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5. Il principio di derivazione alla luce dell'introduzione dei principi contabili internazional

5.4. Operazioni di aggregazione aziendale

I principi contabili nazionali rappresentano le operazioni di riorganizzazione aziendale in funzione del loro contenuto giuridico, ed in questo senso distinguono due categorie di atti.

Nella prima categoria vengono inserite le operazioni che riguardano direttamente i compendi aziendali (cessioni di azienda), considerati come atti di trasferimento di beni e, pertanto, aventi natura realizzativa.

149 Nella seconda categoria vengono incluse le operazioni di riorganizzazione che riguardano i soggetti titolari dei compendi aziendali (fusioni e scissioni societarie), le quali vengono invece rilevate in continuità dei valori contabili in virtù della loro natura successoria.

La disciplina del TUIR considera queste ultime operazioni non idonee a produrre utili e perdite fiscali (cd. "regime di neutralità", ai sensi degli articoli 172, 173 del TUIR), mentre quelle realizzative, invece, sono viste come fattispecie che generano redditi imponibili (ai sensi dell'articolo 86 TUIR). 291

L'articolo 4 del Decreto n. 48/2009 ha sostanzialmente conservato tale distinzione anche per le imprese IAS adopter, con l’avvertenza, però, che per tali soggetti questa configurazione va a sovrapporsi al sistema contabile IAS/IFRS, il quale, come visto, si basa sul diverso approccio fondato sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Ai fini della rappresentazione nel bilancio IAS/IFRS, infatti, non assume rilievo la bipartizione delle operazioni di riorganizzazione tra quelle che attengono ai soggetti e quelle che riguardano direttamente i complessi aziendali.

Ciò che conta è la distinzione tra operazioni di aggregazione finalizzate all’acquisizione del controllo di un’altra impresa, azienda o attività (cd. business

combinations), e quelle che coinvolgono aziende che si trovano già sotto il

controllo dello stesso soggetto economico (operazioni cd. under common control). Più precisamente, gli IAS/IFRS si occupano soltanto delle business

combinations, ossia del complesso delle operazioni che consentono ad un soggetto

acquirente di conseguire il controllo di una o più attività aziendali distinte. 292 A tal fine qualificano come atti di acquisto di azienda tutte le operazioni, comunque denominate, che consentono di pervenire a questo risultato, unificando così, nel trattamento contabile, le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di azienda.

291 Vengono inserite tra le operazioni fiscalmente neutrali anche le operazioni di conferimento di azienda (art. 176 TUIR), che, dunque, in deroga alla loro natura civilistica, vengono assimilate agli atti di riorganizzazione aziendale che riguardano i soggetti (fusioni e scissioni). Mantengono invece una rilevanza impositiva le cessioni di azienda, in quanto queste operazioni determinano un’effettiva monetizzazione dei plusvalori aziendali.

292 I principi contabili internazionali non forniscono indicazioni su come contabilizzare le operazioni di riorganizzazione tra società del medesimo gruppo, operazioni che non consentono l'acquisizione del controllo di un'entità (es. joint venture) o coinvolgono soggetti già sottoposti al medesimo controllo (operazioni infra-gruppo). Lo IAS n. 22, per le operazioni realizzate tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo, generalmente applicava il principio della "continuità dei valori", nel presupposto che si trattava di operazioni di mera riorganizzazione prive di una significativa influenza sui flussi di cassa dei singoli soggetti.

150 Il predetto articolo 4 si è proposto di confermare, anche per i soggetti IAS/IFRS, il regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento di azienda, fusione e scissione sancito dal TUIR (articoli 172, 173 e 176 del TUIR), indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano realizzate al di fuori o all’interno del perimetro del gruppo societario di appartenenza.293

In sostanza l’impostazione seguita dal Decreto è stata quella di ricondurre il regime fiscale dell’operazione di aggregazione - e dunque la sua natura realizzativa o successoria - alla tipologia degli atti posti in essere e non alla loro funzione, disinteressandosi, perciò, del fatto che tali atti abbiano comportato o meno l’acquisizione ex novo del controllo di un compendio aziendale estraneo al gruppo di appartenenza. 294

La neutralità dell'operazione prevista dall'articolo 172 TUIR è stata elaborata, pertanto, dal legislatore fiscale considerando la neutralità civilistica dell'operazione (articolo 2504 bis Codice civile).

Ma tale previsione potrebbe risultare di difficile applicazione per i soggetti IAS

adopter per i quali vale la rilevazione contabile in base al "metodo dell'acquisto"

di cui al principio IFRS n.3. 295

Tale metodologia impone di valutare il patrimonio della società "acquisita" ed il corrispettivo dell'acquisizione ai valori correnti di mercato.

Per tale motivo, nella disciplina IAS/IFRS non abbiamo avanzi e disavanzi: non c'è nessun tipo di conservazione nell'azienda acquirente dei valori storici in quanto l'azienda viene valutata e contabilizzata al fair value.

Diversamente, quindi, da quanto avviene nel sistema contabile nazionale, le

293 Come messo in evidenza nella circolare Assonime n. 51 del 2008, il regime di neutralità delle operazioni di aggregazione aziendale è un regime che, di per sé, prescinde dall’impostazione contabile adottata. Per questo motivo, è logico e sistematicamente coerente che debba trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti IAS adopter. 294 Anche nella Relazione di accompagnamento del Decreto n. 48/2009, si è riconosciuto che allo stato attuale non sono del tutto chiari i criteri di contabilizzazione da adottare per le operazioni straordinarie che intervengono tra soggetti sottoposti al comune controllo. Viene altresì osservato che alcune posizioni dottrinali propendono per l'adozione di una contabilizzazione secondo il criterio della continuità dei valori «che, pertanto, non consentirebbe

all'impresa beneficiaria dell'acquisto di attribuire ai beni il valore corrispondente al prezzo pagato. Si è ritenuto opportuno, a prescindere dalla validità o meno delle suddette posizioni, ribadire che ai fini fiscali valgono i principi ordinari, giusta i quali i valori fiscali dei beni dell'azienda ricevuta corrispondono al costo sostenuto».

295 Il principio IFRS 3 disciplina la rilevazione contabile delle operazioni che avvengono al di fuori di un gruppo di riferimento e, seguendo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, non prevede differenti comportamenti contabili in relazione alle diverse tipologie di operazioni straordinarie. Esso, pertanto, disciplina un'unica metodologia contabile, quale il "metodo dell'acquisto" (l'acquirente contabilizza le attività, le passività effettive e quelle potenziali identificabili dall'acquisto, ai relativi fair value alla data di acquisizione, individuata con quella in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo dell'entità acquisita), mentre la forma giuridica con cui viene realizzata l'operazione è contabilmente irrilevante. Perché il documento contabile internazionale trovi applicazione, dall'operazione ne deve sostanzialmente derivare che il controllo di una o più attività aziendali distinte farà capo ad una sola entità, l'acquirente.

151 differenze emergenti in bilancio, definite nella prassi come avanzo o disavanzo, non rappresentano, rispettivamente, il minore o il maggiore aumento di patrimonio netto della società acquirente rispetto al valore contabile netto delle attività acquisite, ma esprimono la differenza dei valori reali delle attività scambiate per l'acquisizione.

Sul punto l'articolo 4 del Decreto n. 48/2011 ribadisce anche per i soggetti IAS

adopter la neutralità fiscale delle operazioni, e stabilisce una piena equiparazione

dell'avanzo e del disavanzo da fusione o scissione, alle differenze (prevalentemente di concambio) emergenti per via dell'applicazione dell'IFRS n. 3.

Vi è quindi pieno rimando alle disposizioni di cui agli articoli 172 e seguenti del TUIR, confermando, oltre al regime di neutralità fiscale, anche la possibilità di affrancare (in parte) i maggiori valori emergenti. 296

Il principio contabile internazionale, pertanto, richiedendo una valutazione al

fair value dell'operazione, comporta una rilevazione certamente più idonea e

coerente con una qualificazione fiscale in termini di operazione di realizzo. Poiché l'acquisizione genera sostanzialmente la rilevazione di un costo (valore che viene attribuito alle attività e alle passività della società acquisita considerando appunto il relativo fair value) sembrerebbe razionale ritenerlo fiscalmente rilevante sulla base del nuovo principio fiscale della "derivazione".

Tuttavia, non si può dimenticare come in tal caso l'acquisto dell'azienda è realizzato attraverso una operazione straordinaria che ha una sua specifica disciplina fiscale (articoli 173 e 176 TUIR), e tale normativa non può certamente essere scavalcata.

In tal modo, non si può che rilevare come operazioni dotate della stessa sostanza economica possano anche essere assoggettate a disposizioni fiscali diverse in relazione alla disciplina che considera la loro specifica forma giuridica.

E' chiaro pertanto come si sia di fronte a valori contabili (in base agli

296 La Relazione di accompagnamento al Decreto n. 48/2009, ha affermato che «L'articolo 4 è dedicato alle

operazioni di aggregazione. In particolare, i commi 1 e 2 sono volti a confermare la neutralità anche per le operazioni di fusione, scissione e conferimento rientranti nell'ambito applicativo dell'IFRS 3 e, quindi, segnatamente a confermare la neutralità ai maggiori valori emergenti da queste operazioni che sono configurate nel bilancio IAS come realizzative».

152 IAS/IFRS) diversi rispetto a quelli utili ai fini impositivi. 297