarie. Per garantire, pertanto, la certezza giuridica ai loro utilizzatori occorreva integrarli nel quadro legislativo comunitario in materia di informativa finanziaria. Era così necessario mantenere una forma di controllo di legalità, e di sorveglianza costante, sulla produzione di regole adottate da un organismo esterno.

Per risolvere tale problema, è stato introdotto un sistema di omologazione finalizzato a verificare il rispetto di specifici requisiti propri di una informativa adeguata e significativa.

L'altro problema era legato al sistema legislativo delle stesse Direttive contabili, il quale, si era rivelato, come visto, carente per avere permesso la sopravvivenza di particolarismi locali.

La Commissione, dopo aver riconosciuto che tale sistema resta pur sempre come punto di riferimento in materia di bilancio, sia di esercizio sia consolidato, delle imprese con personalità giuridica, ha preso atto della necessità di renderlo invece dinamico ed aperto alle modifiche imposte dallo sviluppo ambientale di riferimento.

78 strumento recante disposizioni direttamente applicabili nei confronti degli Stati membri ed obbligatorio in tutti i suoi elementi, è sembrato essere la soluzione migliore a disciplinare in via diretta nei singoli ordinamenti nazionali l'adozione dei vari principi contabili con esso adottati. 147

5.2. Modalità di determinazione e di adozione dei principi contabili internazionali

Ai fini del Regolamento, per «principi contabili internazionali» vengono intesi gli International Accounting Standards (IAS/IFRS), gli International Financial

Reporting Standards (IFRS) e le relative Interpretazioni (interpretazioni

SIC/IFRIC). Nonché le successive modifiche di detti principi e le relative interpretazioni, ovvero i principi e le relative interpretazioni che saranno emessi o adottati in futuro dall'International Accounting Standards Board (IASB). 148

Gli IAS/IFRS sono messi a punto dall'International Accounting Standards

Committee (IASC), il quale è uno degli organi in cui si articola la IASC

Foundation, che si propone di sviluppare un unico insieme di principi contabili validi su scala mondiale. Il 10 aprile 2001, oltre alla ristrutturazione dello IASC, il nuovo Consiglio, adottando una delle sue prime decisioni, ha ridenominato lo IASC in International Accounting Standards Board (IASB) e, per quanto riguarda i futuri principi contabili internazionali, gli IAS sono stati ridenominati

International Financial Reporting Standards (IFRS). 149

147 L.DE ANGELIS, Elementi di Diritto Contabile - Disciplina civilistica e principi contabili internazionali, Milano, 2013, p. 59, afferma che «Con l'omologazione - che viene sancita mediante l'emanazione di regolamenti della U.E. -

gli IAS/IFRS cessano di rappresentare unicamente delle corrette regole tecniche di redazione dei bilanci ed assumono la configurazione di norme comunitarie ed altresì, giusta l'automatica efficacia dei regolamenti negli ordinamenti interni degli Stati membri dell'U.E. senza obbligo di recepimento espresso, di norme di diritto interno di ciascuno di questi Stati. In tal modo l'Unione ha inteso dotarsi, e dotare gli Stati membri, di un assetto di norme di alto profilo in tema di contabilità e di bilanci, seppure con i limiti, le modalità e le opzioni offerte agli stessi Stati, ...: norme che, da un lato, diano solide garanzie di adeguatezza e di affidabilità, riconducendosi, nel loro insieme, ad una prassi ampiamente consolidata in ambito internazionale; e, dall'altro, consentano di proseguire, anche in questo campo, sulla via dell'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, e con essa dell'integrazione europea, indispensabili per far fronte in maniera efficace ed unitaria alle problematiche vieppiù complesse poste dal processo in atto di globalizzazione dell'economia e della finanza».

148 Lo IASB è un organismo indipendente, finanziato privatamente, dedito alla formulazione di principi contabili, con sede a Londra. Il Board di tale struttura è impegnato nello sviluppo, nel pubblico interesse, di un unico insieme di principi contabili di elevata qualità, comprensibili ed applicabili a livello globale, che richiedono informazioni di bilancio trasparenti e comparabili.

149 Oltre allo IASB è stato creato un organismo che interpreta i principi contabili IFRS con lo scopo di fornire una guida al pubblico per quelli già emessi, con appositi documenti (IFRI, se relativi ai principi contabili IFRS, SIC se relativi ai precedenti principi contabili IAS). Tale organismo è l'EFRAG, il quale ha due obiettivi. Il primo è di contribuire all'opera dello IASB, ed a tal fine svolge attività di analisi e di commento dei principi contabili e delle proposte di principio contabile emanate dallo IASB, e sottopone allo IASB tematiche di particolare interesse europeo. Il secondo obiettivo è quello di fornire alla Commissione europea una valutazione relativamente al fatto che

79 Per essere adottato in Europa un principio contabile internazionale necessita di due potenziali “avalli”: l’”endorsement”, ossia la sua approvazione formale da parte dell’Unione Europea, e l’”enforcement”, ossia l’applicazione e l’emanazione di norme tecniche atte a guidare tale transizione.

L’endorsement è un passaggio di natura essenzialmente politica che ha luogo a livello comunitario. L’organismo preposto alla decisione sull’applicabilità degli IAS/IFRS nella Comunità Europea è l’Accounting Regulatory Committee (ARC). L’ARC è stato costituito in base all’articolo 10 del Regolamento IAS che prevede che un «comitato tecnico di contabilità provvederà a fornire alla Commissione

(Europea) il supporto e la consulenza tecnica necessari per la valutazione dei principi contabili internazionali».

L’enforcement rappresenta il livello tecnico d’implementazione dei principi contabili internazionali e si concretizza nella definizione di norme applicative in grado di traghettare e renderne efficace il passaggio.

Per l’adozione dei principi contabili internazionali, l’articolo 6 del Regolamento prevede una specifica procedura, denominata “Procedura di

comitatologia” in cui la Commissione è assistita da un comitato di

regolamentazione contabile, denominato «il comitato», il quale adotta un proprio regolamento interno.

Sebbene, pertanto, sia accettabile che l'elaborazione tecnica dei principi contabili sia riservata allo IASB, la competenza a delineare il diritto contabile comunitario deve spettare esclusivamente alla Commissione Europea unitamente al Parlamento ed al Consiglio.

In pratica, i principi contabili internazionali all'interno della Comunità possono essere adottati solo se:

- non sono contrari al principio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, della Direttiva 78/660/CEE e all'articolo 16, paragrafo 3, della Direttiva 83/349/CEE e

l'adozione di un principio contabile emanato dallo IASB rientri nell'interesse europeo. A tal fine l'EFRAG valuta che lo standard contabile non sia contrario al principio di rappresentazione veritiera e corretta e rispetti i criteri di comprensibilità, rilevanza, affidabilità e comparabilità necessari affinché l'informazione finanziaria possa essere utilizzata a fini decisionali e di valutazione dell'operato del management. Dal 27 novembre 2001 è stato creato l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), una fondazione alla quale partecipano le organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti privati interessate alla materia, il quale: collabora ed opera in stretto contatto con l'EFRAG; svolge un ruolo di impulso e collaborazione nei confronti dello IASB; fornisce supporto in relazione alla applicazione in Italia dei principi contabili internazionali; coadiuva il legislatore nell'emanazione della normativa in materia contabile e connessa; emana principi contabili per la redazione dei bilanci delle aziende private, degli Enti no

profit e delle Amministrazioni pubbliche nazionali e locali per i quali non è prevista l'applicazione dei principi

80 contribuiscono all'interesse pubblico europeo;

- rispondono ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione.

L’articolo 5 del Regolamento prevede che gli Stati membri possono consentire o prescrivere anche alle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato regolamentato, di redigere i loro conti annuali e/o i loro conti consolidati e conformemente ai principi contabili internazionali. 150

Nella sostanza, il Regolamento comunitario, non è la fonte di produzione diretta dei principi IAS/IFRS, ma lo strumento mediante il quale essi, pur sempre di fonte privata, vengono resi applicabili direttamente all'interno dei singoli Stati membri, secondo l'ambito soggettivo ed oggettivo imposto dalla norma regolamentare ovvero dalla norma nazionale (laddove il Regolamento legittima gli Stati membri ad estendere l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione degli IAS/IFRS). 151

Alla stregua del principio di immediata efficacia precettiva dei regolamenti comunitari in ambito nazionale, il regolamento della Commissione che adotta i principi IAS/IFRS costituisce esso stesso la fonte immediatamente efficace nell'ambito degli ordinamenti degli Stati membri di produzione delle regole contabili contenute nei detti principi.

Più precisamente costituisce la fonte dell'obbligo (o della facoltà) a carico di determinate imprese, di redigere i propri bilanci secondo i criteri IAS/IFRS. 152

Da ultimo occorre anche osservare che il Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 e la Direttiva 2004/109/CE, hanno esteso l'obbligo di redigere rendiconti finanziari sulla base degli IAS/IFRS o sulla base dei principi contabili nazionali di alcuni paesi terzi equivalenti agli IAS/IFRS agli

150 Nel "Report from the Commission to the Council and the European Parliament" del 24 aprile 2008 [Com (2008) 215 Final], la Commissione ha riconosciuto che «The options to extend the scope of the IAS Regulation have been

implemented in different ways in different Member States (...), depending on their individual economic and legal environments. This flexible approach has allowed implementation tailored to the characteristics and peculiarities of the accounting environment in each Member State, in particular the links to fiscal rules and company law. Compulsory use of IFRS does not appear to have been widely extended to non-listed companies and/or to individual accounts».

151 M.CARATOZZOLO, Principi contabili internazionali, in Enciclopedia del diritto, Annali I, Milano, 2007, pp. 315 ss., afferma che «in virtù della omologazione e della loro adozione i principi contabili internazionali perdono il

carattere di mere norme tecniche ed assumono nel diritto italiano quello di norme giuridiche, col rango di norme costituzionali».

152 G.SCOGNAMIGLIO, Nuovi modi di formazione del diritto commerciale, i principi IAS/IFRS come fonti del diritto

81 emittenti dei paesi terzi i cui strumenti finanziari sono negoziati in un mercato regolamentato dell'Unione europea.

Nel dicembre 2008 la Commissione ha adottato una decisione (2008/961/CE) ed un Regolamento (n. 1289/2008) con i quali è stata sancita l'equivalenza tra IFRS ed i GAAP di Stati Uniti e di Giappone, e sono stati accettati in via temporanea fin al 31 dicembre 2011 i bilanci redatti sulla base di tali principi contabili. In relazione, invece, ai GAAP adottati in Cina, dal 1 gennaio 2009, la Commissione europea ha accettato temporaneamente i bilanci redatti sulla base dei GAAP cinesi, fino al 31 dicembre 2011. Lo stesso è stato fatto per Canada, Corea del Sud ed India.

Anche altri paesi quali Argentina, Brasile, Messico e Taiwan, hanno annunciato la loro intenzione di adottare gli IFRS.